Incarto n.
14.2005.92

Lugano

27 ottobre 2005

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo nella causa di riconoscimento di sentenza estera di fallimento dipendente dall'istanza 26 agosto 2005 presentata da

 

 

IS 1 in liquidazione fallimentare, con ultimo domicilio a __________ (D)

rappr. dall’  RA 1 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht) di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare (Insolvenzverfahren) contro l’IS 1, nominando quale amministratore del fallimento (Insolvenzverwalter) l’avv. dott. RA 1 (doc. 1).

 

                                  B.   Con istanza 26 agosto 2005, quest’ultimo ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della predetta sentenza, esponendo che le due figlie di IS 1, deceduto il 20 settembre 2004, hanno rinunciato all’eredità il 4, rispettivamente il 5 novembre 2004 (doc. 2 e 3), sicché il Tribunale di __________, con ordinanza 24 gennaio 2005 (doc. 4), ne ha ordinato la curatela e nominato a questo scopo l’avv. __________ quale curatrice dell’eredità. Constatato il suo sovrindebitamento, quest’ultima ne ha chiesto la liquidazione fallimentare, poi ordinata – come visto – il 3 maggio 2005. L’istante allega l’esistenza presso __________, __________, di due conti intestati al defunto, che intende ora incorporare nella massa fallimentare.

 

                                  C.   Il 19 settembre 2005, nel termine impartitogli con ordinanza 7 settembre 2005, l’istante ha ripresentato l’istanza e i documenti tradotti in lingua italiana.

 

Considerato

 

in diritto:                        

                                   1.   Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).

 

 

                                   2.   Visto che le figlie del defunto IS 1 hanno rinunciato all’eredità (doc. 2 e 3) e poiché la curatrice ha presentato lei stessa l’istanza che ha portato alla dichiarazione del fallimento in oggetto (cfr. doc. 5) e non si è opposta alla sentenza di cui si chiede ora il riconoscimento (cfr. doc. 6), questa Camera ha rinunciato a citare le parti all’udienza prevista all’art. 362 CPC (per il rinvio dell’art. 513 cpv. 2 CPC).

 

 

                                   3.   Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).

 

                               3.1.   Tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo applicabile ai fallimenti, concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D’altronde, __________ (Land di Reno Nord-Westfalia) non fa parte degli Stati (Corona di Württemberg, Reami di Baviera e Sassonia) che hanno, nella prima parte dell’Ottocento, concluso con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati tuttora in vigore (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 71, 76 e 81).

 

                               3.2.   Secondo la dottrina, l’art. 166 LDIP è anche applicabile al riconoscimento in Svizzera dei decreti di liquidazione in via di fallimento delle successioni oberate emanati nello Stato straniero dell’ultimo domicilio del de cujus (cfr. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 47; Berti/Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 12 ad art. 166 LDIP). Dal doc. 1 risulta evidente che la procedura di liquidazione (“Insolvenzverfahren”) sia stata decretata a causa del sovrindebitamento della successione di IS 1 (“Der Nachlass ist überschuldet”) e concerna tutti i beni della successione. Si tratta pertanto dell'equivalente della liquidazione in via di fallimento senza preventiva esecuzione di un eredità oberata regolata dal diritto svizzero agli art. 597 CC e 193 cpv. 1 n. 2 LEF, donde l’applicabilità degli art. 166 ss. LDIP.

 

 

                                   4.   Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

 

                                         1) vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);

 

                                         2) il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;

 

                                         3) l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

 

                                         4) all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;

 

                                         5) detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

 

                                         6) non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;

 

                                         7) lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

 

                               4.1.   In concreto, il primo presupposto è dato, visto che dallo scritto 22 giugno 2005 di __________ (doc. 7), si evince che presso questo istituto bancario sono aperti due conti a nome del defunto, ossia un conto corrente con un saldo attivo di € 2'363,54 e un deposito titoli, stimati in fr. 79'159,15 (valuta 17 giugno 2005).

 

                               4.2.   Dalle sentenza di cui è chiesta la delibazione (doc. 1) risulta che il defunto ha avuto il suo ultimo domicilio in Germania, e meglio a __________. Il Tribunale (Amtsgericht) di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per ordinare la liquidazione fallimentare dell’eredità giacente (cfr. supra ad 3.2).

 

                               4.3.   L'istante è stato regolarmente nominato amministratore del fallimento (cfr. doc. 1) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera.

 

                               4.4.   La sentenza è stata prodotta in copia (non è firmata dal giudice che l’ha resa), ma la sua conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 1° giugno 2005 dalla segretaria superiore del Tribunale di __________ (doc. 1, p. 2). Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che “l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). D’altronde, secondo l'art. 1 cpv. 1 del Trattato del 14 febbraio 1907 fra la Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici (RS 0.172.031.36), gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell’altra Parte, purché siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale, ciò che vale pure per gli atti firmati dal cancelliere del tribunale (art. 1 cpv. 2).

 

                               4.5.   La sentenza da delibare è cresciuta in giudicato (cfr. timbro e firma della segretaria superiore del Tribunale di __________ apposti il 12 agosto 2005 sulla prima pagina della sentenza, doc. 1; cfr. pure lo scritto 5 agosto 2005 del Tribunale all’avv. RA 1, doc. 6 i.f.).

                               4.6.   Poiché l’eredità giacente è rappresentata dalla sua curatrice, la quale ha lei stessa chiesto l’apertura della liquidazione fallimentare, la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento non è contumaciale, sicché l’art. 29 cpv. 1 lett. c. non trova applicazione.

 

                                         Non appaiono peraltro dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP.

 

                               4.7.   È garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11a ad art. 166).

 

 

                                   5.   Essendo realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza 3 maggio 2005 del Tribunale di __________, l’istanza è da accogliere.

                                         Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

 

 

decreta                          

                                          1.    L’istanza di delibazione 26 agosto 2005 dell’avv. dott. RA 1 è accolta.

 

                                       1.1.   Di conseguenza, la procedura di liquidazione fallimentare dell’IS 1 decretata il 3 maggio 2005 dall’Amtsgericht di __________ (inc. 4 IN 46/05) è riconosciuta in Svizzera.

 

                                       1.2.   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dell’eredità situati in Svizzera.

                                       1.3.   Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalla Massa fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

 

                                          2.    È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul FUSC e sul FUC.

 

                                          3.    La tassa di giustizia di fr. 600.-- per la presente decisione e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della Massa fallimentare.

 

                                          4.    Intimazione all’avv. dott. RA 1, __________.

                                                 Comunicazione a:

                                                 –   Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;

                                                 –   Ufficio del registro fondiario, __________;

                                                 –   Ufficio del registro di commercio, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario