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Incarto n. |
Lugano B/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 aprile 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (EF.2005.1395)
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano,
è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5%
a far capo dal 04.04.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 310.--, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 280.--, la quale rifonderà
a controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento con la conseguente reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21 ottobre 2005 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 dell’UE di Lugano la AO 1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005, fr. 15'460.30 e fr. 4'499.70, indicando quali titoli di credito: “1) Interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1.4.1999 al 30.3.2005 - 2) Spese d’esecuzioni precedenti - 3) Spese per pagamento assicurazione stabile per gli anni 1999, 2000 e 2001”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto il 24 luglio 1998 da __________, in qualità di debitore (doc. A), con cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.--, garantito, quale pegno immobiliare, dalla part. n__________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3). Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da __________, anche da __________, __________ e AP 1, i quali sono stati indicati quali proprietari. Essi hanno apposto la loro firma in calce alla seguente dichiarazione:
“Conferma
Ci dichiariamo completamente d’accordo con il contenuto di questo contratto di prestito ipotecario. Riconosciamo l’attuale importo del debito e il tasso d’interesse fissato dalla creditrice, nonchè le eventuali spese esecutive e giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta, e ci impegniamo a pagare gli interessi alla loro scadenza.”
AO 1 ha pure prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in relazione al versamento a __________ della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C).
Con l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25, ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per un importo complessivo di fr. 190.820.--. La AO 1 pretende inoltre fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente capacità di rappresentanza dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.
AP 1 ha poi sostenuto che egli figura solo quale terzo proprietario del pegno immobiliare, mentre unico debitore nei confronti di AO 1 è __________.
L’istante non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.
D. Il 28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv. 3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto Registro di commercio prodotto il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari dell’istanza di rigetto) a rappresentare la AO 1 con firma collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).
E. Con sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della __________, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 28 settembre 2005, questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, ancorchè l’escusso abbia apposto la sua firma sul contratto di prestito ipotecario (doc. A) in qualità di “proprietario”, il fatto che egli abbia firmato in calce alla clausola indicata quale “Conferma” - di cui alla narrativa fattuale sub B -, rappresenta un riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione. Il loro ammontare risulta essere stato preventivamente stabilito per contratto, segnatamente nella misura del 4.22% p.a., oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo (doc. A art. 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1 oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70 per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun valido titolo di rigetto provvisorio.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando che il primo giudice possa assegnare a una parte un breve termine per sanare un presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio – abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante sostiene inoltre di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal giudice, il che gli avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC – di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti ripetibili”, condanna che, secondo l’escusso, rappresenta un danno irreparabile, tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
AP 1 ha poi sostenuto di avere sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A unicamente in qualità di terzo proprietario dell’immobile, mentre debitore è __________, il quale è indicato sulla prima pagine come tale e ha apposto la sua firma in calce all’indicazione “debitore”. La clausola denominata “Conferma” è stata introdotta nel contratto solo per rendere attenti i terzi proprietari sulle eventuali conseguenze di un inadempimento dell’unico debitore __________ sull’immobile oggetto del pegno e non quale impegno solidale da parte dei terzi proprietari. Trattandosi di una clausola fumosa ed equivoca, occorre rinviare la causa alla procedura di merito al fine di appurare la concorde volontà delle parti.
AP 1 ha poi rilevato che al momento della sottoscrizione del contratto, il 24 luglio 1998, non era ancora sedicenne.
Considerato
in diritto: 1. Con l’appello l’escusso sostiene dapprima che il giudice non poteva assegnare un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il beneficio di una simile sanatoria.
Questa eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25 LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice - esplicitamente o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.
2. L’appellante ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice. Infatti, secondo l’escusso, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di essere condannato a pagare “pesanti ripetibili”.
Anche la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte interessata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non è tuttavia l’escusso, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle al corrente del proprio accertamento.
D'altra parte, è lo stesso appellante a giustificare nella sostanza l'agire della prima giudice, lamentando di essere stato privato non del diritto a un giudizio equo, ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura di rigetto. Sennonché, avendo l’appellante contestato, sia in sede pretorile che in questa sede, anche la propria legittimazione passiva, non ritenendosi debitore solidale, non può certamente far valere di essere stato privato della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo interposta in seguito alla contestata capacità processuale di AO 1. Ma, avesse anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per acquiescenza del convenuto cui sarebbero state comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Del resto di ogni spesa processuale l’escusso avrebbe potuto fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di commercio, dove si sarebbe accertato del diritto di firma dei signori __________ e __________, e ciò appena venuto a conoscenza dell’istanza, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di sollevare in quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data l'importanza economica della vertenza - finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).
3. In sede d’appello AP 1 ha eccepito che il 24 luglio 1998, giorno in cui ha sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A, era ancora minorenne. Inoltre contesta la sua legittimazione passiva, non ritenendosi debitore solidale nei confronti della procedente.
a) Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125, 106 III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2 pag. 12; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
d) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §1 n. 7, pag. 3).
e) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 330).
4. L’art. 12 CCS prevede che chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri. Secondo l’art. 13 CCS chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili.
Maggiorenne è chi ha compiuto gli anni diciotto (art. 14 CCS).
Secondo l’art. 19 CCS i minorenni non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro legale rappresentante.
Giusta l’art. 296 cpv. 1 CCS il figlio, finché è minorenne, è soggetto all’autorità parentale. Per il consenso non è prevista nessuna forma particolare, esso può essere dato anticipatamente, contemporaneamente oppure posteriormente, esplicitamente oppure tacitamente (Bigler-Eggenberger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1 - 456 ZGB, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed. 2002, n. 25 ad art. 14). Secondo l’art. 297 cpv. 1 CCS durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità parentale. I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete (art. 304 cpv. 1 CCS).
Nel caso di specie AP 1, nato il 19 aprile 1982 era, il giorno della sottoscrizione del contratto di prestito ipotecario, avvenuta il 24 luglio 1998, da poco sedicenne e pertanto ancora minorenne. Egli non poteva di conseguenza contrarre obbligazioni con un atto suo senza il consenso dei genitori. Nel caso di specie AP 1 poteva obbligarsi validamente firmando il contratto di prestito ipotecario solo con il consenso del suo rappresentante legale, ossia dei suoi genitori. Ritenuto che sull’ultima pagina del contratto (doc. A) sono stati iscritti da AO 1, in calce allo spazio destinato alla firma, oltre al nome di AP 1, indicato quale proprietario, anche il nome del padre, __________, indicato quale debitore e della madre __________, indicata quale proprietaria, questi ultimi con l’apposizione della loro firma hanno dato il loro consenso, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, alla sottoscrizione del contratto da parte del loro figlio minorenne. D’altro canto essi ben sapevano che il figlio era comproprietario dell’immobile e che pertanto doveva, come gli altri comproprietari, impegnarsi nei confronti della creditrice. Con la sua firma AP 1 si è pertanto obbligato validamente. Affermare il contrario rasenta la temerarietà.
Va poi rilevato che una persona, dopo avere raggiunto la maggiore età, può ratificare contratti che ha sottoscritto allorquando era ancora minorenne (DTF 106 I B 196 con rif. a DTF 82 II 172). La ratifica da parte della persona divenuta maggiorenne non necessita di una forma particolare (DTF 106 I B 193 con rif. a DTF 75 II 341). AP 1 è maggiorenne dal 19 aprile 2000. Si può dedurre che lui stesso, raggiunta la maggiore età, almeno per atti concludenti, abbia ratificato il contratto di prestito ipotecario in esame, considerato che l’eccezione relativa alla sua minore età è stata sollevata la prima volta con l’atto d’appello, presentato il 17 ottobre 2005, ossia 5 anni e sei mesi dopo essere divenuto maggiorenne.
5. Dall’esame del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è stato firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata “Conferma”, di cui alla narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l’escusso ha riconosciuto l’ammontare del debito e il tasso d’interesse fissato dalla creditrice, le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione dovuta e si è impegnato a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa dichiarazione non necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non fa sorgere alcun dubbio in merito al significato dell’impegno che l’escusso si è assunto, ossia, tra l’altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.
6. Un obbligo solidale ai sensi dell’art. 143 CO può risultare come voluto anche tacitamente dalle circostanze e dall’ulteriore contenuto del contratto. Queste circostanze vanno interpretate secondo il principio dell’affidamento. Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro non sussista un rapporto societario oppure l’esistenza di un tale rapporto (quale di società semplice) appaia dubbio. L’onere della prova per l’esistenza della solidarietà incombe al creditore secondo la regola di cui all’art. 8 CC (Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III 59; Staehelin, op. cit. n. 52 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340 s.; JdT 1970 II 127).
Nel caso concreto va rilevato che AP 1, __________ e __________ hanno agito insieme nel rapporto esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali comproprietari dell’immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in calce alla clausola denominata “Conferma” ed in particolare obbligandosi insieme a pagare gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno solidale ai sensi dell’art. 143 CO. Infatti, dal tenore della citata clausola non poteva essere dedotto che l’impegno assunto fosse diviso per quote, ritenuto che, se del caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre __________ essendo proprietaria di ½, mentre i figli AP 1 e __________ sono proprietari ciascuno di ¼ dell’immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr. contratto di prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde pertanto in solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere, come nel caso in esame, da tutti i debitori l’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO). Va da sé che, secondo l’art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.
7. Il doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il contratto di prestito ipotecario al 4.22.% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% , ammontanti a fr. 189’900.-- e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr. 4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, gli impegni assunti con la sottoscrizione della clausola denominata “Conferma” non riferendosi, per quel che riguarda le spese esecutive o altre prestazioni, a importi determinati o facilmente determinabili, per cui la prima giudice ha correttamente accolto l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005.
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terzi implicati |
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erzi implicati |
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8. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 143 CO e 82 LEF
pronuncia:
1. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
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tzi implicati |
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