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Incarto n. |
Lugano EC/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 gennaio 2005 da
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AO 1 a
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del dell'UEF di __________ notificato il 16 settembre 2004;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, con sentenza 22 febbraio 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 496485 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 10’860.20 oltre interessi al 5% e spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 30.- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 7 marzo 2005 postula la reiezione dell'istanza, protestando spese e ripetibili;
letto lo scritto 30 marzo 2005 dell’istante con cui si oppone all’appello, protestando a sua volta spese e indennità;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/16 settembre 2004 dell'UEF di __________AO 1AP 1 per l'incasso di fr. 11'331.25 oltre interessi al 6% dal 27 marzo 2003, indicando quale titolo di credito: " Rechnungen no. 590241 vom 24.2 2003 und no. 607697 vom 19.5. 2003 ".
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto quadro 5/12 dicembre 2001, sottoscritto dall’escussa (doc. A) e sulle fatture 24 febbraio 2003 (doc. B) e 19 maggio 2003 (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che la documentazione prodotta dall’istante non costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Inoltre le liste prodotte unitamente alle fatture non sono firmate da persona avente diritto di firma per la società. L’escussa contesta pure l’ammontare delle fatture che sarebbe complessivamente di fr. 10'820.60 e non di fr. 11'331.25, nonché il tasso d’interesse del 6%, come indicati nel precetto esecutivo. La creditrice ha comunque già ridotto la propria pretesa a fr. 10'820.60 e il tasso d’interesse al 5% con l’istanza di rigetto dell’opposizione.
D. Con sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario Assessore della Pretura del Distretto di __________, ha accolto l'istanza rilevando che le argomentazioni sollevate dall’escussa non possono essere tenute in considerazione in una procedura di rigetto dell’opposizione. Inoltre la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto provvisorio nell’esecuzione in esame.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi essenziali. Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente individuabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
2. Dall’incarto risulta che la base dei rapporti creditori fra le parti è costituita dal contratto (di cui già s’è detto) in base al quale la AO 1 si è impegnata a sostenere la fornitrice diretta di corpi illuminanti ed altri accessori, AP 1, nella vendita ai propri soci (AO 1 Mitglieder); in altre parole, il singolo socio ordina il materiale presso la ditta di __________ la quale procede alla consegna e all’incasso del corrispettivo, mentre la AO 1 sostiene l’esecuzione di quelle vendite durch verkaufsfördernde Massnahmen, descritte al § 2.1 del contratto. Da parte sua, per la durata del contratto, la ditta di __________ ha garantito a AO 1 quale compenso per le sue prestazioni una provvigione calcolata in base alle fatture emesse (al netto) a carico degli acquirenti. Nell’annesso 1 al contratto la percentuale sulla fatturazione spettante a AO 1 è stata fissata nel 3,5%, tasso da applicare ai conteggi che Arcolumen deve consegnare alla procedente entro determinati termini di tempo (doc. A, annesso 1, § 1.4). Questi accordi, sottoscritti dalle parti il 5, rispettivamente il 12 dicembre 2001 sono pacifici in causa.
3. L'escussa sostiene, anche in questa sede, che non è dato riconoscimento di debito, poiché le liste allegate alle fatture doc. B e C –e che ne costituiscono la base di calcolo- non sono state firmate da persona avente il diritto di rappresentarla, laddove per “liste” si devono intendere i conteggi delle fatture allestiti dall’escussa e da lei trasmessi alla procedente per stabilire il proprio credito in base alla percentuale pattuita.
4. Orbene, è vero che agli atti non risulta alcun documento atto a dimostrare che la firma apposta sui due conteggi appartenga a persona legittimata a rappresentare la AP 1 all'udienza di contraddittorio nessuno è comparso per l’associazione procedente a AO 1
Per quanto concerne gli interessi di mora (eccezione già sollevata in prima sede), l’appellante ammette che essi decorrano dall’8 agosto 2003, ciò che corrisponde alla messa in mora 31 luglio 2003.
6. L'appello 7 marzo 2005 dellaAP 1 va pertanto respinto, salvo per quanto concerne la decorrenza degli interessi di mora. Vittoria tanto limitata da non poter influire sul principio secondo cui il carico delle spese e della tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per contro, il breve scritto 30 marzo 2005 con cui la procedente si oppone all’appello, non costituisce allegazione di causa e non giustifica l’attribuzione di indennità.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia: I. L'appello 7 marzo 2005 diAP 1, , è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura di __________ –immutato il dispositivo no. 2- è così riformata:
1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo no__________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 10'860.20
oltre interessi al 5% dall’8 agosto 2003 e alle spese.
II. Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione:
- avv. RA 1, ;
- AO 1,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario