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Incarto n. |
Lugano SL/sc/rgc
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 9/11 novembre 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 10 aprile 2006 (EF.2005.3559), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 24 aprile 2006 chiede la reiezione dell'istanza e postula la riduzione a fr. 500.– dell'indennità riconosciuta alla controparte, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 17 maggio 2006 si oppone al gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 27 aprile 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 9/11 novembre 2005 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 200'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di mutuo, corrispondenza e documenti relativi, in particolare lettera di disdetta del 27 ottobre 2004”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente sostiene di avere accreditato alla propria figlia, __________, ed al marito di quest'ultima, AP 1, un importo di fr. 200'000.– destinato alla costruzione della loro nuova casa, di averlo versato su un conto bancario appartenente all'escusso e di aver validamente disdetto il mutuo.
C. All'udienza di contraddittorio tenutasi il 17 febbraio 2006, l'istante ha riconfermato la sua richiesta. L'escusso vi si è opposto, escludendo l'esistenza di un qualsiasi riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Egli ha poi eccepito di falso la firma apposta per suo conto sui documenti prodotti dall'istante; ha altresì contestato la sua legittimazione passiva.
D. Con sentenza 10 aprile 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l'istanza. Constatato che il convenuto non aveva reso verosimile l'eccezione di falso dei documenti, ha ammesso l'esistenza di un valido contratto di mutuo, regolarmente disdetto. Donde il rigetto dell'opposizione.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 che, anche in questa sede, contesta l'esistenza di un valido contratto di mutuo. Evidenzia l'assenza di prove concrete sull'avvenuto versamento da parte dell'istante e, comunque di un suo obbligo di restituzione della somma richiesta. I documenti dimostrerebbero al limite che unica beneficiaria del prestito era la figlia della procedente. Considerando non adeguata l'indennità fissata dal Pretore in fr. 2'500.–, chiede che venga ridotta a fr. 500.–.
F. Con le sue osservazioni AO 1, postula la reiezione del gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (cfr. CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).
2. A detta dell'appellante non è possibile riconoscere nella documentazione agli atti un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 312 segg. CO, e quindi un valido riconoscimento di debito del convenuto. Sostiene di non essere mai stato il destinatario di quel prestito, concesso semmai alla moglie.
a) La procedente produce agli atti copia di due scritti 7 e 14 dicembre 1999 (doc. B e C), ciascuno di essi riferito ad un importo di fr. 100'000.–. Entrambi, redatti e sottoscritti da AO 1, sono indirizzati a tale __________ della __________, invitandolo a trasferire complessivamente fr. 200'000.– su un conto presso la __________ a __________, intestato al convenuto. In calce ai medesimi, il 24 dicembre 1999 sono state apposte due ulteriori firme. La prima, leggibile, appartiene pacificamente a __________. ll convenuto nega invece di essere l'autore dell'altra, e ne contesta l'autenticità (cfr. appello, n. 5 a pag. 7). La questione invero non è determinante ai fini del presente giudizio. L'istante in effetti, quale causa del versamento ha indicato “Für Tochter __________ als zinsloses Darlehen für Hausbau”, dimostrando con ciò l'intenzione di prestare fr. 200'000.– alla figlia e non al convenuto. Tale precisazione -in assenza di ulteriori elementi- esclude altresì l'eventualità di un rapporto di solidarietà tra coniugi, di per sé il semplice utilizzo del conto bancario intestato al marito non essendo che un modo di versamento. Questi due documenti non esprimono in definitiva una chiara, esplicita, univoca ed indiscutibile volontà del convenuto di obbligarsi verso l'istante a pagare (concretamente a restituire) una determinata somma di denaro. Rappresentano per contro un contratto di mutuo scritto nei confronti della moglie dell'escusso.
b) Con lo scritto 27 ottobre 2004 (doc. D1 e D2), l'istante ha espresso l'intenzione di rescindere il prestito senza interessi del 7/14 dicembre 1999, per complessivi fr. 200'000.–, chiedendo la restituzione di tutto l'importo entro il 1° gennaio 2005. E, essendo trascorse tra la richiesta dell'istante (27 ottobre 2004) e il termine fissato per il rimborso (1° gennaio 2005), ben oltre le sei settimane (cfr. art. 318 CO), il presupposto dell'esigibilità della pretesa risulta adempiuto. Nondimeno, se è vero che la disdetta è intestata ai coniugi “__________-AP 1” -come si è visto- gli atti documentano l'esistenza di un contratto di mutuo solo tra istante e la di lei figlia, non invece tra istante e convenuto (sopra, consid. 2a). Di conseguenza, quella medesima disdetta ha un senso e comporta effetti solo nei confronti della beneficiaria del mutuo, ossia __________.
c) In definitiva, nel presente caso, l'identità dell'escusso AP 1 non corrisponde con quella che, secondo i documenti agli atti, risulta essere quella del debitore. Infatti, non esiste valido riconoscimento di debito relativamente al convenuto. Irrilevante diventa quindi l'esame dell'eccezione di falsità della firma sollevata dall'escusso, così come della problematica relativa alla capacità di discernimento dell’escusso, da questi affermata (appello, n. 5 a pag. 7-8).
3. Dal momento che non v'è motivo per accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione, l'appello 24 aprile 2006 di AP 1, __________, dev'essere accolto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
4. L’appellante ritiene infine che le ripetibili dovute a controparte e fissate dal primo giudice in fr. 2'500.-- debbano essere ridotte a fr. 500.--. Questa domanda non appare tuttavia formulata in via subordinata, ossia per il caso in cui la domanda principale relativa al rigetto dell’opposizione fosse respinta, ma è contestuale alla prima. In altre parole la riduzione è richiesta anche nel caso di vittoria dell’appellante e di reiezione dell’istanza ossia “a prescindere dall’esito del gravame” (appello, ad 7). In particolare l’auspicata riforma della decisione pretorile prevede, oltre alla reiezione dell’istanza, che la tassa di giustizia resti a carico dell’istante e che questa parte sia obbligata a rifondergli un’indennità di soli fr. 500.--. Di fronte a questa richiesta, non v’è motivo per una disamina del calcolo delle indennità: la domanda va pertanto accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 24 aprile 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 10 aprile 2006 del Pretore del Distretto di __________, viene riformato come segue:
“1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione 21 novembre 2005 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di indennità.”
2. La tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria