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Incarto n. |
Lugano B/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 aprile 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (EF.2005.1397)
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________, __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ __________,
è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5%
a far capo dal 04.04.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 310.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 280.--, la quale
rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento con la conseguente reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21 ottobre 2005 all’appello è stato concesso effetto sopensivo;
Considerato
in diritto: A. Con PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________ la AO 1) ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005, fr. 15'460.30 e fr. 4'499.70, indicando quali titoli di credito: “1) Interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1.4.1999 al 30.3.2005 - 2) Spese d’esecuzioni precedenti - 3) Spese per pagamento assicurazione stabile per gli anni 1999, 2000 e 2001”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto il 24 luglio 1998 da AP 1, in qualità di debitore, con cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.-- garantito, quale pegno immobiliare, dalla part. n. __________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3). La AO 1 ha prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in relazione al versamento a AP 1 della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C).
Con l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25, ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per un importo complessivo di fr. 190.820.--. La AO 1 pretende inoltre fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente capacità di rappresentanza dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.
AP 1 ha poi contestato la pretesa della procedente limitatamente agli importi di fr. 15'460.30, non esistendo alcun riconoscimento di debito per le spese di procedenti procedure esecutive rimaste infruttuose e di fr. 4'499.70 per i premi dell’assicurazione stabile 1999-2001, non essendo suffragati da alcun documento.
L’istante non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio.
D. Il 28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv. 3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari dell’istanza di rigetto) a rappresentare la AO 1 con firma collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).
E. Con sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005, questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di firma a due. In prima sede il contratto di prestito ipotecario è poi stato ritenuto valido riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione, segnatamente nella misura del 4.22% p.a., oltre allo 0.25% annuo in caso di ritardo (doc. A cifre 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1 oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70 per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun valido titolo di rigetto provvisorio.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando che la prima giudice possa assegnare a una parte und breve termine per sanare un presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio – abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante sostiene inoltre di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal giudice, il che gli avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC – di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti ripetibili”, condanna che rappresenta un danno irreparabile, tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Con l’appello l’escusso sostiene dapprima che il giudice non poteva assegnare un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il beneficio di una simile sanatoria.
Questa eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25 LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice - esplicitamente o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.
2. L’appellante ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito, per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice. Infatti, secondo l’escusso, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare “pesanti ripetibili”.
Anche la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte interessata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia l’escusso, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterlo al corrente del proprio accertamento.
D'altra parte, è lo stesso appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima giudice, lamentando di essere stato privato non del diritto a un giudizio equo, ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura di rigetto. Ma, avesse anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per acquiescenza del convenuto cui sarebbero state comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di ogni spesa processuale l’escusso avrebbe potuto fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di commercio, dove si sarebbe accertato del diritto di firma dei signori __________ e __________, e ciò appena venuto a conoscenza della istanza, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di sollevare in quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data l'importanza economica della vertenza - finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).
Non avendo l’appellante sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore disamina della sentenza pretorile, che rimane pertanto confermata nel suo esito.
3. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20, 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC
pronuncia:
1. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico
3. Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del __________
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
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