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Incarto n. |
Lugano B/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 settembre 2005 presentata da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 14 giugno 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del __________, con sentenza 29 novembre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ __________, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 140.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 250.-- a titolo di indennità.”
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
cheAP 1 con il suo scritto 2 dicembre 2005, al di là dei motivi addotti e con la riserva di ulteriore esplicazione dell’impugnativa, “contestava” la sentenza pretorile;
che ciò ha legittimamente indotto questa Camera a ritenere l’atto menzionato alla stregua di un appello;
che, con scritto 27 dicembre 2005, essa dichiara –esaminata meglio la decisione pretorile- che il precedente esposto del 2 dicembre non era un appello, ma la semplice richiesta di una correzione della sentenza;
che la correzione non concerne tuttavia il dispositivo della sentenza, ma un esposto fattuale di natura introduttiva;
che prendendo atto anzitutto del ritiro dell’appello, per il resto si può rinviare l’interessato all’art. 339 CPC secondo il quale la correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d’accordo fra le parti, con un'unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 339, m. 1 e 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,art. 339, N. 482);
che, in caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma dell’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC);
che comunque competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza in esame (art. 333 e segg. CPC);
che quanto fin qui esposto permette di evadere la vertenza in base all’art. 313bis CPC;
che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia;
Motivi per i quali;
pronuncia:
1.L’appello 2 dicembre 2005 della AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2.Non si prelevano spese né tassa di giustizia:
3.Intimazione: - AP 1, __________;
- AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria