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Incarto n. |
Lugano /LS/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 ottobre 2004 da
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AO 1
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contro |
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RI 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 3/10 maggio 2004 dell'UE di __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 11 aprile 2006 (EF.2004.3151), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 781'965.60 oltre interessi al 7% dal 19.9.2003.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 450.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 24 aprile 2006 chiede la reiezione dell'istanza, mentre -in via subordinata- ne postula il parziale accoglimento chiedendo che l'opposizione sia rigettata limitatamente all'importo di fr. 335'000.–, rispettivamente -in via ancora più subordinata- che l'opposizione sia mantenuta per quanto attiene gli interessi di mora computati sull'importo di fr. 349'967.55, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 2 giugno 2006 propone il parziale accoglimento del gravame nella misura in cui chiede di mantenere l'opposizione per gli interessi di mora calcolati sull'importo di fr. 349'967.55, protestate spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 16 aprile 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/10 maggio 2004 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 784'965.60 oltre interessi al 7% dal 19.9.2003. Quale titolo di credito ha indicato: “Convenzione 24.9.03 e convenzione 8.5.02 con complemento del 17.6.02: fr. 335'000.– debito residuo in capitale; fr. 100'000.– indennità per spese legali e amministrative; fr. 320'253.90 per interessi maturati sino al 30.4.03; fr. 29'711.67 per interessi maturati dal 1.5 al 18.9.03”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per l'importo di fr. 435'000.–, compresi interessi del 7% dal 19 settembre 2003, e per l'importo di fr. 349'965.55 senza interessi.
B. Con convenzione 8 maggio 2002 RI 1 aveva pattuito con __________, __________, le modalità di rimborso a rate di un suo debito in capitale di fr. 600'532.50, compresi interessi capitalizzati per fr. 320'253.90, oltre ad un'indennità per spese legali e amministrative di fr. 100'000.–. RI 1 ha altresì autorizzato __________ a soddisfare i suoi crediti con la vendita di 1'700 azioni __________ (nell'eventualità di una loro quotazione in borsa), da lui consegnate a titolo di garanzia supplementare, fermo restando l'obbligo di restituirgli l'eventuale eccedenza. L'escusso si è inoltre riservato il diritto di rivendicare tutto il pacchetto azionario, qualora avesse altrimenti saldato il suo debito. Le pretese della società dovevano considerarsi tacitate con il pagamento dell'importo complessivo (doc. B).
RI 1 e __________, hanno completato la predetta convenzione il 17 giugno 2002, precisando che con il ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento di anche solo una delle rate semestrali prestabilite, tutto il debito residuo, comprensivo di capitale e di interessi, sarebbe divenuto immediatamente esigibile (doc. B1).
Il 24 settembre 2003 RI 1 ha sottoscritto con AO 1, __________, una seconda convenzione. Riferendosi all'accordo 8 maggio 2002 e al relativo complemento, le parti hanno preso atto che il convenuto aveva sino ad allora versato a __________, __________, acconti per fr. 265'532.50 e che la società aveva ceduto a AO 1, __________, il credito rimasto scoperto. RI 1 ha quindi riconosciuto di avere verso l'istante un debito, aggiornato al 30.04.2003, di complessivi fr. 784'965.57, ossia: un debito in capitale di fr. 335'000.–, interessi capitalizzati di fr. 320'253.90 e un'indennità per spese di fr. 100'000.–, cui si aggiungevano interessi correnti fino al 18.09.2003 pari a fr. 29'711.67. L'escusso ha altresì ammesso di essere in mora con il pagamento della rata semestrale scaduta il 30 aprile 2003, donde l'esigibilità di tutto il debito residuo. Quale garanzia del pagamento dell'intero importo e nell'intento di evitare una procedura di realizzazione di pegno, RI 1 ha dichiarato di consegnare a AO 1 azioni __________, riservandosi tuttavia la possibilità, qualora il loro valore in borsa fosse aumentato entro i successivi sei mesi, di procedere alla loro vendita e di estinguere il debito con gli introiti conseguiti. A diminuzione del proprio credito, ma senza riguardo alla loro quotazione, AO 1 poteva invece pretenderne la vendita la prima volta il 31 gennaio 2004. Una volta incassati fr. 784'965.57 oltre interessi, l'istante si sarebbe ritenuta tacitata di ogni e qualsiasi pretesa verso l'escusso (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio del 7 febbraio 2005, l'escusso ha anzitutto posto in compensazione un credito di fr. 3'000.–. Ha poi sostenuto che solo il debito capitale di fr. 335'000.– era stato ceduto all'istante e poteva ritenersi scaduto. Non invece gli interessi arretrati per fr. 349'967.55 e l'indennità spese di fr. 100'000.–, che tuttavia non produceva interessi. Nella peggiore delle ipotesi, l'opposizione avrebbe potuto essere rigettata limitatamente al debito capitale e agli interessi arretrati (capitalizzati). Ha comunque contestato la qualità di riconoscimento di debito verso l'istante della convenzione 24 settembre 2003, in quanto le parti non avevano mai adempiuto ai rispettivi obblighi. In replica, la procedente ha evidenziato che nella convenzione il convenuto aveva implicitamente riconosciuto la cessione di credito da __________ all'istante, contestando per il resto le affermazioni avversarie.
D. Con sentenza 11 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l'istanza. Il primo giudice ha ritenuto la documentazione agli atti valido riconoscimento di debito. Ha ammesso l'esigibilità per il capitale, gli interessi e l'indennità, visto che, come stabilito dalla convenzione 24 settembre 2003, di fatto l'escusso era in ritardo con il rimborso delle rate anche se poi, la cessione di azioni alla procedente da parte dell'escusso non era mai stata perfezionata. Posta l'acquiescenza dell'istante alla compensazione di fr. 3'000.–, il primo giudice ha accolto l'istanza nella misura di fr. 781'965.60 oltre interessi dal 19 settembre 2003.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore ha concesso più di quanto richiesto dalla procedente. In ogni caso solo il debito capitale poteva ritenersi scaduto. Sulla base del complemento 17 giugno 2002 inoltre, esigibili erano al limite il debito capitale e gli interessi. Nega l'esistenza di un valido riconoscimento di debito riferito all'indennità di fr. 100'000.–, sul quale oltretutto neppure potevano essere conteggiati interessi. Afferma che i riferimenti al credito dell'istante contenuti nella convenzione 24 settembre 2003, erano puramente accessori e subordinati alla cessione delle azioni. Sostiene infine che l'atto di cessione è stato sottoscritto il 24 dicembre 2004, oltre sette mesi dopo la notifica del PE e a un anno e tre mesi dalla convenzione 24 settembre 2003.
F. Con le sue osservazioni AO 1, postula il parziale accoglimento dell'appello nella misura in cui il Pretore è andato oltre le sue richieste. Di ogni altra argomentazione si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
2. L'appellante sostiene che, eventualmente, la documentazione agli atti può costituire un valido riconoscimento di debito, esigibile, per il capitale di fr. 335'000.–, compresi al limite gli interessi arretrati. Di certo, non per l'indennità di fr. 100'000.–.
a) Ora, alla clausola n. 2 della convenzione 8 maggio 2002 RI 1 ha riconosciuto di avere nei confronti di __________ un debito composto come segue: capitale di fr. 600'532.50, fr. 320'253.90 di interessi arretrati e fr. 100'000.– quale indennità per spese legali ed amministrative (doc. B, n. 2). Il complemento 17 giugno 2002 alla surriferita convenzione concerne solo l'esigibilità del credito, stabilendo che, “qualora il signor RI 1 fosse in ritardo di oltre 15 giorni con il pagamento di una o più rate di pagamento, fissate dalla predetta convenzione, tutto il debito residuo sarà immediatamente esigibile, per capitale ed interessi sin lì maturati” (doc. B1, n. 2bis).
b) La convenzione 24 settembre 2003, stipulata tra escusso e procedente -ancorché incentrata sulla garanzia supplementare costituita dalle azioni __________ non si limita a rinviare alla convenzione 8 maggio 2002 e al relativo complemento, o a dar atto del fatto che __________ aveva ceduto all'istante il sopraccitato credito. In effetti, RI 1 e AO 1 hanno puntualizzato nel dettaglio gli estremi della pretesa ceduta a quest'ultima, riconoscendo a carico del primo un “debito in capitale di fr. 335'000.–, interessi precedenti di fr. 320'253.90, copertura spese legali e amministrative di fr. 100'000.– e interessi correnti al 18.9.2003 di fr. 29'711.67”, per un totale di fr. 784'965.57 (doc. C, premessa d). Le parti hanno pure dichiarato che “tutto il debito residuo è attualmente esigibile in blocco”, dato il ritardo dell'escusso con il rimborso di una rata scaduta il 30.04.2003 (doc. C, premessa f). E l'appellante non ha mai preteso di non avere sottoscritto questo accordo, rispettivamente non ha mai sostenuto che il medesimo fosse non valido a qualsivoglia titolo.
c) L'appellante afferma invero che la convenzione 24 settembre 2003 era stata conclusa “nell'ambito di un'operazione finanziaria relativa alla cessione ad AO 1 di un rilevante pacchetto azionario” mai perfezionata, e che “il riferimento al credito vantato da AO 1 ed il suo calcolo erano meramente accessori” (appello, ad 7). Ma la clausola n. 1 dell'accordo precisa che “le premesse sono parte integrante della presente convenzione”, mentre la n. 4 stabilisce “AO 1 si dichiarerà integralmente tacitata di ogni e qualsiasi pretesa e non vanterà pertanto più alcun credito ne confronti di RI 1, a qualsivoglia titolo” una volta incassati fr. 784'965.57 oltre interessi passivi (doc. C). Ciò che di fatto non è mai avvenuto.
Di modo che -come stabilito dal Pretore- la convenzione 24 settembre 2003, insieme a quella 8 maggio 2002 ed al successivo complemento, costituiscono sufficiente riconoscimento di debito dell'escusso per la somma capitale di fr. 335'000.–, per interessi di fr. 349'965.60 (fr. 320'253.90 e fr. 29'711.67) e per l'indennità di fr. 100'000.–, importi esigibili al momento di promuovere l'esecuzione.
3. A detta dell'appellante l'indennità di fr. 100'000.– non produce interessi, quindi potevano essere calcolati solo sull'importo di fr. 335'000.– (appello, ad 6 e pag. 5). A torto. Certo la convenzione 8 maggio 2002 non computava interessi al 6% sull'importo di fr. 100'000.– (doc. B, n. 2). Nondimeno, secondo il complemento del 17 giugno 2002, il tasso d'interesse per mora al 7% era riferito a “tutto il debito residuo” diventato esigibile (doc. B1). E, come visto, al 24 settembre 2003, l'intero importo era già scaduto (sopra, consid. 2b). Pertanto, nulla impediva all'istante di rivendicare interessi e sul capitale di fr. 335'000.–, e sull'indennità di fr. 100'000.– (istanza, pag. 1).
4. L'appellante afferma anche di poter rafforzare la propria tesi, facendo capo al contenuto della cessione fra __________, e AO 1, "sottoscritta il 24 dicembre 2004, ovvero sette mesi dopo la notifica del __________ ed oltre un anno e tre mesi dopo la sottoscrizione della convenzione doc. C": Sennonché, il rinvio all'estratto autentico della cessione di credito non è di nessuna utilità; infatti, il documento in questione, prodotto in trascrizione parziale, attesta una cessione di credito del 24 dicembre 2002 (doc. I, pag. 4), e non del 2004 e soprattutto non riferisce alcunché sull'entità dei crediti ceduti, salvo indicare che "vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprensivo di ogni diritto e accessorio esistente in data odierna ecc." (punto 6). D'altra parte, il liquidatore della società cedente, __________, ha dichiarato che insieme al credito di fr. 335'000.–, sono stati ceduti gli interessi e l'indennità per spese (doc. L), peraltro conformemente alla lettera 20 febbraio 2003 all'escusso, nella quale confermava la validità della convenzione 8 maggio 2002 e del relativo complemento “salvo per il fatto che a __________ subentra AO 1” (doc. D).
5. A ragione invece, l'appellante rimprovera al Pretore di aver giudicato oltre le richieste dell'istante. Il primo giudice ha infatti concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 781'965.60 oltre interessi al 7% dal 19 settembre 2003, mentre l'istante aveva preteso interessi solo sulla cifra capitale di fr. 435'000.-, specificando che su fr. 349'965.55 non correvano interessi ("senza interessi"). Formulazione identica a quella proposta in questa sede con le osservazioni che la società istante ha presentato all'appello, con la sola modifica della data dalla quale decorrerebbero gli interessi: non più il 19, ma il 24 settembre 2003, ossia la data dell'ultima convenzione.
6. In questo senso e in questi limiti l'appello dev'essere accolto. La tassa di giustizia e l'indennità in appello seguono la pressoché totale soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 24 aprile 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 11 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________, viene riformato come segue:
“1. L'istanza 21 ottobre 2004 di AO 1, __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da RI 1 al PE __________, è rigettata in via provvisoria per fr. 781'965.60, oltre interessi al 7% dal 24 settembre 2003 su fr. 432'000.-".
2. La tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 900. – a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– RI 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria