Incarto n.
14.2004.8

Lugano

15 giugno 2004

B/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2003 da

 

 

APPE1

rappr. dall’ RAPP1 __________

 

 

contro

 

 

 

APPO1, Lugano

rappr. dall’ RAPP2

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 30 settembre/3 ottobre 2003 dell'UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:

 

"1.   L'istanza è respinta.

 

 2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 3 febbraio 2004 ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili in ambo le sedi e subordinatamente il rinvio dell'incarto alla Pretore perché abbia a determinarsi nuovamente, protestate spese e ripetibili d'appello;

preso atto delle osservazioni 20 febbraio 2004 con cui la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto che con atto 13 maggio 2004 le parti hanno comunicato di avere concluso

un accordo transattivo, chiedendo lo stralcio della procedura, compensate le ripetibili;

 

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

 

ritenuto che la tassa di giustizia, che è proporzionata agli atti compiuti, tenendo

conto del valore litigioso (art. 21 LTG), va caricata, conformemente alla concordata

compensazione delle ripetibili, per 1/2 a ciascuna delle parti;

 

richiamati gli art.  21 LTG, art. 48, 49 e 61 OTLEF

                                     

pronuncia:

 

                                    1.   L'appello 3 febbraio 2004 di __________ APPE1, __________è

                                          stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia ridotta a fr. 150.--, già anticipata in fr. 450.-- dall'appellante, è posta per 1/2 a carico della APPO1 e per 1/2 a carico di __________ APPE1, al quale vengono retrocessi fr. 300.--. Compensate le ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:  - avv. __________ RAPP1i, __________

                                                               - avv. __________ RAPP2i  __________                           

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria