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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 gennaio 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 25/28 novembre 2005 dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________, con sentenza 12 aprile 2006 (EF.2006.328), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria limitatamente alla somma di fr. 76'000.–, con interessi al 5% su fr. 66'000.– a far capo dal 1° settembre 2005; su fr. 5'000.– a far capo dal 1° ottobre 2005; su fr. 5'000.– a far capo dal 1° novembre 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 280.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 140.–. Indennità compensate.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 maggio 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 9 giugno 2006 si oppone al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 9 maggio 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 25/28 novembre 2005 dell'UE di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 151'000.– oltre interessi al 6% dal 1° settembre 2005, indicando __________, __________, quale condebitrice solidale. Come titolo di credito ha indicato “Convenzione del 8.7.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita 20 maggio 2005 con cui ha ceduto all'escussa l'attività commerciale e l'inventario dello __________ di __________, per complessivi fr. 275'000.–, completata dalla convenzione 8 luglio 2005. La convenuta si sarebbe dimostrata inadempiente nei pagamenti, donde l'avvio dell'esecuzione.
C. All'udienza di contraddittorio del 30 marzo 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'identità dell'escussa, poiché per il medesimo credito erano state promosse due distinte esecuzioni nei confronti di due debitrici senza rapporto di solidarietà. Ha poi sottolineato che il prezzo di vendita era stato diminuito a fr. 260'000.–, cifra che comunque aveva saldato. Ha compensato l'eventuale, ma contestato, credito residuo, con difetti presenti nel locale e nell'inventario. In replica, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 121'000.–. Per il resto le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
D. Con sentenza 12 aprile 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Sulla base della documentazione agli atti, ha riconosciuto AP 1 quale acquirente, e quindi debitrice del prezzo concordato. Egli ha escluso una riduzione del prezzo da fr. 275'000.– a fr. 260'000.–. Di questi, cui ha aggiunto fr. 6'000.– per l'inventario merce, solo fr. 76'000.– non erano stati pagati ed erano esigibili. Inoltre la convenuta aveva accennato ai pretesi difetti la prima volta solo il 12 settembre 2005, quando i documenti agli atti risalivano a inizio agosto 2005. In proposito poi, nemmeno si era espressa all'udienza. Infine, egli ha ridotto il tasso d'interesse per mora al 5%.
E. Contro la sentenza pretorile 12 aprile 2006 si aggrava tempestivamente AP 1. Rimprovera il primo giudice per averla giudicata debitrice del credito posto in esecuzione. Riconferma il prezzo finale in fr. 260'000.–, da lei pagato, e si duole del fatto che il primo giudice non abbia conteggiato un ulteriore versamento di fr. 100'000.–, fondato su due dichiarazioni agli atti. Ripropone infine la compensazione con i difetti documentati e notificati tempestivamente.
F. Con le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep 1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di acquisto indicatovi (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 n. 71 I e 72).
2. Già rispondendo all'istanza, l'escussa aveva negato l'identità fra escussa e debitrice, perché erano state avviate due diverse esecuzioni, l'una nei confronti suoi, l'altra nei confronti della società __________, e perché fra queste due persone non v'era vincolo di solidarietà. Ora, l'appellante riprende e sviluppa questo stesso tema, giungendo ad affermare che l'istante fosse “perfettamente consapevole” che le pattuizioni agli atti erano state superate, modificando la titolarità del debitore: vale a dire -come avrebbe implicitamente ammesso la stessa procedente- che il contratto era stato ceduto a __________. Sennonché, i documenti a disposizione del giudice del rigetto sui quali deve fondare il proprio giudizio (art. 20 cpv. 2 LALEF), non possono indurre ad ammettere questa eccezione.
In particolare, la prima convenzione, 20 maggio 2005 (doc. B) è stata pattuita esclusivamente dalle signore AO 1 e AP 1, ancorché quest'ultima abbia precisato di agire “per sé stessa, rispettivamente per una persona giuridica di gestione dell'esercizio pubblico”: quindi, sicuramente ogni impegno era allora stato assunto dalla qui debitrice personalmente e da nessun altri, la questione “persona giuridica” apparendo solo come prospettiva incerta. La seconda convenzione, d'altra parte, ossia quella conclusa l'8 luglio 2005 (doc. A) a modifica e integrazione dei termini di pagamento della prima pattuizione, è anch'essa stata conclusa fra le stesse persone (“la signora AO 1 in qualità di parte venditrice e la signora AP 1 in qualità di acquirente…”). La __________ compare invero nel testo della Convenzione, ma non come debitrice delle obbligazioni dell'escussa, bensì unicamente come eventuale cedente dei diritti relativi alla locazione dei vani commerciali dell'esercizio pubblico in favore della signora AO 1 o di terzi (punto 4 di quel patto: doc. A). La tesi dell'appellante non trova pertanto nessun conforto negli atti del processo.
3. Solo a titolo abbondanziale, l'appellante affronta il merito della lite, contestando sia l'importo stabilito contrattualmente, sia gli importi che il primo giudice ha considerato pagati sul prezzo convenuto. Per quanto riguarda il primo punto, afferma che con il secondo accordo (doc. A) le parti avrebbero inteso ridurre il prezzo totale della pattuizione. Ma non è così: infatti, il prezzo a corpo dell'inventario è stato stabilito il 20 maggio 2005 (doc. B) in fr. 275'000.– e il medesimo sarebbe stato soluto come segue: fr. 20'000.– alla firma del contratto, fr. 195'000.– entro l'immissione in possesso dell'inventario (ossia il 1° luglio 2005) e fr. 60'000.– in rate mensili di fr. 5'000.–, la prima volta il 31 luglio 2005. L'8 luglio (doc. A) è stato modificato il modo di pagamento, tenendo conto anzitutto dell'avvenuto versamento di fr. 20'000.– alla firma del primo contratto. Il saldo di fr. 255'000.– sarebbe poi stato saldato come segue: fr. 60'000.– seduta stante, fr. 80'000.– per il tramite di un assegno, fr. 55'000.– entro il 31 agosto 2005 e fr. 60'000.– a rate mensili di fr. 5'000.–, la prima volta alla fine di agosto. Facendo i conti correttamente, non v'è pertanto stata nessuna riduzione del prezzo. Semmai, il credito complessivo è stato aumentato di fr. 6'000.– corrispondente al cosiddetto “inventario merce” (doc. A, punto 5).
In secondo luogo, l'appellante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto delle due testimonianze scritte (doc. 3 e 4) prodotte per accertare il pagamento di due volte fr. 50'000.– da parte della debitrice. Orbene, fuori discussione il fatto che simile prova sia esplicitamente ammessa in sede di rigetto dell'opposizione (art. 20 cpv. 3 LALEF), resta la facoltà del giudice di valutarne la forza probatoria secondo il principio dell'art. 90 CPC. Nel caso concreto, entrambe le dichiarazioni non appaiono sufficientemente verosimili: la prima poiché, firmata da tale __________ e datata 28 marzo 2006 (peraltro 2 giorni prima del contraddittorio in Pretura) non è collocata nel tempo, né il fatto attestato trova alcun riscontro in una ricevuta sottoscritta dalla creditrice (così come per il doc. 9), né è stato mai preteso nella corrispondenza precedente la presente procedura; né fa eccezione la generica affermazione del patrocinatore della debitrice, secondo cui essa avrebbe pagato complessivamente fr. 260'000.–, senza tuttavia esprimersi sul dettaglio dei pagamenti (doc. 5). La seconda dichiarazione poi può essere disattesa già per il fatto che, riferita al 20 maggio 2005, ossia alla data di sottoscrizione del primo contratto, urta con i termini del medesimo, così come riprodotti nel testo (doc. B): così come esso attesta il primo acconto di fr. 20'000.–, tanto avrebbe potuto (o dovuto) indicare il versamento di un ulteriore acconto di fr. 50'000.–; inoltre, non risulta che -a quella data- esistesse la volontà di una diversa pattuizione, segnatamente relativa a un anticipo di addirittura fr. 100'000.– come sostengono i dichiaranti.
4. L'appellante non dice nulla a proposito della tardiva notifica dei difetti. Quindi ammette che le cose siano andate come dice il Segretario assessore. Quand'anche vi fosse la verifica dei difetti, la debitrice non potrebbe metterli in conto per questo motivo. Si può pertanto omettere ogni altra considerazione.
5. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 3 maggio 2006 di AP 1, __________, deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 3 maggio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– avv. RA 2, __________;
– avv. RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria