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Incarto n. |
Lugano EC/sp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 dicembre 2003 da
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AO1
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contro |
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AP1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ AP1 al PE n. __________ del 24/27 novembre 2003 dell’__________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di __________o con sentenza 22 aprile 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 3/5 maggio 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni l’8 giugno 2004, postulanti la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 24/27 novembre 2003 dell’__________, AO1 procede contro __________ AP1 per l’incasso di fr. 12'325.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2003, indicando quale titolo di credito: “acconto per contratto scritto di arredamento di cucina datato 27 aprile 2003”.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla “offerta arredamento cucina” di data 27 aprile 2003, sottoscritta da __________ AP1 il 1. giugno 2003, e mediante la quale la prima si è impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di lavoro, apparecchi e accessori per il prezzo complessivo di fr. 24'651.90 (doc. A). Nelle condizioni di pagamento è stato previsto che il 50% del prezzo complessivo doveva essere corrisposto alla firma della conferma d’ordine.
La procedente produce pure due solleciti di pagamento di data 21 agosto 2003 e 29 agosto 2003 (doc. E e F).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha ammesso di aver sottoscritto il doc. A quando ancora si chiamava __________ __________. Ella si è opposta all’istanza asseverando che la casa, nella quale avrebbe dovuto essere installata la cucina, non era ancora di sua proprietà al momento della firma del doc. A. Inoltre a quel momento non era ancora stata rilasciata la necessaria licenza edilizia. In base agli accordi intercorsi il pagamento dell’acconto, il quale avrebbe avuto valenza di conferma d’ordine, doveva essere effettuato unicamente dopo il rilascio della licenza edilizia. Ritenuto che la stessa non venne mai rilasciata, la pretesa di controparte non potrebbe trovare accoglimento.
D. Con sentenza 22 aprile 2004 la Segretaria assessore della Pretura di __________ ha integralmente accolto l’istanza, respingendo le eccezioni sollevate dall’escussa. Per un’evidente svista, la prima giudice ha poi rigettato in via definitiva in luogo che provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo.
E. Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente aggravata __________ AP1 asseverando che:
- “per me la conferma d’ordine della cucina sarebbe avvenuta soltanto dopo l’anticipo del 50%”;
- “mi sono anche accordata affinché la conferma d’ordine sarebbe stata effettuata solo al momento del rilascio della licenza edilizia per l’immobile, da noi non ancora acquistato”;
- “il rilascio della licenza edilizia per l’ampliamento dell’immobile era per me fondamentale in quanto senza suddetta licenza non sarei neanche stata interessata all’acquisto della casa e quindi neanche all’arredamento interno”;
- “tale accordo era stato messo per iscritto dallo stesso signor __________ nel suo documento con la promessa di rilasciarne una copia, ciò che non è mai avvenuto”.
F. Delle osservazioni 8 giugno 2004 di AO1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ AP1 con l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire considerati al fine del giudizio.
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Un contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).
e) La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto denominato “offerta arredamento cucina” di data 27 aprile 2003, sottoscritto da __________ AP1 il 1. giugno 2003, che altro non è che un contratto d'appalto tra __________ AP1 AO1 in qualità di appaltatrice (art. 363 CO), mediante il quale la procedente si è impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di lavoro, apparecchi e accessori e l’escussa si è impegnata a corrispondere l’importo di fr. 24'651.90 (doc. A). L’importo di fr. 12’325.--, dedotto in esecuzione, rappresenta il 50% del prezzo complessivo, che in base a quanto stabilito nelle condizioni di pagamento doveva essere corrisposto alla firma della conferma d’ordine. Ritenuto che l’escussa ha sottoscritto il doc. A, tale documento costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo dedotto in esecuzione oltre interessi.
3.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).
b) L’escussa ha in sostanza evidenziato che la validità della conferma d’ordine di cui al doc. A e quindi l’obbligo di versamento dell’anticipo del 50% del prezzo globale, era subordinato al rilascio della licenza edilizia relativa alla ristrutturazione e all’ampliamento dell’immobile di __________ , che ella voleva acquistare. Dalla documentazione agli atti la verosimiglianza di tale asserzione non emerge in alcun modo. Il doc. A costituisce infatti un riconoscimento di debito incondizionato dell’escussa nei confronti della procedente: per questo motivo l’eccezione deve essere respinta e la sentenza della prima giudice integralmente confermata.
4. La giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato che il doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, nel dispositivo della sentenza impugnata, per un’evidente svista, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo. La sentenza va dunque riformata, per quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel senso che l’opposizione deve essere rigettata in via provvisoria.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF)
pronuncia:
I. L'appello 3/5 maggio 2004 di ____________________, __________, è respinto.
II. Il dispositivo 1 della sentenza 22 aprile 2004 della Segretaria assessore della Pretura di __________ è riformato d’ufficio nel seguente modo:
"1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio __________ è respinta in via provvisoria. ”
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________ AP1, la quale rifonderà a AO1 fr. 200.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione a: – __________ AP1, __________;
– studio legale RA1__________;
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario