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Incarto n. |
Lugano B/fc/dp
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 23 febbraio 2004 presentata da
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APPO1
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contro |
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APPE1
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sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 aprile 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, __________, a far tempo dal giorno lunedì 19 aprile 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto 28 aprile 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 29 aprile 2004 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 2'563.70 oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 31 marzo 2004 la debitrice non è comparsa.
C. Con sentenza 19 aprile 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da lunedì 19 aprile 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 28 aprile 2004 __________ APPE1 ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere inviato il 20 aprile 2004 all'__________, società incaricata di vagliare i fogli malattia e incassare il dovuto dalle rispettive casse malati, un ordine di bonifico per fr. 2'533.70 a favore della parte appellata (doc. D), il quale è stato eseguito valuta 22 aprile 2004 (doc. E). Lo stesso giorno ha versato in contanti fr. 1'000.-- a copertura delle spese di diffida, degli interessi di mora e delle spese esecutive, per cui APPO1 le ha rilasciato la dichiarazione 23 aprile 2004 (doc. F), in cui si è dichiarata tacitata. Per quel che riguarda la sua solvibilità l'appellante ha dapprima rilevato che la maggior parte dei debiti risultanti dall'estratto delle sue esecuzioni (doc. G) è in effetti già stato estinto. Alcune esecuzioni risalgono inoltre al 1992 e sono oggetto di opposizione. La debitrice ha poi asserito che, in particolare, è stato pagato il debito nei confronti di __________ mediante versamento di fr. 9'200.-- (doc. G p. 7/doc. H p. 4) valuta 30 gennaio 2004 (doc. I). Inoltre è stato quasi interamente estinto il debito nei confronti dell'__________ SA originariamente di fr. 115'086.80 (doc. H p. 3) mediante versamenti mensili di fr. 10'000.-- (doc. I), per cui il debito residuo, secondo lo scritto 27 aprile 2004 del rappresentante legale della citata creditrice (doc. S), ammonta a ca. fr. 10'000.--. L'appellante ha pure rilevato che l'elevato debito nei confronti della __________ è stato estinto tramite la cessione di parte delle sue ragioni ereditarie (doc. L), tuttavia una nuova esecuzione per questo debito promossa prima del citato pagamento è tuttora iscritta e va cancellata. Inoltre, in seguito al pignoramento eseguito dall'UE di Lugano sul conto __________ della __________, sta procedendo al versamento di un importo mensile di fr. 5'000.-- ad estinzione di altri debiti che sull'estratto delle esecuzioni risultano ancora iscritti per l'importo originario (doc. E, M e N). L'appellante ha poi asserito che la __________ può contare su introiti regolari e di discreta entità. Prova ne è che malgrado le trattenute operate dall'UE di Lugano e l'ammortamento di importanti posizioni debitorie, il conto presso l'__________ è sempre rimasto positivo. L'ultimo estratto richiesto mostra al 22 aprile 2004 un saldo di fr. 11'095.95 (doc. E). __________ ha anche rilevato di avere inviato all'__________ i fogli di cassa malattia dei propri clienti degli ultimi tre mesi per l'incasso delle proprie prestazioni. Dai giustificativi di cui al fascicolo doc. O risulta un credito della __________ di fr. 53'111.75. Inoltre la sua aspettativa nell'ambito della successione di sua madre, ancora in attesa di liquidazione, dovrebbe essere maggiore rispetto all'importo oggetto della cessione di cui al doc. L, atteso che la defunta risultava intestataria di importanti beni mobili e immobili (doc. P). L'appellante ha infine rilevato di essere intestataria di beni immobili nel Comune di Lugano-Breganzona (doc. Q e R), per cui malgrado l'estratto delle sue esecuzioni, è più che verosimile che riuscirà a far fronte ai debiti ancora scoperti, il cui ammontare effettivo non è comunque quello risultante dal predetto estratto.
Considerato
In diritto: 1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dall'ordine di bonifico 20 aprile 2004 a favore della __________ fr. 2'533.70 (doc. D) e dal relativo estratto conto (doc. E) così come dalla conferma della creditrice 23 aprile 2004 (doc. F) emerge che l'esecuzione in oggetto è stata estinta valuta 22 aprile 2004, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità dell'appellante va rilevato che a partire dal 1992 ad oggi contro l'appellante sono state promosse 97 esecuzioni, di cui - prendendo in considerazione solo gli ultimi anni - 5 nel 2000 (3 delle quali giunte all'emissione della comminatoria di fallimento), 10 nel 2001 (5 delle quali giunte all'emissione della comminatoria di fallimento), 9 nel 2002 (1 delle quali giunta all'emissione della comminatoria di fallimento), 44 nel 2003 (19 delle quali giunte all'emissione della comminatoria di fallimento risp. 9 giunte al pignoramento) e 17 nel corso dei primi mesi del 2004. L'appellante ha asserito che la maggior parte dei debiti posti in esecuzione sono già estinti. Questa sua affermazione è però documentata solo da un estratto conto della __________ al 31 gennaio 2004 (doc. I), da cui risulta il versamento di fr. 9'200.-- valuta 30 gennaio 2004 a favore della patrocinatrice di __________ (doc. I) risp. il versamento di fr. 10'000.-- valuta 22 gennaio 2004 a favore dell'__________ __________. L'appellante ha poi presentato un documento relativo alla cessione alla __________ __________ di sue ragioni ereditarie (doc. L), rilevando che purtroppo una nuova esecuzione per quel credito è stata comunque promossa prima della citata cessione. Orbene anche tenendo conto dei predetti pagamenti e pertanto non considerando le esecuzioni promosse da __________ tramite la __________ per fr. 239'520.60 risp. dall'__________ __________ per fr. 122'140.95, le esecuzioni promosse nei confronti dell'appellante a partire dall'anno 2000 ammontano complessivamente a fr. 200'417.80. Rilevante è che di anno in anno il numero delle esecuzioni è aumentato risp. è salito il numero delle comminatorie di fallimento risp. dei pignoramenti. In questo contesto il fatto che il conto della __________ presso l'__________ sia sempre rimasto positivo (cfr. doc. E) e che dai fogli di cassa malati dei suoi clienti degli ultimi tre mesi, inviati all'__________ risulti un credito di fr. 53'111.75 (cfr. doc. O) non è sufficiente a rendere verosimile la solvibilità dell'appellante. D'altro canto l'estratto 27 aprile 2004 del Registro fondiario (doc. P) relativo a beni immobili appartenuti alla defunta madre della debitrice non fornisce alcuna indicazione in merito al loro valore e ancor meno in merito ai beni spettanti effettivamente all'appellante. Nemmeno i due estratti 22 aprile 2004 del Registro fondiario del Comune di Lugano-Breganzona (doc. Q e R) relativi a due parcelle (part. 754 per 1/2 di proprietà di __________ APPE1 e per l'altro 1/2 in comunione ereditaria con __________ risp. della part. __________ in comunione ereditaria sempre con __________) servono a rendere verosimile la solvibilità della debitrice. Infatti i due fondi indicati, per i quali non è stata prodotta una valutazione del loro valore commerciale, sono gravati da numerose cartelle ipotecarie. Nessun documento è stato però prodotto in relazione al debito effettivo nei confronti delle banche detentrici delle cartelle ipotecarie, per cui non è possibile determinare né a quanto ammonti la quota immobiliare dell'appellante e nemmeno quanto sia elevato effettivamente il suo debito ipotecario. La carente documentazione non permette pertanto di valutare quale sia la reale situazione debitoria dell'appellante, ossia se gli attivi superano i passivi. L'emissione di numerose comminatorie di fallimento risp. gli avvenuti pignoramenti risp. il pignoramento in atto portano però a concludere che la situazione finanziaria dell'appellante è andata sempre più deteriorandosi e che da alcuni anni essa non è più in grado di far fronte regolarmente ai suoi impegni. Di conseguenza può essere ritenuto che APPE1 si trovi in uno stato d'illiquidità. Non avendo pertanto l'appellante fornito i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento dell'appellante va quindi confermato.
3. L'appello 28 aprile 2004 di __________ APPE1 va pertanto respinto.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 28 aprile 2004 di __________ APPE1, __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento dAPPE1, __________, a far tempo da
lunedì 28 giugno 2004 alle ore 10:00
2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________ APPE1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RAPP1___________PAT1, __________;
- APPO1 __________ __________
- Ufficio esecuzione di Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano;
- Ufficio dei registri di Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
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Terzi implicati |
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