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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 febbraio 2004 da
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APPO1 , __________ __________
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contro |
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APPE1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/5 febbraio 2004 dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 10 marzo 2004 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 400'000.-- oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2003 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 481'876 dell'UEF di Bellinzona, notificato il 5 febbraio 2004.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 290.-- da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'000.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 25 marzo
2004 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 16 aprile 2004 la parte appellata si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n. __________del 3/5 febbraio 2004 dell'UEF di Bellinzona la APPO1 ha escusso la APPE1 per l'incasso di fr. 400'000.-- oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2003, indicando quale titolo di credito: "Finanzierungsvertrag 27.11.2001."
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di finanziamento per concessionari concluso con l'escussa - concessionaria di vetture di marca __________ - il 27 novembre 2001 (doc. A). Sulla base di questo contratto l'istante ha finanziato l'acquisto da parte della convenuta di numerose autovetture. Non avendo quest'ultima adempiuto i propri obblighi nei confronti della banca finanziatrice, questa, con scritto 3 dicembre 2003 (doc. D), ha rescisso il contratto doc. A, con effetto immediato. La procedente ha prodotto il dettaglio dello scoperto (doc. E e F).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che la produzione dei documenti da partre della procedente solo all'udienza di contraddittorio è irrituale. Inoltre questi documenti non recano, in buona parte la sua firma, per cui non vi è titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF. La convenuta ha inoltre contestato l'esistenza di un credito nei suoi confronti così come il suo ammontare e la sua esigibilità. Essa ha poi negato di avere ricevuto la disdetta del contratto di finanziamento ed ha sollevato l'eccezione d'inadempimento del contratto da parte dell'istante, in quanto le vetture in oggetto, che la procedente pretende di avere finanziato e fatturato, non le sono state consegnate. L'escussa ha infine sostenuto di avere già pagato lo scoperto in oggetto.
D. Con sentenza 10 marzo 2004 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza rilevando dapprima che la produzione di documenti all'udienza di contraddittorio è proceduralmente corretta secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF. Il primo giudice ha poi ritenuto le argomentazioni dell'escussa, relative all'asserito pagamento dello scoperto vantato dalla procedente rispettivamente alla fornitura delle vetture, non comprovate con documenti.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa negando in sostanza l'esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1.a) L'art. 20 cpv. 2 LALEF indica che all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito falla legge (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.331)
b) Contrariamente a quanto sostenuto dall'escussa le argomentazioni e i documenti presentati dalla controparte in sede di contraddittorio ossequiano l'art. 20 cpv. 2 LALEF.
2.a) In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) L'ammontare della pretesa deve essere indicato nel riconoscimento di debito oppure in documenti a cui si rinvia. Se l'importo non viene indicato nel riconoscimento di debito, ma risulta da documenti a cui è stato rinviato, l'ammontare deve poter venire calcolato in modo semplice tramite tali documenti. La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Staehelin, op. cit. n. 25 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
e) Dall'esame del contratto di finanziamento per concessionari doc. A non emerge per quale importo la banca finanziatrice ha concesso all'appellante il finanziamento per l'acquisto degli autoveicoli, per cui questo documento non può costituire titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione secondo l'art. 82 LEF. La conferma di fornitura 23 febbraio 2004 della __________ (doc. B) non solo non contiene i prezzi delle vetture consegnate, ma non è nemmeno controfirmata dall'escussa, per cui anche questo documento non può essere considerato riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Va poi osservato che agli atti si trovano numerosi conteggi relativi alle vetture consegnate all'appellante (doc. E e F) sui quali sono indicati i prezzi e gli interessi maturati. Questi documenti sono però stati allestiti unilateralmente dalla procedente l'8 marzo 2003 (doc. E) rispettivamente il 31 marzo 2003 (doc. F) e non secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza, per cui alla firma del contratto di finanziamento doc. A, avvenuta il 27 novembre 2001, i prezzi delle vetture non erano ancora determinabili e di conseguenza non hanno potuto venire riconosciuti dall'escussa. Pertanto il doc. A, nemmeno se considerato insieme con i menzionati conteggi doc. E e doc. F, può costituire riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Infine va rilevato che nemmeno lo scritto 5 dicembre 2003, inviato dalla APPE1 alla procedente (doc. G), può essere considerato valido riconoscimento di debito, ritenuto che questa lettera rinvia sì alla disdetta formulata il 3 dicembre 2003 da parte della banca finanziatrice (doc. C) ed esprime l'intenzione dell'escussa di pagare, al momento della loro vendita, i veicoli ivi elencati. Nella disdetta doc. C non vi è però indicato il prezzo delle vetture, per cui nemmeno sulla base di questi due documenti, anche se considerati insieme, è possibile determinare l'importo che l'escussa ha dichiarato di essere intenzionata a pagare.
In mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF, l'istanza della APPO1 va quindi respinta.
3. L'appello 25 marzo 2004 della APPE1 va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 22 LALEF e 82 LEF
pronuncia: I. L'appello 25 marzo 2004 dellaAPPE1, Bellinzona, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza 12 febbraio 2004 dellaAPPO1, __________ (__________) è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 290, da anticipare dall'istante, resta a carico dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 Fr. 2'000.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 435.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 fr. 3'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - avv.RAPP1, __________
- avv. dr. __________RAPP2, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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Terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria