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Incarto n. |
Lugano LS/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 marzo 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1(rappr. dall' RA 1)
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 20/22 febbraio 2006 dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto __________, con sentenza 22 maggio 2006 (EF.2006.857), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 280.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 2 giugno 2006 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza di rigetto e dichiarare prescritto il diritto di riscuotere il credito, e -in via subordinata- di rigettare l'opposizione solo in via provvisoria, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le osservazioni 4 luglio 2006 della parte appellata, chiedente la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 20/22 febbraio 2006 dell'UE di __________, il AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo capitale di fr. 18'040.20. Quali titoli di credito, il procedente ha indicato: “Attestato carenza beni n. __________ del 20.2.1991 di fr. 518.30 per imposta comunale 1980; attestato carenza beni n. __________ del 4.1.1990 di fr. 545.– per imposta comunale 1983; attestato carenza beni n. __________ del 4.1.1990 di fr. 5'804.– per imposta comunale 1984; attestato carenza beni n. __________ del 4.1.1990 di fr. 5'520.– per imposta comunale 1985; attestato carenza beni n. __________ del 20.2.1991 di fr. 5'652.90 per imposta comunale 1987”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza del 17 maggio 2006, cui l'istante non ha partecipato, l'escusso ha evidenziato che secondo l'art. 194 LT e 121 LIFD, il diritto di riscossione dei crediti fiscali si prescrive in 10 anni dalla tassazione definitiva. Decorso quel termine, il creditore non potrebbe più riscuotere un credito accertato mediante attestato di carenza di beni, nonostante per quest'ultimo sia prevista una prescrizione di 20 anni. L'istante non poteva pertanto procedere nei suoi confronti sulla base di attestati di carenza di beni emessi negli anni 1990 e 1991.
C. Con sentenza del 22 maggio 2006 il Segretario assessore del Distretto di __________, ha anzitutto constatato che l'istante non ha prodotto le decisioni fiscali che attestavano i crediti di diritto pubblico relativamente ai quali erano stati emessi gli attestati di carenza di beni. Rilevando che l'opposizione avrebbe così potuto essere rigettata solo in via provvisoria, il primo giudice ha comunque concesso il rigetto definitivo dell'opposizione, come richiesto dall'istante, puntualizzando che, con il rilascio di un attestato di carenza di beni, decorre il nuovo termine di prescrizione di 20 anni di cui all'art. 149a cpv. 1 LEF.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di respingere l'istanza e riproponendo l'eccezione di prescrizione. Subordinatamente, visto che le decisioni fiscali non sono agli atti, postula il rigetto dell'opposizione in via provvisoria.
E. Con le osservazioni 4 luglio 2006 il AO 1 chiede la reiezione dell'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF); ciò che è il caso nel cantone Ticino (art. 244 cpv. 3 LT e art. 28 LALEF).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello) l'esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
In concreto, il procedente ha prodotto gli attestati di carenza di beni emessi in suo favore al termine di varie procedure esecutive tendenti all'incasso del saldo dovuto per imposte comunali 1980, 1983, 1984, 1985 e 1987. Non ha invece prodotto le relative decisioni fiscali.
2. Un attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (art. 149 cpv. 2 LEF). Esso non comporta novazione del credito posto originariamente in esecuzione, ma attesta che il credito nei confronti dell'escusso non è stato soddisfatto o lo è stato solo parzialmente, di modo che sono garantiti gli effetti del titolo costitutivo di quel credito (Staehelin, op. cit., n. 44 e 45 ad art. 149). Sennonché, ciò vale per i crediti a fronte dei quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento del debito al fine di verificare il merito della questione (Stücheli, op. cit., pag. 383). Per contro, per i crediti fondati sul diritto pubblico e accertati nell'ambito di una procedura amministrativa -quali appunto i crediti d'imposta- è data la possibilità di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, considerando quale titolo esecutivo la decisione amministrativa su cui si fonda il credito (SJZ 61 (1965) pag. 375, 91 (1995) pag. 455; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 54 n. 8 pag. 128; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 345; Staehelin, op. cit., n. 46 e 162 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 393); l'attestato di carenza di beni -prodotto contestualmente- assume pertanto solo il ruolo di accertare la non intervenuta prescrizione del credito, applicandosi il termine ventennale dell'art. 149a cpv. 1 LEF.
3. Nel caso concreto, producendo solo gli attestati di carenza di beni, l'istante non ha sostanziato la sua pretesa con un titolo atto all'ottenimento del rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 162 ad art. 82 e 41 ad art. 149). L'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo, non può pertanto essere rigettata in via definitiva. Ma nemmeno in via provvisoria, per quanto già detto, ovvero a dipendenza della natura del credito posto in esecuzione e della conseguente impossibilità di verifica del credito nelle vie ordinarie.
4. Ancorché per motivi in parte diversi da quelli addotti dall'appellante, l'impugnazione dev'essere così accolta, con il conseguente carico all'istante degli oneri processuali di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia 1. L'appello 2 giugno 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 maggio 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto __________, vengono riformati come segue:
“1. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione 17 marzo 2006 del AO 1 nei confronti di AP 1, __________, è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 280.– a titolo di indennità.”
2. La tassa di giustizia di fr. 285.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico del AO 1, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di indennità.
3. Intimazione a: – RA 2, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria