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Incarto n. |
Lugano SL/sc/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 novembre 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 26/29 ottobre 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di __________, con sentenza 20 febbraio 2006 (EF.2005.3576) ha così deciso:
¿1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.¿, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 290.¿ a titolo di indennità.
3. omissis¿.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 2 marzo 2006 postula l'accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che l'escusso con osservazioni 24 marzo 2006 si oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 26/29 ottobre 2005 dell'UE __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l¿incasso di fr. 11'943.60 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, indicando quale titolo di credito: ¿Vaglia cambiario emesso a __________ in data 29 luglio 2005¿. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. Il vaglia cambiario, prodotto in originale, si presenta come segue:
__________, 29 luglio 2005 CHF 11'943.60
At 31 agosto 2005 pay against this vaglia cambiaria Bill of Exchange
to the order of AP 1 the sum of undicimilanovecentoquarantatre Franchi e sessanta centesimi
Value in contanti which place to account ______as advised
__________
__________ AO 1 (firma)
C. All'udienza di contraddittorio del 16 febbraio 2006, l'istante ha riconfermato le sue richieste. Il convenuto ha contestato l'istanza rilevando che il vaglia cambiario prodotto non adempie ai requisiti posti dall'art. 1096 segg. CO ed è quindi nullo. In particolare il modulo si presenta con un testo originale in lingua inglese, ma era stato poi redatto in italiano. Inoltre, difetta della promessa di pagamento incondizionata. Ma anche i presupposti dell'art. 991 segg. CO mancano, di conseguenza nemmeno può valere alla stregua di una cambiale. In definitiva quel documento non rappresenta un valido riconoscimento di debito, e quindi non legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione. In replica e in duplica le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Con sentenza 20 febbraio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha respinto l'istanza in quanto non ha ritenuto valido il vaglia cambiario, rilevando in particolare che la legge non ammette l'utilizzo di due lingue diverse nel medesimo titolo. Dal testo non emergerebbe poi alcuna promessa incondizionata di pagamento all'istante di una determinata somma. Ciò escludeva persino che quel documento valesse quale semplice riconoscimento di debito. Il primo giudice ha infine rinviato all'art. 21 LALEF che impone lo svolgimento del processo in lingua italiana.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che il titolo cambiario è designato nella lingua in cui è stato redatto e contiene una chiara ed esplicita promessa di pagamento incondizionata. Reputa adempiuti anche tutti gli altri requisiti imposti dall'art. 1096 segg. CO. Rimprovera al primo giudice un eccesso di formalismo, visto che i termini in inglese utilizzati sono pochi e semplici. Comunque, egli avrebbe semmai dovuto pretenderne la traduzione. Afferma che, in via subordinata, il titolo costituisce quantomeno -a differenza di un assegno bancario- un valido riconoscimento di debito.
F. Con le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331).
2. Nell'ambito di un'esecuzione ordinaria (non cambiaria) -come nel caso in esame- il creditore cambiario può scegliere di fondare il suo diritto sul titolo cambiario o sul credito di base. Al proposito decisive sono le indicazioni riportate sulla domanda di esecuzione e sul precetto esecutivo (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 151 ad art. 82).
Nella fattispecie, nel precetto esecutivo agli atti, l'istante ha indicato quale titolo di credito il ¿vaglia cambiario emesso a __________ in data 29 luglio 2005¿ (doc. D), che ha poi prodotto in originale (doc. B). Non v'è pertanto dubbio -e nemmeno è contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito cambiario.
3. Il Segretario assessore ha ritenuto che il documento indicato dall'istante quale vaglia cambiario, non poteva ritenersi tale in quanto erano state impiegate due lingue diverse e mancava la promessa incondizionata di pagamento (art. 1096 n. 1 e 2 CO). Ora, trattandosi di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario, l'esame della sua esecutività comporta l'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 pag. 141). La validità di un titolo cambiario dipende dall'adempimento di requisiti formali particolarmente severi, laddove la rigidità formale è concepita in funzione della sicurezza della sua circolazione (cfr. Grüninger/Hunziker/Roth, Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 24 ad art. 991).In particolare il documento deve essere riconoscibile anche per terzi quale titolo cambiario (CEF 31 gennaio 2005 [14.2004.108], consid. 2; cfr. anche Jäggi/Druey/VOn Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea 1985, pag. 153 segg.). Un vaglia cambiario (così come una cambiale) formalmente valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente (CEF 23 giugno 2004 [14.2003.106] consid. 2.2, 28 gennaio 2003 [14.2002.37] consid. 1c; Staehelin, op. cit., n. 152 ad art. 82 LEF con rif.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 65 pag. 153).
a) L'appellante sostiene anzitutto che la denominazione ¿vaglia cambiario¿ è inserita correttamente nel testo ed è espressa nella lingua in cui la cartavalore è stata compilata, ovvero l'italiano. Ne desume che il requisito posto dall'art. 1096 n. 1 CO sia adempiuto (appello, pag. 4). A torto. Certo -e su questo punto concorda anche il convenuto (osservazioni, pag. 2)- è vero che di per sé il testo di un vaglia cambiario può contenere espressioni di lingua diversa. Ciò non toglie che in tal caso la denominazione del titolo cambiario non deve solo essere inserita nel testo medesimo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, ma deve altresì corrispondere a quella utilizzata dall'emittente per esprimere l'intenzione di obbligarsi verso il beneficiario della cartavalore (Frey, Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 1096). Nel caso specifico nel testo del titolo in esame, la designazione di ¿vaglia cambiario¿ è sì espressa in italiano, lingua utilizzata per compilare il formulario prestampato in inglese. Nonostante ciò, l'impegno assunto nei confronti dell'istante non è manifestato nella lingua servita alla sua redazione, e si riassume nell'espressione inglese ¿pay against¿. E questo non adempie i requisiti fissati dall'art. 1096 n. 1 CO.
b) Il Segretario assessore non ha poi ritenuto il vaglia cambiario un titolo valido, poiché non ha individuato alcuna promessa incondizionata di pagare una determinata somma. L'appellante obietta che il convenuto si è obbligato in modo chiaro, esplicito e senza condizioni (appello, pag. 4). Ma, si volesse anche ritenere legittimo l'utilizzo dell'espressione in inglese -come pretende l'interessato- la frase ¿at 31 agosto 2005 pay against this vaglia cambiario Bill of Exchange to the order of AP 1¿ non risponderebbe comunque alla necessità di chiarezza richiesta (Dessemontet, Le droit de change, CEDIDAC, Losanna 2004, pag. 157 seg., n. 329-330 che rinvia a: ZR 83 (1984), pag. 128 n. 47). Più precisamente con questa formulazione non è dato a vedere -poiché non indicato- chi sia la persona chiamata a pagare l'importo di fr. 11'943.60.
Vero è che il titolo in questione è designato quale vaglia cambiario ed è sottoscritto dal convenuto. Nondimeno il riferimento al conto __________ ¿__________¿ si presenta separato dalla locuzione ¿which place to account ¿¿as advised¿, è posto in basso a sinistra e non specifica se abbia o no a valere quale luogo di pagamento. A priori si potrebbe persino ipotizzare che si volesse con ciò designare un trattario (cfr. DTF 111 III 33 consid. 2 e 3; Frey, op. cit., n. 8 ad art. 1096 CO). Certo, il convenuto ha escluso l'ipotesi di una cambiale (ai sensi dell'art. 991 segg. CO), ma solo perché -e lo riconferma in appello (osservazioni, pag. 3)- nessun elemento permetteva di risalire con precisione alla sua identità (act. II, pag. 3). E, in effetti, nulla è dato di sapere riguardo all'intestatario del predetto conto. Anche per questo motivo, la contestata promessa di pagamento si rivela oggettivamente confusa, ambigua ed equivoca. Di conseguenza, anche da questo punto di vista l'appello è infondato.
4. Ove il vaglia cambiario difetti di uno degli elementi essenziali per la sua validità -fra cui rientrano appunto quelli previsti dall'art. 1096 n. 1 e 2 CO- lo stesso documento potrebbe comunque costituire riconoscimento di debito astratto, così da permettere al creditore l'ottenimento del rigetto provvisorio dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 155 ad art. 82 LEF; Frey, op. cit., n. 1 ad art. 1097 CO e rif. ivi indicati). Occorre anzitutto precisare che in concreto il debito corrisponde alla locazione dovuta all'istante per uno spazio espositivo nell¿ambito della manifestazione ¿__________¿ (act. I, pag. 2), motivo per il quale è stato appunto emesso il titolo cambiario. A detta del primo giudice il documento non avrebbe comunque potuto valere quale riconoscimento di debito astratto, poiché non c'era la promessa incondizionata del pagamento di una somma di denaro. L'appellante ribadisce che, piccoli problemi di lingua a parte, la dichiarazione di volontà del convenuto è esplicita (appello, pag. 6). Ma -come si è visto- non c'è la precisa designazione di chi sia la persona chiamata a pagare, in quanto il solo verbo ¿pay¿ nulla rivela sul soggetto. Ciò esclude anche l'eventualità di un riconoscimento di debito astratto.
5. Per i motivi appena visti, diventa superfluo stabilire se il Segretario assessore sia o no incorso in un eccesso di formalismo e abbia leso il principio della proporzionalità, per avere ravvisato la violazione dell'art. 21 LALEF senza esigere dall'istante la traduzione del titolo cambiario (appello, pag. 3 e 5). Come si è detto l'istanza di rigetto dell'opposizione è da respingere in quanto da un lato il vaglia cambiario agli atti non è valido (sopra, consid. 3) e dall'altro poiché, mancando la chiara designazione di chi sia l'effettivo debitore, nemmeno potrebbe rappresentare un riconoscimento di debito astratto (sopra, consid. 4). E a ciò, la traduzione del documento non avrebbe potuto ovviare in alcun modo.
6. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 marzo 2006 di AP 1, __________, deve essere respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 1096 segg. CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 2 marzo 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 255.¿, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 300.¿ a titolo di indennità.
3. Intimazione:
¿ RA 2, __________;
¿ RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
Il presidente La segretaria