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Incarto n. |
Lugano LS/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 settembre 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 agosto 2005 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________ con sentenza 23 marzo 2006 (EF. 2005.286), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
§ Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato il 22 agosto 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre al convenuto l'importo di fr. 600.– per titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 4 aprile 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 8 maggio 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con scritto 19 giugno 2006 l'appellante ha comunicato a questa Camera l'esistenza fra le parti di trattative volte a risolvere la controversia tramite una soluzione extragiudiziale e postulato una sospensione della causa;
considerato che con atto 21 novembre 2006 -e per raccomandata, in copia per conoscenza alla controparte- l'appellante ha ritirato il proprio appello a seguito dell'accordo raggiunto con il convenuto;
posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;
accertato che -sempre secondo lo scritto 21 novembre 2006- le parti hanno concordato di lasciare le spese a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 4 aprile 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia, già anticipata in fr. 600.– dall'appellante, è ridotta a fr. 100.– e posta a suo carico. L'eccedenza, pari a fr. 500.–, le viene retrocessa. Compensate le indennità.
3. Intimazione:
– RA 1,;
– RA 2,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria