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Incarto n. |
Lugano 20 giugno 2005 EC/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 novembre 2004 da
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 3 febbraio 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Pertanto l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 29'872.-- + interessi al 5% dal 1. maggio 2004 + spese.
2 La tassa di giudizio di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di quella convenuta che dovrà alla prima pure fr. 150.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 10 febbraio 2005 ha postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili, l’accoglimento dell'istanza e il rigetto provvisorio dell’opposizione per complessivi fr. 43'990.21 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2004;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi al 6% dal 15 ottobre 2004, indicando quale titolo di credito: "contratto di lavoro, pretese salariali e di vacanza maturate e rimaste impagate, rispettivamente non godute”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di __________.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e sul contratto di lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D). Nella proposta di stipendio del 7 novembre 2002, le parti hanno stabilito una retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per tredici mensilità, corrispondenti ad una retribuzione netta di fr. 5'712.20 mensili, oltre a un’indennità forfetaria per “spese/auto privata” di fr. 2'200.-- mensili. Nel contratto di lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) le parti hanno confermato la retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per tredici mensilità, corrispondenti ora ad una retribuzione netta di fr. 6'186.22 mensili a seguito dell’aggiunta di fr. 183.-- per assegni figli e di una sostanziale diminuzione della deduzione per imposte.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione del 26 novembre 2004 AP 1 ha precisato di aver iniziato la propria attività presso la convenuta il 7 novembre 2002 e che a decorrere dal mese di luglio 2003, pur lavorando, non avrebbe più ricevuto lo stipendio, eccezion fatta per alcuni acconti rimessigli brevi manu.
Il 18 giugno 2004 egli avrebbe notificato alla convenuta il conteggio di quanto dovutogli sino al 30 giugno 2004, comunicandole contestualmente che a decorrere dal 1. luglio 2004 egli si sarebbe ritenuto libero da qualsiasi impegno.
In base ai contratti di lavoro agli atti, al procedente sarebbe dovuto per il periodo luglio 2003-giugno 2004 l’importo complessivo di fr. 111'247.31 oltre interessi. Da tale somma deve essere dedotto l’importo di fr. 49'250.--, corrispondente agli acconti versati dalla convenuta, per cui il rigetto dell’opposizione dovrebbe essere concesso per fr. 61'997.31 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.
Non avendo goduto dei 21.7 giorni di ferie a cui aveva diritto per il periodo da giugno 2003 a giugno 2004, il procedente postula il rigetto dell’opposizione anche per fr. 5'869.92 oltre accessori.
Ritenuto che il procedente aveva diritto a fr. 2'200.-- mensili a titolo di indennità forfettaria per le spese, egli aveva stipulato un contratto leasing per l’uso di un’automobile. A causa dell’anticipata rescissione del rapporto di lavoro, egli ha dovuto retrocedere l’auto presa in leasing, pagando una penale di Euro 2'619.93, corrispondenti a fr. 3'992.77. A mente del procedente il rigetto dell’opposizione deve essere concesso anche per tale importo.
D. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il procedente dal mese di dicembre 2003 si presentava irregolarmente al lavoro e dall’aprile 2004 addirittura non è più comparso. Ritenuto che ad inizio 2004 il procedente avrebbe riferito di non ritenersi più vincolato alla società, la stessa gli avrebbe comunicato di accettare “la rottura del vincolo contrattuale a far tempo dalla seconda metà di aprile 2004”.
L’escussa ha inoltre postulato la restituzione di un computer del valore di fr. 8'000.-- e del sofware in esso contenuto, ponendo in via subordinata l’importo corrispondente al valore del computer in compensazione al credito del procedente.
In replica l’istante ha contestato le allegazioni dell’escussa, rilevando in particolare che egli non avrebbe trattenuto alcun computer. Inoltre trattandosi di rapporti di lavoro, la compensazione sarebbe esclusa.
E. Con sentenza 3 febbraio 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza. Dopo aver rilevato che il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è incontestato che vi sia stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro, il primo giudice ha rilevato che sebbene il lavoratore non si sia più presentato al lavoro, allo stesso deve essere riconosciuto il salario previsto per tutta la durata del contratto, atteso che per i combinati art. 82 e 324 CO il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa quando il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento del salario.
Il Pretore ha argomentato che quanto affermato dal procedente e dalla convenuta in merito al momento della disdetta del rapporto contrattuale non è stato suffragato da alcun valido documento. Dagli atti emergerebbe solo che il rapporto di lavoro si è protratto sicuramente sino alla metà del mese di aprile 2004, atteso che pure la convenuta ha riconosciuto tale circostanza, dichiarandosi debitrice dei salari sino al mese di aprile compreso. Per questo motivo quindi il rigetto dell’opposizione deve essere concesso per l’importo di fr. 29'872.--, corrispondente al salario di fr. 5'712.20 mensili, oltre a fr. 2'200.-- mensili quale indennità forfetaria per le spese, per il periodo da luglio 2003 ad aprile 2004, dedotti fr. 49'200.-- per gli acconti versati.
Il Pretore non ha concesso il rigetto per quanto rivendicato a titolo di tredicesima mensilità, in quanto il contratto di lavoro non la menzionerebbe, e a titolo di indennità per ferie maturate ma non godute, in quanto nel corso della procedura non sarebbe emerso alcun elemento che consenta di verificare se l’istante ha potuto beneficiare delle ferie. Egli ha poi negato il rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 3'992.77 quale penale corrisposta dal dipendente per la rescissione del contratto leasing stipulato per l’acquisto dell’auto necessaria alla propria attività professionale presso la convenuta, perché nel contratto di lavoro non è fatta alcuna menzione all’acquisto di un’auto e all’eventuale risarcimento per pretese derivanti da un contratto leasing.
In merito agli interessi, il Pretore ha concesso il rigetto dell’opposizione al tasso del 5% a decorrere dal 1. maggio 2004.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 postulando il rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 43'990.21oltre interessi.
Per il ricorrente è incontestabile che i contratti di lavoro di cui ai doc. C e D costituiscano titoli di rigetto dell’opposizione anche per le pretese riferite al versamento della tredicesima mensilità non percepita, assommante a fr. 6'186.22 per il 2003 e a fr. 2'062.07 per i mesi da gennaio ad aprile 2004.
Il ricorrente ha evidenziato che la convenuta non avrebbe contestato né il principio della compensazione in denaro delle ferie non godute né il fatto che egli non avrebbe beneficiato delle proprie vacanze. Per l’art. 329 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve accordare al lavoratore ogni anno di lavoro almeno quattro settimane di vacanza. Per questo motivo quindi al ricorrente deve essere riconosciuto l’importo di fr. 5'869.92 per il periodo di dieci mesi nel quale egli non ha goduto delle proprie ferie.
Egli postula infine che gli vengano accordati, in luogo dei fr. 150.-- determinati dal Pretore, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Considerato
in diritto:
1.
a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
c) Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., p. 341; cfr. pure Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
2. La proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e il contratto di lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) prevedono una retribuzione annuale lorda di fr. 98'800.--, importo corrispondente a fr. 7’600.-- mensili per tredici mesi. Per questo motivo essi costituiscono valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF anche per la tredicesima mensilità per l’intero 2003 e per il 2004 pro rata temporis sino al mese di aprile compreso. Dalla documentazione agli atti si evince che la proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C), che prevede una retribuzione netta di fr. 5'712.20 mensili, è stata superata a decorrere dal mese di ottobre 2003 dal contratto di lavoro di cui al doc. D, in base al quale la retribuzione netta di AP 1 è di fr. 6'186.22 mensili. Ne consegue che il rigetto provvisorio dell’opposizione deve essere concesso per:
- fr. 4’284.15, corrispondenti alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. gennaio 2003 sino al 30 settembre 2003 secondo il seguente conteggio: (fr. 5'712.20 ./. 12) x 9;
- fr. 3'608.60, corrispondenti alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. ottobre 2003 al 30 aprile 2004 secondo il seguente conteggio: (fr. 6'186.22 ./. 12) x 7.
3. I contratti di cui ai doc. C e D non possono invece rappresentare riconoscimento di debito per l’importo di fr. 5'869.92 richiesto dal lavoratore a compensazione per vacanze non godute: negli stessi infatti l’escussa non ha riconosciuto in modo esplicito alcunché riguardo a una tale pretesa. In assenza di un chiaro riconoscimento di debito ai sensi del considerando 1 b), il limitato potere di cognizione di cui dispone il giudice del rigetto, non gli consente di risolvere la questione a sapere se i giorni di vacanza arretrati possono essere convertiti in un’indennità da corrispondere dal datore di lavoro al lavoratore.
4. Il ricorrente ha infine postulato che gli vengano accordati fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di prima sede.
a) Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste dalla LEF un onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto applicando l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.
Quando nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
b) Nel caso di specie con il PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi. Con l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 26 novembre 2004 il procedente ha poi postulato che l’opposizione di AO 1 venisse rigettata per l’importo di complessivi fr. 71'860.--. In prima sede il procedente ha ottenuto il rigetto dell’opposizione limitatamente alla somma di fr. 29'872, mentre in sede di appello il rigetto è concesso per fr. 37'764.75. Per questo motivo AP 1 risulta essere soccombente dinanzi al primo giudice nella misura del 47.45%: ritenuta la pressoché totale compensazione delle rispettive pretese delle parti a titolo di indennità, ne consegue che l’importo di fr. 150.-- assegnato a AP 1 in prima sede è stato correttamente determinato.
In sede di appello il procedente ha postulato il rigetto dell’opposizione oltre che per la somma già riconosciuta dal Pretore, per ulteriori fr. 14'118.21, ottenendo il rigetto per 7'892.75. Anche in sede di appello il grado di soccombenza del procedente è prossimo al 50%: per questo motivo in questa sede la tassa di giustizia è ripartita tra le parti nella misura di un mezzo ciascuno, mentre non si assegnano indennità.
5. L’appello 10 febbraio 2005 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 25 n. 2 lett. a, 82 cpv. 1 LEF; 18 cpv. 1, 9 TOA; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: I. L’appello 10 febbraio 2005 di __________, __________è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 3 febbraio 2005 del Pretore del Distretto di __________ viene riformato come segue:
“1. L’istanza 26 novembre 2004 diAO 1, __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell’__________ è rigettata in via provvisoria per fr. 37’764.75 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2004.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per__________i AP 1 e per un mezzo di AO 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:
- ____________________, __________;
- AO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario