Incarto n.
14.2006.32

Lugano

1° dicembre 2006

LS/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 settembre 2005 da

 

 

AP 1

(rappr. dall' RA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(rappr. dall' RA 2)

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 agosto 2005 dell'UEF __________;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________ con sentenza 23 marzo 2006 (EF. 2005.286), ha così deciso:

 

“1.    L'istanza è respinta.

         § Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato il 22 agosto 2005.

 

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre al convenuto l'importo di fr. 600.– per titolo di ripetibili.

 

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 4 aprile 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

 

preso atto delle osservazioni 8 maggio 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

ritenuto che con scritto 19 giugno 2006 l'appellante ha comunicato a questa Camera l'esistenza fra le parti di trattative volte a risolvere la controversia tramite una soluzione extragiudiziale e postulato una sospensione della causa;

 

considerato che con atto 21 novembre 2006 -e per raccomandata, in copia per conoscenza alla controparte- l'appellante ha ritirato il proprio appello a seguito dell'accordo raggiunto con il convenuto;

 

posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;

 

accertato che -sempre secondo lo scritto 21 novembre 2006- le parti hanno concordato di lasciare le spese a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;

 

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;

 

pronuncia:              1.   L'appello 4 aprile 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, già anticipata in fr. 600.– dall'appellante, è ridotta a fr. 100.– e posta a suo carico. L'eccedenza, pari a fr. 500.–, le viene retrocessa. Compensate le indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – RA 1,;

                                         – RA 2,.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria