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Incarto n. 14.2005.8 |
Lugano CJ/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo nella causa di riconoscimento di sentenza estera di fallimento dipendente dall'istanza 21 gennaio 2005 presentata dalle
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Masse fallimentari di 1. CO 2, __________ 2. CO 2, __________ 3. CO 3 __________ tutte rappr. dal curatore dott.iur. IS 1, __________ a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 17 gennaio 2002, il Tribunale ordinario di __________ ha dichiarato il fallimento della società CO 1, con sede a __________, nonché del socio accomandatario CO 2, residente a __________, nominando quale giudice delegato per la procedura il dott. __________ e quale curatore il dott. IS 1.
B. Il 18 marzo 2002, lo stesso tribunale ha dichiarato, per estensione del fallimento di CO 1, il fallimento di CO 3, allora residente a __________, quale socio – poi receduto – illimitatamente responsabile della predetta società, nominando quali giudice delegato e curatore le persone designate in tali funzioni nel fallimento principale.
C. Il 7 ottobre 2004, il giudice delegato del Tribunale civile e penale di __________, sezione fallimentare, ha autorizzato il curatore, dott. IS 1, a proporre istanza di riconoscimento dei fallimenti in questione, nominando a tal fine l’avv. RA 1, __________.
D. Con l'istanza in esame, il curatore del fallimento chiede il riconoscimento in Svizzera delle predette sentenze fallimentari italiane in relazione a crediti vantati dalla società fallita nei confronti della società M__________, __________, e alla necessità di procedere ad accertamenti bancari relativi a un conto intestato alla fallita presso la banca __________, __________.
E. Il 10 marzo 2005, questo Tribunale ha citato l’avv. RA 1, CO 2 e CO 3 a comparire a un’udienza di discussione dell’istanza. Il 27 aprile 2005, è stata nuovamente citata CO 3, all’indirizzo nel frattempo indicato dal curatore fallimentare in base a una notifica di cambiamento di residenza che la stessa CO 3 gli aveva indirizzato il 1° dicembre 2003, ossia __________, __________.
F. All'udienza di discussione 3 maggio 2005, si è presentata solo l’avv. RA 1 per le istanti, confermando la propria richiesta.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).
2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3. Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);
2) il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;
3) l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;
5) detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;
7) lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
3.1. In concreto, il primo presupposto è dato, visto che dall’estratto conto capitale 30 giugno 2000 prodotto quale doc. E dalle istanti, si evince che la società fallita intrattiene – o almeno ha intrattenuto – una relazione contrattuale con la sede ticinese di __________. Viste le qualità di organi assunte da CO 2 e CO 3 nella fallita, non si può d’altronde escludere l’eventuale esistenza di conti presso lo stesso istituto bancario intestati a queste due persone. Il primo presupposto va pertanto considerato adempiuto anche per quanto concerne il fallimento delle persone fisiche.
3.2. Dalle sentenza di cui è chiesta la delibazione risulta che i tre falliti avevano sede, rispettivamente domicilio in Italia al momento della dichiarazione dei fallimenti. Il Tribunale ordinario di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP (cfr. ad es. Paul Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 47 ss. art. 166).
3.3. L'istante è stato regolarmente nominato curatore dei tre fallimenti (cfr. doc. C) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
3.4. Le sentenze prodotte (doc. A e B) risultano essere fotocopie delle originali, ma la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma del cancelliere del Tribunale civile e penale di __________, apposti il 19 ottobre 2004. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che “l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
3.5. Le sentenze di cui è chiesto il riconoscimento sono provvisoriamente esecutive (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), siccome né l'opposizione (art. 18 cpv. 4 r.d. n. 267) né l'appello (cfr. art. 282 CPCit.) sospendono l'esecuzione. Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è invece necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2; Sylvain Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 179 ad n. 37; Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP). Etat des lieux et considérations pratiques, SJ 2002 II 258, ad 3; Bernard Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 166; Hans Hanisch, Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 23 s. ad 2; Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 26 ad art. 166; contra, senza motivazione: Volken, op. cit., n. 77 ad art. 166).
3.6. La riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27 cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Simon Othenin-Girard, La réserve d’ordre public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e 471). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 126 III 107 s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/ Jeanneret, op. cit., p. 259 s.).
a) Nel caso di specie, non si può dire che le sentenze di fallimento 17 gennaio e 18 marzo 2002 siano, nel loro risultato (cfr. Volken, op. cit., n. 88 ad art. 166; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 27; Othenin-Girard, op. cit., n. 223 e 461), manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico materiale svizzero. In particolare, il Tribunale federale ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento di un socio per estensione del fallimento della società non è totalmente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (cfr. DTF 126 III 109 i.f.).
b) L’esame dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP), segnatamente quanto alle questioni riguardanti la citazione del debitore, la notifica della sentenza, la violazione del diritto di essere sentito, l’eccezione di litispendenza o di res iudicata, ecc., avviene soltanto ad istanza di parte (cfr. DTF 116 II 630, cons. 4b; 118 II 192, cons. 3b; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 27; Volken, op. cit., n. 70-72 ad art. 27). Nel caso concreto, né CO 2 né CO 3 hanno sollevato eccezioni di sorta.
3.7. È garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166).
4. Essendo realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento delle sentenze 17 gennaio e 18 marzo 2002 del Tribunale di __________, l’istanza va pertanto accolta.
Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta
1. L’istanza di delibazione 21 gennaio 2005 delle Masse fallimentari di CO 1, CO 2, e CO 3 è accolta.
1.1. Di conseguenza, i fallimenti di CO 1, __________ e CO 2, __________, decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, sono riconosciuti in Svizzera.
1.2. È parimenti riconosciuto in Svizzera il fallimento di CO 3, __________ decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario di __________ per estensione dei fallimenti di cui al dispositivo 1.1.
1.3. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alle tre liquidazioni fallimentari in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.
1.4. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalle Masse fallimentari, nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.
2. E’ ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1, 1.1, 1.2 e 1.3 sul FUSC e sul FUC.
3. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– per la presente decisione e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico delle Masse fallimentari nella misura di un terzo per ogni massa.
4. Intimazione a:
– __________ RA 1, __________;
– CO 2, __________;
– CO 3, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio __________, __________;
– Ufficio del registro fondiario, __________;
– Ufficio del registro di commercio, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario