Incarto n.
14.2005.111

14.2005.112

14.2005.117

14.2005.118

Lugano

1 giugno 2006

B/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 2 maggio 2005 da

 

 

AO 1 (AO 1,   

 

 

 

contro

 

 

 AP 1  (inc. EF.2005.1424)

(quale terzo proprietario dell’immobile)

 

inc. 14.2005.112

AP 1, __________ (inc. EF.2005.1423)

(quale terza proprietaria dell’immobile)

 

inc. 14.2005.117

AP 1, __________ (inc. EF.2005.1421)

(quale debitore)

 

inc. 14.2005.118

AP 1, __________ (inc. EF.2005.1422)

(quale terza proprietaria dell’immobile)

tutti rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________sulle quali istanze la Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________, con sentenze 4 ottobre 2005 ha così deciso:

 

inc. 14.2005.111 (EF.2005.1424)

 

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

     precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

     è respinta in via provvisoria.

 

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 440.--, da anticipare dalla

     parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

     a controparte fr. 4'200.-- a titolo di indennità.”

 

 

inc. 14.2005.112 (EF.2005.1423)

 

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

     precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

     è respinta in via provvisoria.

 

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 440.--, da anticipare dalla

     parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

     a controparte fr. 4'200.-- a titolo di indennità.”

 

inc. 14.2005.117 (EF.2005.1421)

 

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

     precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

     è respinta in via provvisoria.

 

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 440.--, da anticipare dalla

     parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

     a controparte fr. 4'200.-- a titolo di indennità.”

 

 

inc. 14.2005.118 (EF.2005.1422)

 

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al

     precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

     è respinta in via provvisoria.

 

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 440.--, da anticipare dalla

     parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

     a controparte fr. 4'200.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenze dedotte tempestivamente in appello dagli escussi che con atto comune

17 ottobre 2005 ne postulano l’annullamento con la conseguente

reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili;

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

rilevato che con ordinanze presidenziali 20/21 ottobre 2005 agli appelli

è stato concesso effetto sospensivo;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 6/15 aprile 2005 dell’UE __________ la AO 1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1, AP 1 e AP 1, quali terzi proprietari del pegno immobiliare, rispettivamente AP 1, quale debitore, per l’incasso di fr. 750'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2005, indicando quale titolo di credito: “Capitale del prestito ipotecario, disdetto il 11.10.1999 per il 1.12.1999 conformemente al contratto di prestito ipotecario del 20.7.1998/24.7.1998 e al contenuto delle seguenti cartelle ipotecarie al portatore:

                                         CHF 50'000.-- gravante in primo e pari grado DG 7364;

                                         CHF 245'000.-- gravante in primo e pari grado DG 11211;

                                         CHF 30'000.-- gravante in primo e pari grado DG 14572;

                                         CHF 60'000.-- gravante in primo e pari grado DG 3966;

                                         CHF 265'000.-- gravante in primo e pari grado DG 8986;

                                         CHF 100'000.-- gravante in secondo grado DG 11999 gravante sull’immobile part. no. __________ (casa monofamiliare)”.

                                         Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente con istanze sottoscritte da __________ e __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

 

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto il 24 luglio 1998 da AP 1, con cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.-- (doc. A). La creditrice ha pure prodotto 6 cartelle ipotecarie al portatore per un importo nominale complessivo di fr. 750'000.--, gravanti in primo rispettivamente secondo grado l’immobile __________, ricevute quale pegno immobiliare (doc. B-G). Con comunicazioni 11 ottobre 1999 il prestito ipotecario è stato disdetto per il 1. dicembre 1999 in seguito al mancato pagamento degli interessi ipotecari (doc. M nell’inc. 14.2005.111 rispettivamente L nell’inc. 14.2005.112 rispettivamente I nell’inc. 14.2005.117 e N nell’inc. 14.2005.118).

 

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno eccepito la carente capacità di rappresentanza dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.

 

                                         L’istante non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.

 

 

                                  D.   Il 28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv. 3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari dell’istanza di rigetto) a rappresentare la __________ con firma collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).

 

 

                                  E.   Con quattro sentenze 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha accolto le istanze, argomentando che essendo l’istante una persona giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di commercio. Nel termine assegato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005, questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che il contratto di credito (doc. A), considerato insieme con le cartelle ipotecarie (doc. da B a G) e le disdette del credito (doc. da I a N), costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, sia per il credito che per il diritto di pegno.

                                         Le istanze di rigetto provvisorio delle opposizioni sono state pertanto accolte sia per il credito che per il diritto di pegno.

 

 

                                  F.   Contro le sentenze pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi negando che il giudice possa assegnare a una parte un breve termine per sanare un presupposto, se non  quando la parte – presente all’udienza di contraddittorio – abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. Gli appellanti sostengono inoltre di essere stati lesi nel loro diritto di essere sentiti, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal giudice, il che avrebbe dato loro la possibilità – preso atto dell’estratto RC – di ritirare le opposizioni, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti ripetibili”, condanna che, secondo gli escussi, rappresenta un danno irreparabile, tale da giustificare l’annullamento delle sentenze impugnate.

 

 

Considerato

 

in diritto:                    1.   L’appello di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 quand’anche riferito a quattro sentenze diverse, riguarda decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e presenta le stesse conclusioni e motivazioni per tutte le procedure. Le cause inc. 14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell’art. 320 CPC (per il rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente.

 

                                   2.   Con l’appello gli escussi sostengono dapprima che il giudice non poteva assegnare un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il beneficio di una simile sanatoria. 

                                         Questa eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25 LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti che le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica che il giudice -se non ha dubbi- considera il presupposto presente; se ha dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice -esplicitamente o no- la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.

 

 

                                   3.   Gli appellanti hanno poi eccepito la violazione del loro diritto di essere sentiti, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice. Infatti, secondo gli escussi, preso atto dell’estratto RC, avrebbero potuto ritirare le opposizioni, evitando oltre tutto di essere condannati a pagare “pesanti ripetibili”.

                                         Anche la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza impone al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte interessata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto,  parti interessate non sono tuttavia gli escussi, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle al corrente del proprio accertamento.

 

                                         D'altra parte, sono gli stessi appellanti a giustificare nella sostanza l'agire della prima giudice, lamentando di essere stati privati non del diritto a un giudizio equo, ma della possibilità di ritirare tempestivamente le opposizioni ai precetti esecutivi, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedure di rigetto. Ma, avessero anche ritirato le opposizioni, le cause sarebbero state stralciate dai ruoli per acquiescenza dei convenuti cui sarebbero state comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di ogni spesa processuale gli escussi avrebbero potuto fare a meno, verificando facilmente (come avrebbero dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di commercio, dove si sarebbero accertati del diritto di firma dei signori __________ e __________, e ciò appena venuti a conoscenza delle istanze, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbero così evitato di sollevare in quella sede un'eccezione che -da come stanno le cose e data l'importanza economica delle vertenze- finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).

                                         Non avendo gli appellanti sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore disamina delle sentenze pretorili, che rimangono pertanto confermate nel loro esito.

 

                                   4.   Gli appelli 17 ottobre 2005 di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 vanno respinti. Le tasse di giustizia seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).                        

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Le cause di cui agli inc. 14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 sono congiunte.

 

 

                                   2.   L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.111) è respinto.

 

                               2.1.   La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

 

 

                                   3.   L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.112) è respinto.

 

                               3.1.   La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

 

 

                                   4.   L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.117) è respinto.

 

                               4.1.   La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

 

 

                                   5.   L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.118) è respinto.

 

                               5.1.   La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

 

 

                                   6.   Intimazione:

                                         - avv. RA 1, __________;

                                         - AO 1), __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del __________.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria