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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 aprile 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla AP 1 al PE n. __________ del 19/20 aprile 2003 dell’__________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, __________, notificato il 20 aprile 2004, è rigettata in via provvisoria per fr. 11'757.80 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2004.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà inoltre fr. 90.-- a controparte a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 7/8 luglio 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 23 luglio 2004, postulanti la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
osservato come:
· il 12 gennaio 2005 la società sia stata dichiarata sciolta d’ufficio in applicazione degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC;
· l’8 marzo successivo sia stata dichiarata in fallimento__________
· il 13 aprile il fallimento sia stato sospeso per mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;
ed ora, preso atto che con provvedimento 26 luglio 2005 (FUSC n. 147 del 2 agosto 2005; FUC n. 65 del 16 agosto 2005) l’Ufficio dei registri del Distretto di __________ ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellante;
considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo AP 1 stata cancellata dal registro di commercio il 26 luglio 2005, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
1. L'appello 7/8 luglio 2004 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
-AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario