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Incarto n. |
Lugano B/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
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segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 dicembre 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio interposto al PE n. __________ del 3/13 dicembre 2004 dell’UEF __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 18 gennaio 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo no. __________ dell’Ufficio __________ è respinta
in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 140.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto
28 gennaio 2005 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 24 febbraio 2005 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/13 dicembre 2004 dell’UEF __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 9'570.20 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2004, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 08.06.2004 della Pretura __________.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 8 giugno 2004 del Pretore __________ (doc. A), con la quale l’escusso è stato condannato, tra l’altro, a versare contributi di mantenimento per la moglie e il figlio di complessivi fr. 1'653.-- al mese, con effetto retroattivo dal 1. giugno 2003. La citata sentenza ha inoltre posto a carico dell’escusso ripetibili per un importo di fr. 1’200.--. Con l’esecuzione in esame la creditrice chiede il versamento di fr. 10'370.20 pari alla differenza tra quanto l’escusso avrebbe dovuto versare dal mese di giugno 2003 a giugno 2004, ossia fr. 21'489.- (fr. 1'653.- per 13 mesi) e quanto invece ha effettivamente versato, ovvero fr. 12'318.80 così calcolati: fr. 771.10 per 8 mesi (da giugno 2003 a gennaio 2004), ossia fr. 6'168.80 e fr. 1'230.- per 5 mesi (da febbraio a giugno 2004), ossia fr. 6’150.-, oltre a fr. 1'200.- per ripetibili. Dall’importo di fr. 10'370.20 la procedente ha poi dedotto fr. 800.-per ripetibili che è stata condannata a pagare all’escusso con una successiva decisione 18 ottobre 2004 del Pretore __________; la somma posta in esecuzione ammonta così a fr. 9'570.20.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha posto in compensazione al credito della procedente l’importo di fr. 14'000.- che egli ha sostenuto di averle versato dalla separazione di fatto, avvenuta il mese di gennaio 2001, fino al 15 aprile 2002, come risulta dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 12/15 aprile 2002. L’escusso ha poi contestato la rappresentanza processuale dell’avvRA 2 in questa procedura, non risultando agli atti alcuna procura in suo favore.
D. Con sentenza 18 gennaio 2005 il Segretario assessore della __________ ha accolto l’istanza, ritenendo la sentenza 8 giugno 2004 del Pretore __________ (doc. A) valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, in quanto esecutiva, atteso che con decreto 30 giugno 2004 il Presidente della __________ non ha concesso effetto sospensivo all’appello con cui è stata impugnata (doc. E). In prima sede l’eccezione di compensazione per avvenuto pagamento di fr. 14'000.-- è stata respinta. Il primo giudice ha infatti ritenuto che la convenzione 12/15 aprile 2002 (doc. 1), prodotta dall’escusso, conferma unicamente il versamento del predetto importo per alimenti dovuti a partire dal mese di gennaio 2001, mentre l’importo posto in esecuzione è dovuto a far tempo dal 1. giugno 2003, come stabilito nella sentenza 8 giugno 2004 (doc. A). In sede pretorile è poi stato osservato che la procedente è tuttora rappresentata dall’avv. RA 2 nelle procedure pendenti fra le parti dinanzi alla stessa Pretura di __________, per cui non vi è alcun elemento che induca a ritenere carente la legittimazione processuale dell’avv. RA 2.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) In virtù dell’art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25 LALEF), il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente, se ha motivo di dubbio, la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti.
b) Nel caso di specie il primo giudice, ritenuto che AO 1, in altre procedure pendenti presso la Pretura di __________, è rappresentata dall’avv. RA 2, non ha avuto alcun motivo di dubbio nel ritenerla patrocinata da quest’ultimo anche nella procedura di rigetto dell’opposizione in esame. D’altro canto, va osservato che, a proposito dell’inoltro di documenti dopo l’udienza di contraddittorio, il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale. In concreto, con scritto 18 gennaio 2005 l’avv. RA 2 ha inviato alla Pretura l’originale della procura conferitagli dalla procedente. La pretesa carenza è stata quindi validamente sanata.
2.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80), così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
b) La sentenza 8 giugno 2004 del Pretore di __________ (doc. A) costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che –come già esposto in narrativa- all’appello 23 giugno 2004 presentato da AP 1 non è stato concesso effetto sospensivo.
3.
a) In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto.
L’estinzione, la proroga o la prescrizione, che sono intervenute anteriormente alla pronuncia della sentenza, non possono essere considerate nella procedura di rigetto dell’opposizione, altrimenti il giudice del rigetto si troverebbe a dover verificare la decisione materialmente. Determinante è il momento fino a cui l’estinzione, la proroga o la prescrizione avrebbero potuto essere considerate nella decisione materiale (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).
b) Nel caso di specie l’escusso ha fatto ricorso alla compensazione sulla base di un versamento di fr. 14'000.--, da lui effettuato in virtù di un accordo, contenuto in una convenzione sottoscritta dai coniugi il 12/15 aprile 2002, quando già vivevano separati e nell’attesa di definire il futuro dell’unione coniugale (doc. 1), del seguente tenore: “……..
Dal mese di gennaio 2001 le parti vivono separate di fatto.
Da tale data il signor AP 1 ha versato nelle mani della signora AO 1 la somma complessiva di fr. 14'000.--
……“.
Sennonché, da questo accordo emerge inequivocabilmente che la somma di fr. 14'000.- è stata versata per il periodo precedente alla sottoscrizione del medesimo e quindi, a maggior ragione, relativamente a un periodo anteriore alla sentenza 8 aprile 2004 (doc. A), prodotta quale titolo di rigetto, con cui sono state decise misure di protezione dell’unione coniugale, tra cui, i contributi di mantenimento oggetto della presente procedura. Comunque, né il convenuto pretende che l’importo di fr. 14'000.- abbia alcunché a che fare con il debito oggetto dell’esecuzione, né che quel pagamento corrisponda in qualche modo a un suo attuale credito nei confronti della moglie. L’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso va quindi respinta. Di conseguenza la sentenza pretorile, con cui è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, va confermata.
4. L’appello 28 gennaio 2005 di AP 1 va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia:
1. L’appello 28 gennaio 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 210.--, già anticipata dall’appellante resta a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 250.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
- avv. RA 2, Lugano;__________ Comunicazione alla Pretura di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria