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Incarto n. |
Lugano EC/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 novembre 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/18 maggio 2004 dell’__________;
sulla quale istanza il Preture __________, con sentenza 4 marzo 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 14 marzo 2005 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che la parte appellata ha presentato in data 14 aprile 2005 le proprie osservazioni, postulanti la reiezione dell’appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o di fallimento del 14/18 maggio 2004 dell'____________________ AP 1 ha escusso __________ per l'incasso di fr. 90'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1999, indicando quale titolo di credito: "anticipo per l’acquisto di appartamento in via ____________________ (ga__________te__________ portatore di fr. 90'000.-- e abusivamente trattenuta da AO 1)”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita immobiliare del 18 agosto 1987 di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________, __________, (doc. A), mediante il quale AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n. __________ di __________ per il prezzo di fr. 93'000.--. In base al contratto di compravendita il prezzo di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:
“a) mediante costituzione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- (franchi novantamila) che graverà in primo grado il bene immobile oggetto del presente atto. La relativa istanza verrà sottoscritta solidalmente dai compratori ed il titolo, tosto iscritto a registro fondiario, verrà per cura di me notaio rilasciato alla società venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo;
b) mediante versamento, seduta staAP 1fr. 3'000.-- __________nAO 1emila), per cui la firma del presente atto serve quale valida quietanza __________
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione AP 1 ha precisato che il notaio che ha rogato l’atto di compravendita è stato autorizzato a consegnare la cartella ipotecaria a AO 1 e a __________ affinché gli acquirenti potessero ricevere dal loro istituto bancario un prestito ipotecario. Verbalmente fu concordato che per il periodo necessario ad ottenere l’ipoteca o ad affittare l’appartamento, la venditrice non avrebbe richiesto agli acquirenti interessi. La procedente precisa che verbalmente e a diverse riprese essa ha chiesto il rimborso dell’importo di fr. 90'000.--, ma solo il 12 luglio 1998 ha preteso la consegna della cartella ipotecaria.
D. In sede di udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asserendo che la cartella ipotecaria era stata consegnata gratuitamente da RA 2 a AO 1 per conto del nucleo famigliare __________. L’escusso ha evidenziato che solo il 15 novembre 2003, dopo ben 17 anni di silenzio, la procedente ha chiesto la consegna della cartella ipotecaria. L’escusso ha contestato che la cartella ipotecaria fosse stata consegnata ai coniugi __________ per permettere loro di ottenere un finanziamento ipotecario.
A mente del convenuto il credito dAP 1 è oramai prescritto: infatti per ben 17 anni non è stato chiesto il versamento dell’importo di fr. 90'000.--, degli interessi e degli ammortamenti. Con lo scritto 12 luglio 1998 poi RA 2 si è limitato a richiedere la restituzione della cartella ipotecaria. A mente del convenuto quindiAP 1 agirebbe in modo contraddittorio chiedendo il versamento di fr. 90'000.--, quando prima aveva sempre chiesto la consegna della cartella ipotecaria. Inoltre il debitore, in riferimento al versamento di tale importo, non sarebbe neppure stato costituito in mora.
E. Con sentenza 4 marzo 2005 il Pretore di __________ ha respinto l’istanza non figurando agli atti alcun contratto di credito e la cartella ipotecaria essendo detenuta dell’escusso.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravatoAP 1argomentando che il contratto di compravendita di cui al doc. A costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il credito poi non sarebbe soggetto a prescrizione, in quanto doveva essere garantito dalla consegna della cartella ipotecaria.
G. Con osservazioni 14 aprile 2005 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame con argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud /Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
2. Con il contratto di compravendita immobiliare del 18 agosto 1987, di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A), AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________ comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n __________ di Lugano per il prezzo di fr. 93'000.--. In base al n. 2 p. 2 del contratto di compravendita il prezzo di acquisto doveva essere soluto mediante il versamento di fr. 3'000.-- alla firma dell’atto e mediante la costituzione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- gravante in primo grado il fondo compravenduto e da consegnarsi ad opera del notaio rogante “alla società venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo”. Dall’esame di questo punto del rogito risulta l’impegno di AO 1 e di di consegnare alla venditrice, a garanzia di quanto a lei ancora dovuto, una cartella ipotecaria di nuova emissione di fr. 90'000.--. Dallo stesso rogito non emerge invece l’impegno da parte degli acquirenti di versare aAP 1 l'importo di fr. 90'000.--, importo del resto che in tutti gli anni trascorsi dalla stipula del contratto di compravendita la procedente mai ha richiesto all’escusso prima dell’emissione del precetto esecutivo del 14/18 maggio 2004, entro una data determinata o anche solo determinabile.
Il rogito n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A) non costituisce pertanto un riconoscimento di debito chiaro, univoco, incondizionato e immediato che non necessita di alcuna interpretazione. Lo stesso non costituisce di conseguenza valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che il carattere sommario della procedura e il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita volta a stabilire quale sia stata la reale volontà delle parti: ciò potrà essere fatto solo nell'ambito di una procedura ordinaria.
3. L'appello 14 marzo 2005 AP 1, __________, è così respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 14 marzo 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, è a carico diAP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 500.-- di indennità.
3. Intimazione a: - RA 2, __________;
- avv. RA 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario