|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano B/fc/dp
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2003 da
|
|
APPE1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
APPO1, Lugano
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 30 settembre/3 ottobre 2003 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 3 febbraio 2004 ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili in ambo le sedi e subordinatamente il rinvio dell'incarto alla Pretore perché abbia a determinarsi nuovamente, protestate spese e ripetibili d'appello;
preso atto delle osservazioni 20 febbraio 2004 con cui la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto che con atto 13 maggio 2004 le parti hanno comunicato di avere concluso
un accordo transattivo, chiedendo lo stralcio della procedura, compensate le ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
ritenuto che la tassa di giustizia, che è proporzionata agli atti compiuti, tenendo
conto del valore litigioso (art. 21 LTG), va caricata, conformemente alla concordata
compensazione delle ripetibili, per 1/2 a ciascuna delle parti;
richiamati gli art. 21 LTG, art. 48, 49 e 61 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 3 febbraio 2004 di __________ APPE1, __________è
stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
2. La tassa di giustizia ridotta a fr. 150.--, già anticipata in fr. 450.-- dall'appellante, è posta per 1/2 a carico della APPO1 e per 1/2 a carico di __________ APPE1, al quale vengono retrocessi fr. 300.--. Compensate le ripetibili.
3. Intimazione: - avv. __________ RAPP1i, __________
- avv. __________ RAPP2i __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
|
Terzi implicati |
|
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria