Incarto n.
14.2004.78

Lugano

16 dicembre 2004 B/sc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 febbraio 2004 da

 

 

AO 1 (I)

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1 (Spagna)

condebitore solidale con __________, __________ e

__________ rappr. dall’ RA 1

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ____________________ __________ del 26 gennaio 2004;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 6 luglio 2004 (EF.__________) ha così deciso:

 

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

 2.   La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 780.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto

21 luglio 2004 ha postulato l’annullamento sia del precetto esecutivo che

della sentenza di rigetto ed in via subordinata la riduzione della tassa di giustizia

e dell’indennità;

 

preso atto delle osservazioni 24 agosto 2004 della parte appellata;

 

ritenuto che con scritto 13 dicembre 2004 il patrocinatore dell’appellante

ha comunicato la conclusione di una transazione tra le parti, di cui ha prodotto

copia, chiedendo lo stralcio della procedura, con tassa di giustizia a carico di chi

l’ha anticipata, compensate le ripetibili;

 

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d’oggetto;

 

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

richiamati gli art. 21 LTG, 48, 49, 61 e 62 OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 21 luglio 2004 di AP 1, __________ (__________), è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

 

2.    La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 50.--, mentre l’eccedenza di fr. 50.-- gli viene retrocessa. Compensate le ripetibili.

 

3.Intimazione: - avv. RA 1

               - avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria