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Incarto n. |
Lugano 4 novembre 2005 /B/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/12 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore __________, __________, con sentenza 16 giugno 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a suo carico.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 13 luglio 2005 postula l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/12 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1 per l’incasso di fr. 11'965.70 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004, indicando quale titolo di credito: “Ns. fatture per trasporto-sdoganamento e anticipo IVA svizzera.”
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa sull’avviso di addebito 21 maggio 2004 emesso __________ con riferimento al conto della AP 1 (doc. B) e sull’estratto conto sempre concernente il conto della AP 1 presso __________ per il periodo dal 1. al 30 giugno 2004 con allegata una ricevuta per “rimessa assegni ed effetti” in favore della AP 1 (doc. C).
C. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.
D. Con sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore della __________, ha respinto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, rileva che la AO 1, come risulta dalla documentazione prodotta, aveva eseguito pagamenti in suo favore con assegni poi risultati scoperti. L’emissione degli assegni dimostra tuttavia che essa aveva riconosciuto il suo debito.
considerato
In diritto:
1.a) Secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le allegazioni dell’appellante presentate la prima volta in sede di appello sono di conseguenza irricevibili.
b) Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
d) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
e)La procedente ha prodotto, oltre al PE in oggetto (doc. A), un avviso di addebito 21 maggio 2004 inviatole dalla __________, concernente il mancato pagamento di un assegno (doc. B) e un estratto sempre della __________, relativo al conto che la AP 1 intrattiene presso la banca, per il periodo dal 1. al 30 giugno 2004 (doc. C), sul quale sono indicati quali addebiti a carico della procedente due assegni che le sono stati ritornati. Questi documenti, ai quali non risulta essere allegato alcun assegno, non contengono alcuna indicazione e ancor meno la firma dei rappresentanti o degli organi di __________, con cui quest’ultima riconosce l’obbligo di pagare alla procedente una somma di denaro determinata o determinabile, come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF e dalla surriferita giurisprudenza e dottrina.
Mancando agli atti un valido riconoscimento di debito dell’escussa, l’istanza è stata quindi correttamente respinta dalla prima giudice. La sentenza pretorile è confermata.
2.L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. L’appello 13 luglio 2005 della AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 260.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione: -AP 1, __________AO 1, Lugano; recapito: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
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erzi implicati |
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