Incarto n.
14.2004.110

Lugano

16 dicembre 2004 /B/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 3 agosto 2004 presentata da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RI 1

 

 

sulla quale istanza la Pretore del __________ con sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________, a far tempo da venerdì

     15 ottobre 2004 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ RI 1 che con atto

20 ottobre 2004 ne postula l’annullamento;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26 ottobre 2004 all’appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

preso atto che con provvedimento 1. dicembre 2004 l’__________ __________

ha annullato nell’esecuzione in oggetto n. 1024216 la comminatoria di fallimento,

ritenuto che per una svista dovuta ad un caso di omonimìa la procedura non

doveva proseguire in via di fallimento, bensì in via di pignoramento;

 

considerato che essendo stata annullata la comminatoria, il fallimento di

__________ RI 1 va pure annullato (art. 166 e 172 LEF);

 

ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia

in ambo le sedi, mentre le spese dell’Ufficio fallimenti vanno poste a carico dello Stato

e che non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato

osservazioni;

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto.

                                        

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.

 

2.      Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede.

 

3.      Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

 

 

II. Non si preleva tassa di giustizia.

 

III.    Intimazione:    - __________ RI 1, __________

                   - __________, __________

                   - Ufficio __________

                   - Ufficio __________

                   - Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria