Incarto n.
14.2005.99

Lugano

23 novembre 2005

B/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 21 giugno 2005 presentata da

 

 

AO 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza 9 settembre 2005 ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo

     da venerdì 9 settembre 2005 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis”;

 

sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 30 settembre 2005 ne postula l’annullamento;

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 5 ottobre 2005 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

 

 

In fatto:

 

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1” ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 4'174.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio di mercoledì 31 agosto 2005 nessuno è comparso.

 

C.    Con sentenza 9 settembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 9 settembre 2005 alle ore 14.00.

 

                                  D.   Con atto 30 settembre 2005 la AP 1 ha asserito di essere alla ricerca di un mercato per lo smaltimento di copertoni.

 

 

Considerato

 

 

In diritto:

 

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         L’appellante non ha fatto valere alcun fatto nuovo verificatosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                                         L’appellante non ha prodotto alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito che ha portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). La debitrice non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i presupporti.

AP 1 va quindi confermato.

 

 

                                   3.   L'appello 30 settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata

                                         presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                          

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

 

 

 

pronuncia:                    1.   L'appello 30 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

                                        

1.1.      Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1AP 1, __________, a far tempo da

 

                                  martedì 29 novembre 2005 alle ore 10.00.

                                        

 

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1. Non si assegnano indennità.

 

 

 

 

                                        3.   Intimazione a:

                                              –   RA 1__________;

     AO 1, __________                                    

                                              –   Ufficio __________

                                              –   Ufficio dei registri __________;

                                                                                Comunicazione alla Pretura __________