Incarto n.
14.2005.128

Lugano

25 gennaio 2006

SL/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23/26 settembre 2005 di moratoria concordataria ordinaria alla Pretura del Distretto di __________ da

 

 

AP 1 

 

 

 

richiamato il decreto 24 ottobre 2005 (EF.2005.310) con cui il Pretore ha concesso la moratoria concordataria limitatamente a quattro mesi e nel contempo ha nominato il __________ c/o __________ di __________, commissario del concordato;

 

sentenza tempestivamente dedotta in appello da

 

 

AP 1, 

(rappr. dall'amministratore unico __________)

 

con atto 27 ottobre 2005 chiedente l'annullamento della nomina quale commissario del __________, c/o __________ di __________, la designazione da parte del giudice di un sostituto e la rinuncia al prelievo di spese;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che, dopo le prime verifiche, con scritto 26 ottobre 2005 il commissario __________, oltre a postulare la revoca della moratoria, ha manifestato l'intenzione di rinunciare al mandato con effetto immediato;

 

                                         che visto l'appello nel frattempo introdotto dalla debitrice, il Pretore, preso atto della situazione venutasi a creare, come misura urgente, il 28 ottobre 2005 ha designato __________, “commissario straordinario”;

 

                                         che, sentite le parti, all'udienza 4 novembre 2005 il Pretore ha sciolto il mandato conferito al __________, decisione poi formalizzata nel decreto 7 novembre 2005;

 

                                         che, nel contempo, con effetto retroattivo dal 28 ottobre 2005 il primo giudice ha nominato __________ commissario ordinario, ha preso atto del ritiro da parte di quest'ultimo dell'istanza di revoca della moratoria, l'ha autorizzato (in luogo della debitrice, e per essa dei suoi organi) a proseguire l'attività dell'azienda per i quattro mesi a suo tempo concessi, e l'ha invitato a provvedere alle necessarie iscrizioni al registro di commercio;

 

                                         che ciò posto, la decisione del Pretore va nel senso delle censure sollevate nel ricorso introdotto dalla debitrice, che pertanto è divenuto privo d'oggetto;

 

                                         che di conseguenza l'appello, non intimato, deve essere stralciato dai ruoli (art. 351 CPC);

 

                                         che per le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e dal riconoscimento di indennità, l'appellante del resto avendovi espressamente rinunciato.

                                        

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 25, 293 segg., 294 cpv. 3 LEF, 18 cpv. 2 LALEF, 61 cpv. 1, 62 cpv. 1 OTLEF;

                                          

decreta:                   1.   L'appello 27 ottobre 2005 di AP 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria