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Incarto n. |
Lugano SL/sc/rgc
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 febbraio 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/23 novembre 2005 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 9 maggio 2006 (EF.2006.69), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2005 e fr. 200.– di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 2'000.– di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 22 maggio 2006 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 21 giugno 2006 con cui l'istante si è opposto all'appello, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che la lettera 20 dicembre 2006, con cui l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte e chiesto lo stralcio della causa, dev'essere considerata come ritiro del ricorso, segnatamente per quanto riguarda le conseguenze pecuniarie del processo;
posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
accertato che nel medesimo scritto, inviato in copia per conoscenza al legale di controparte, l'appellante propone il rimborso della tassa di giustizia e delle spese che egli aveva anticipato nella misura di fr. 1'050.–, compensate le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 22 maggio 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, già anticipata dall'appellante in misura di fr. 1'050.-, rimane a suo carico. L'eccedenza di fr. 1'000.- gli verrà retrocessa. Compensate le indennità.
3. Intimazione:
– RA 2, __________;
– RA 1, .
Comunicazione alla Pretura __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 110'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.