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Incarto n. |
Lugano 4 novembre 2005 B/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 aprile 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/8 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura __________, __________, con sentenza 8 luglio 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto
13 luglio 2005 postula l’accoglimento dell’istanza;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/8 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1 per l’incasso di fr. 13’370.-- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2004, indicando quale titolo di credito: “Pagamento ns. fatture di trasporto-sdoganamento e IVA svizzera”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. A fondamento della sua istanza la procedente ha prodotto il PE in oggetto (doc. A).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asserito di avere difficoltà finanziarie. Essa ha poi sostenuto che la procedente si è appropriata di un tavolo che doveva consegnare a certo __________ di __________; di conseguenza si è trovata costretta a pagare un tavolo sostitutivo per il cliente (doc. 1 e 2).
D. Con sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore __________, ha respinto l’istanza argomentando che la procedente non ha prodotto alcun documento atto ad essere considerato valido riconoscimento di debito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, dichiara di non capire perché l’escussa non abbia pagato la sua fattura comprendente oltre le competenze di trasporto e di sdoganamento, l’importo IVA che aveva già anticipato alla Direzione delle dogane a Berna e che la __________ aveva già incassato con il resoconto IVA. Osserva che l’escussa ha pagato alcune fatture, per cui il debito attuale è ridotto a fr. 4'828.--.
considerato
In diritto:
1.a) Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) La procedente ha prodotto unicamente il PE in oggetto (doc. A). Il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al citato PE, può però essere concesso solo se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa o da un suo rappresentante, in cui viene riconosciuto l’obbligo di pagare alla procedente una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Mancando agli atti tale documento, l’istanza presentata dalla AP 1 è stata correttamente respinta dalla prima giudice, la cui sentenza è confermata.
2.L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.L’appello 13 luglio 2005 della AP 1, __________, è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 260.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3.Intimazione: - AP 1, __________
AO 1, __________
recapito: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria