Incarto n.
14.2004.64

Lugano

6 agosto 2004 B/fp/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2004 presentata da

 

 

APPO1

 

 

contro

 

 

APPE1

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 2004 ha così deciso:

 

"1.        È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, Montagnola, a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.

 

2./3./4. Omissis."

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto

4 giugno 2004 ne postula l'annullamento;

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 giugno 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

ritenuto

 

In fatto:                           A.   Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 378.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

 

                                          B.   All'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2004 nessuno è comparso.

 

 

                                          C.   Con sentenza 18 maggio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.

 

 

                                          D.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo di avere saldato, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti della parte appellata e producendo una ricevuta 11 maggio 2004 dell'UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 533.75 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla APPO1 (doc. B).

 

 

Considerato

 

In diritto:                         1.    Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                                 Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

 

                                          2.    L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

 

                                          3.    L'appello 4 giugno 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.

                                                 La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                                 Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                                 Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

 

 

pronuncia:                     I.     L'appello 4 giugno 2004 di __________, __________, è accolto.

 

                                                 "1.   La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di __________, è annullata.

                                                 2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                                 3.    Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

 

                                          II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

 

                                          III.   Intimazione:

                                                 -    ____________________                              -           __________;

                                                 -    Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                                 -    Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

                                                 -    Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                      La segretaria