Incarto n.
14.2004.51

Lugano

15 giugno 2004

B/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 marzo 2004 da

 

 

APPO1

rappr. dall’ RAPP2

 

 

contro

 

 

APPE1

rappr. dall’ RAPP1

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13 ottobre 2003 dell'UEF di Bellinzona;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha così deciso:

 

"1.   L'istanza 18 marzo 2004 è accolta.

       1.1. È rigettata in via provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 38'015.50 l'opposizione interposta da __________ APPE1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 13.10.2003.

 

 2.   Tassa di giustizia in fr. 170.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 570.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 29 aprile 2004

ne ha postulato la reiezione e subordinatamente l'accoglimento limitatamente a

fr. 15'312.50, con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

preso atto che con scritto 7 giugno 2004 il patrocinatore dell'appellante ha ritirato

il gravame;

 

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

 

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

rilevato che non avendo presentato osservazioni, la parte appellata non ha diritto

ad un'indennità;

 

richiamati gli art. 21 LTG; 48, 49, 61 e 62 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'appello 29 aprile 2004 di __________ APPE1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 125.--. L'eccedenza, pari a fr. 130.--, le viene retrocessa.

 

 

                                   3.   Intimazione: - RAPP1RAPP1a, __________

                                                             - __________ RAPP2a, __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

 

 

 

Terzi i

 

mplicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria