Incarto n.
14.2006.89

Lugano

29 novembre 2006

B/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 21 luglio 2006 presentata da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 4 ottobre 2006 ha così deciso:

 

1.  È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che

con atto 12 ottobre 2006 ne postula l’annullamento;

 

lette le osservazioni 8 novembre 2006 della parte appellata;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

In fatto:

 

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 2'477.60 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

 

B.    All’udienza di contraddittorio di mercoledì 20 settembre 2006 nessuno è comparso.

 

C.    Con sentenza 4 ottobre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

 

D.    Con atto d’appello 12 ottobre 2006 AP 1 ha asserito di non essere assicurata presso la AO 1 e di non essere debitrice nei confronti di quest’ultima.

 

E.     Con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che AP 1 è debitrice solidale per premi e partecipazioni ai costi non pagati dal marito.  

 

Considerati

 

In diritto:

 

                                   1.

                                  a)   La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

b)     L’appellante non si è avvalsa di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF (pseudonova o fatti nuovi impropri) e nemmeno di fatti nuovi autentici ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, per cui la norma citata non può trovare applicazione e di conseguenza il fallimento non può essere annullato. La contestazione dell’appellante, che pretende di non essere debitrice dell’importo posto in esecuzione da AO 1, doveva essere sollevata nell’ambito della procedura di opposizione al precetto esecutivo, rispettivamente di ricorso contro la decisione 5 ottobre 2005 di AO 1. In mancanza di impugnazione la citata decisione è passata in giudicato come risulta dall’attestazione 16 dicembre 2005 della creditrice. 

 

 

                                   2.   L’appello 12 ottobre 2006 di AP 1 va quindi respinto.

                                         Non essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento va confermato a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

richiamato l’art. 174 LEF

 

 

pronuncia:                

 

 

                                   1.   L'appello 12 ottobre 2006 di AP 1 __________, è respinto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 4 ottobre 2006 alle ore 14.00.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         AP 1AP 1, __________;

                                         - AO 1, __________;

                                         - Ufficio __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria: