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Incarto n. |
Lugano SC/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sull’ istanza di revisione 6 maggio 2005 di
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AP 1
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Contro |
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la sentenza di questa Camera 5 aprile 2005 che, respingendo l’appello 3 marzo 2005 dello stesso istante, confermava la decisione pretorile 23 febbraio 2005, ovvero accogliendo la domanda di
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AO 1
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dichiarava il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 aprile 2005 alle ore 10.00;
potendo decidere in base all’art. 313 bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che, posta la questione della ricevibilità di un’istanza di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di fallimento, sta il fatto che la procedura applicabile è quella prevista dall’art. 20 LALEF dove non può essere escluso il rimedio della revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, ossia in virtù del rinvio all’art. 25 LALEF;
che, d’altra parte, contrariamente a quanto deciso a suo tempo da questa Camera in materia di rigetto dell’opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340, m. 6), la revisione è stata considerata ammissibile anche in questa materia –retta peraltro dalla stessa procedura del fallimento- da una successiva decisione della Camera di cassazione civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 340, m. 23);
che, ricordando altresì la possibile perplessità sulla stessa questione, dipendente della possibilità di chiedere la revoca del fallimento in forza dell’art. 195 LEF, il problema come tale può restare senza risposta, dal momento che -nel caso concreto- l’istanza si rivela comunque inammissibile;
che infatti la domanda di revisione dev’essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza che si pretende viziata (art. 342 CPC), mentre l’istanza in esame (che nemmeno afferma la tempestività dell’allegato) appare tardiva poiché introdotta ben oltre il termine ricordato, tenuto conto che la notifica della sentenza 5 aprile 2005 di questa Camera è avvenuta il giorno 6 aprile 2005 allo Studio legale del patrocinatore dell’appellante, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta postale agli atti di quell’incarto;
che, visto l’esito dell’istanza, non torna conto ricordare alla parte l’uso esclusivo della lingua italiana di cui all’art. 21 cpv. 1 LALEF, né eventualmente impartirle termine adeguato per presentare la traduzione dell’istanza scritta di revisione;
che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’accollare spese all’istante.
Motivi per i quali,
pronuncia:
1.L’istanza di revisione 6 maggio 2005 di AP 1, __________, è irricevibile.
2.Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione: - __________
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria