Incarto n.
14.2004.95

Lugano

26 ottobre 2005

CJ/sc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 1° settembre 2004 da

 

 

  IS 1 D-

nella sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento di CO 1

(rappr. dall’  RA 1 )

 

 

 

nelle procedure dipendenti dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di

 

 

 CO 1 D-

(rappr. dall’avv. __________,   RA 2 )

 

 

preso atto che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

 

richiamato lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore del predetto accordo;

 

atteso che deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in via supercautelare il 29 settembre 2004;

 

considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

ritenuto che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità;

 

richiamati gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG;

 

 

pronuncia:

                                          1.   L’istanza di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il 1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                          2.   È ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.

 

                                          3.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

                                          4.   Intimazione a:    

                                               –  avv. RA 1, __________;

                                               –  avv. Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno;

                                               –  Ufficio dei registri di __________, __________;

                                               –  Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario