Incarto n.
14.2007.100

Lugano

16 aprile 2008

LS/sc/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2007.2103 della Pretura __________) promossa con opposizione 27 luglio 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

 

 

 

contro

 

 

contro

 

il sequestro 17 luglio 2007 (inc. EF.2007.1932) (n° __________) richiesto nei confronti

dell'opponente da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

in cui il Pretore __________, con decisione 9 ottobre 2007, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il sequestro;

 

appellante AP 1 con allegato 22 ottobre 2007, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e di confermare il sequestro;

 

lette le osservazioni 19 novembre 2007 con cui l'opponente chiede la reiezione dell'appello;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con istanza 17 luglio 2007 diretta contro AO 1, AP 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti i beni, siano titoli, cartevalori, somme in contanti, crediti e comunque nulla escluso, appartenenti alla debitrice, anche in conti cifrati, nome o rubrica convenzionale, cassette di sicurezza o altro, in particolare il conto no. __________ presso la __________ a __________”, fino a concorrenza di fr. 108'331.79 (Euro 65'450.–) oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2007, ovvero l'importo da lei pagato per l'acquisto di 1250 articoli di pelletteria di marca __________ rivelatisi -una volta venduti ad una cliente giapponese- contraffatti.    

 

 

                                  B.   Il 17 luglio 2007, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto.

 

 

                                  C.   Il 27 luglio 2007 AO 1 ha formulato opposizione al sequestro. Alla sequestrante ha rimproverato di non avere reso verosimile né la contraffazione e/o falsità della merce, né il preteso rimborso dovuto alla cliente giapponese, contestando quindi l'esistenza del credito. Considerata l'assenza di un suo riconoscimento di debito e di un legame sufficiente con la Svizzera poi, nemmeno era realizzata la causa del sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Al contraddittorio del 4 ottobre 2007, ha inoltre contestato l'identità della merce fornita alla sequestrante con quella venduta da quest'ultima alla cliente giapponese e ritenuta non originale, precisando che, semmai, i documenti agli atti consentivano di quantificare in fr. 27'603.60 (Euro 16'677.10) il valore della merce viziata.  

 

                                         A detta della procedente, il riconoscimento di debito condizionato 14 febbraio 2007 dell'istante (doc. H), l'attestazione 11 maggio 2007 sottoscritta dal direttore del reparto qualità e sviluppo di  __________ SpA (doc. F) insieme alla lettera del legale di quella società e alla bozza della presa di posizione ufficiale da parte di quest'ultima (doc. L), rendevano verosimile il credito di fr. 108'331.79, sia quale rimborso del prezzo pagato per l'acquisto di merce viziata sia quale risarcimento dei danni patiti. Avendo sede in Svizzera poi anche il presupposto del legame sufficiente di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF era adempiuto. L'istante ha infine aggiunto di essere intenzionata ad inoltrare -insieme a __________ SpA- una denuncia contro ignoti per titolo di falsità in documenti e contraffazione di merci.  

 

                                         L'opponente ha contestato le argomentazioni della sequestrante in particolare osservando che la preannunciata presa di posizione di __________ SpA non poteva comunque essere considerata una perizia, e quindi non avrebbe reso verosimile la contraffazione/falsità degli oggetti acquistati dall'istante. Inoltre, si è opposta all'ammissibilità del tasso di conversione Fr/Euro, in quanto redatto in lingua inglese. La creditrice, sulla base dei documenti agli atti, ribadisce di avere reso verosimili i presupposti del sequestro così come richiesto.    

 

 

                                  D.   Con sentenza 9 ottobre 2007, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Premessa necessaria per ammettere l'esistenza di un credito in restituzione a favore della creditrice era che gli articoli di pelletteria acquistati fossero falsi. Se non che, la dichiarazione 11 maggio 2007 -di parte poiché redatta dall'istante- indicava soltanto che taluni di quegli articoli sembravano falsi. E questo, semmai, costituiva un semplice indizio. Tuttavia, da nessun documento risultava che __________ SpA, detentrice del marchio, avesse verificato quella merce o che, al riguardo, nel lasso di tempo intercorso fino al contraddittorio quest'ultima avesse intrapreso alcunché. In definitiva, il Pretore non ha ritenuto verosimile il credito della sequestrante, in quanto la contraffazione della merce non era stata accertata. Inoltre, senza un legame sufficiente con la Svizzera e non potendo ritenere l'e-mail 14 febbraio 2007 -privo di firma- alla stregua di un valido riconoscimento di debito dell'escussa, nemmeno la causa di sequestro invocata dalla sequestrante era realizzata.

 

 

                                  E.   Con il presente appello AP 1 chiede di annullare la sentenza pretorile, quindi respingere l'opposizione e confermare il sequestro. Quale prova dell'avvenuta ispezione della merce e della sua contraffazione e/o falsità, produce la dichiarazione 11 ottobre 2007, firmata da __________ in qualità di specialista del controllo di qualità di __________ SpA e già prodotta sottoforma di bozza davanti al Pretore insieme alla lettera 3 ottobre 2007 del patrocinatore della medesima società. Sottolinea, ad ogni modo, che il suo credito era verosimile anche sulla base dei documenti già agli atti. Avendo sede a __________ poi, nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito dell'escussa, era altresì dato il legame sufficiente con la Svizzera e quindi la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.  

 

                                         Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF, interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 LEF): nel Cantone Ticino si tratta della Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 36 cpv. 2 e 48 lett. d LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

 

 

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio, nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 segg. con rif.; Artho Von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 e segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit e les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho Von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

 

 

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).

 

                                         Sono quindi ammissibili gli scritti che la sequestrante produce davanti a questa Camera per la prima volta, e meglio una fattura 11 agosto 2006 emessa dalla debitrice per un importo di 5'228.30 Euro (doc. E1), il tasso di conversione Fr/Euro al 16 luglio 20007 in italiano (doc. G1) e la dichiarazione 11 ottobre 2007 sottoscritta da __________ SpA (doc. N). Deve invece essere estromessa dall'incarto la denuncia e querela penale 26 ottobre 2007, prodotta dopo la scadenza del termine per l'appello.

 

 

                                   4.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

 

                                         In concreto, è pacifica l'appartenenza a AO 1 dei fr. 108'331.79 (65'450.– Euro) depositati sul conto sequestrato e di cui risulta essere la beneficiaria (appello, pag. 6; doc. D, pag. 1 e 2). Controverse restano, per contro, sia la causa di sequestro sia l'esistenza e l'esigibilità del credito a favore della sequestrante.

 

 

                                   5.   Il Pretore non reputa verosimile la causa del sequestro identificata dall'appellante nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, sia perché mancherebbe un riconoscimento di debito da parte dell'escussa sia perché l'inesistenza del credito escluderebbe a priori un suo legame sufficiente con la Svizzera. A detta dell'appellante invece, la sua residenza in Svizzera basterebbe per adempiere a quest'ultimo requisito. Ora, il creditore può chiedere il sequestro quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera, o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 cpv. 1 (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). E, in effetti, il domicilio del creditore in Svizzera costituisce un legame sufficiente ai sensi di questo articolo (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 84 ad art. 271; Amonn/ Walther, op. cit., n. 19 ad § 51, pag. 408). In concreto, la società sequestrante ha appunto sede a __________, __________. Sotto questo profilo, pertanto, l'appello è fondato. 

 

 

                                   6.   L'appellante rimprovera al Pretore di non essersi limitato ad esaminare la verosimiglianza del credito ed avere annullato il sequestro poiché mancava la prova certa della contraffazione e/o falsità della merce che le era stata venduta. Egli contesta altresì che lo scritto 11 maggio 2007, prodotta agli atti quale doc. F, sia “di parte” e rileva come già a quel momento un rappresentante di __________ SpA, di cui aveva specificato generalità e funzione in sede di udienza, l'avesse controfirmata. Quella società inoltre, per il tramite del suo legale svizzero __________, aveva preannunciato l'invio di una dichiarazione in merito il 3 ottobre 2007 (doc. L) e che produce davanti a questa Camera debitamente firmata (doc. N; appello, pag. 4).       

                                   7.   Ora, non v'è dubbio sull'identità di colei che ha redatto la dichiarazione 11 maggio 2007. Il timbro apposto in calce allo scritto, dove si conferma che su nostra richiesta rappresentanti della __________ hanno esaminato presso la nostra sede di __________ i prodotti seguenti (descritti e fotografati) al fine di verificare se sono prodotti originali __________ e che essi sono stati da noi acquistati dalla AO 1, appartiene in effetti all'appellante (doc. F, pag. 1). La stessa, pertanto, ha tutte le caratteristiche per essere considerata alla stregua di una dichiarazione di parte, indipendentemente dal fatto che tale signor __________, direttore del reparto qualità e sviluppo di __________ SpA (doc. I), l'avrebbe sottoscritta o no confermando che i prodotti da lui verificati non sarebbero originali (appello, pag. 6; verbale, pag. 6). E, non è di miglior aiuto nemmeno la lettera 3 ottobre 2007 del rappresentante legale di quella società, limitatosi a informare la sequestrante dell'intenzione della sua mandante di trasmettere una determinata attestazione (doc. L).  

 

 

                                   8.   Invero, davanti al Pretore e con riferimento all'invio per posta elettronica dell'escussa datato 14 febbraio 2007 (doc. H), la sequestrante ha affermato di disporre di un riconoscimento di debito condizionato quale prova della verosimiglianza del credito (verbale, pag. 6). Il primo giudice ha negato a questo documento la qualità di riconoscimento di debito in quanto mancava la prova della contraffazione e/o falsità degli articoli venduti e la firma dell'escussa (sentenza impugnata, pag. 6). Ma, presupposto per la verosimiglianza di un credito non è l'esistenza di un valido riconoscimento di debito (cfr. Stoffel, op. cit., n. 3 segg. ad art. 272). In concreto la sequestrante ha interpellato l'opponente il 5 febbraio 2007, precisando -fra l'altro- che è ormai purtroppo chiaro però che saremo costretti a ritirare la merce e a ripagargliela immediatamente e, quindi, a richiedere che lo stesso faccia lei con noi. E, al riguardo, il successivo 14 febbraio l'escussa ha appunto dichiarato che per quanto riguarda invece la merce che il vostro cliente vuole ritornare, da parte mia sono naturalmente disponibile a riprenderla dopo verifica e controllo di quanto ritornato, anche se questa merce fu da voi verificata ed accettata e che pertanto una volta ricevuta questa merce e controllata sarà mio dovere provvedere al rimborso: parole queste di cui AO 1 non ha mai contestato né la provenienza, né l'autenticità o il significato.  

 

                                         In secondo luogo, assume particolare importanza la dichiarazione 11 ottobre 2007 di __________ SpA (doc. N) -come si è già visto ammissibile in appello (sopra, consid. 3)- che per l'appellante costituirebbe prova inequivocabile della contraffazione e/o falsità della merce da lei acquistata (appello, pag. 7), tesi questa decisamente contestata dall'escussa. Non di meno, si tratta di una "Dichiarazione di __________ SpA" dove si precisa che gli articoli in pelle sono stati esaminati dal Signor __________ in veste di specialista di controllo di qualità di __________ SpA e che tutti i prodotti sopramenzionati non sono originali __________ e che quindi sono prodotti falsi/contraffatti (doc. N, pag. 3). L'opponente contesta che il signor __________ abbia avuto la facoltà (la qualifica personale e professionale) per poter esprimersi in tal senso: precisa che un responsabile del controllo di qualità si occupa esclusivamente di verificare se i produttori cui è affidata la produzione degli articoli finiti rispettano gli standard imposti dalla titolare del marchio. Considera inoltre che il documento sarebbe stato predisposto dalla sequestrante ad uso e consumo della presente causa (osservazioni, pag. 4 e seg.). Ma, la censura non regge. Infatti, al di là dello scopo che ha determinato la produzione in causa della dichiarazione in esame, determinante ne è il contenuto, osservando che -anche nell'ipotesi che il suo firmatario non sia un perito esterno- i compiti che l'opponente vuole attribuire al controllore della qualità dei prodotti di un certa azienda sono sicuramente tali da creare in lui provata esperienza su quella stessa merce e sulle sue caratteristiche. Ciò che certamente basta per rendere verosimile questo momento della fattispecie, ossia la condizione che la merce controllata risulti contraffatta e per quel motivo sorga il credito di chi ha chiesto e ottenuto il sequestro. D'altra parte dello stesso documento, redatto su carta intestata __________ SpA, società terza ed estranea alla presente causa, non è stata pretesa né falsità, né contraffazione. Infine, non è vero che la dichiarazione controversa definisce la merce falsa "o" contraffatta, ma genericamente "falsa/contraffatta", ovvero -ed è ciò che conta ai fini della presente decisione- non autentica, dal momento che la differenza fra l'un termine e l'altro non è oggetto del litigio.

 

 

                                   9.   Vero è che l'opponente si è assunto l'onere di risarcire solo i prodotti che il cliente della sequestrante avrebbe ritornato e che, previa verifica, si fossero rivelati non autentici (cfr. consid. 8). Orbene, fra gli articoli di pelletteria esaminati da __________ presso la ditta __________, definiti non autentici quanto al marchio __________, vi sono i seguenti: mod. 20201 (portafogli da donna in granulato nero), mod. 20401 (borsellino da donna "long treble" in granulato nero), mod. 20065 (borsellino da uomo italiano in granulato color ambra), mod. 20080 (portafogli da donna in granulato color ambra), mod. 20234 (piccolo portachiavi in granulato nero) e mod. 20079 (portafogli da donna liscio nero). Lo stesso documento afferma che -a detta di AP 1 - si tratterebbe di merce da lei acquistata da AO 1 "in relazione alle fatture 0306 dell'11 ottobre 2006, 1006 di data 8 novembre 2006 e 2606 di data 18 maggio 2006" (doc. N). Sennonché il riferimento a queste fatture (doc. E ed E1, esclusa la fattura del 18 maggio 2006, non prodotta) emesse da AO 1 all'indirizzo di AP 1, non è rilevante. Infatti, la stessa appellante afferma che l'impegno alla rifusione del prezzo (doc. H) si riferisce alla merce resa dal suo cliente giapponese, di cui alla nota di credito (doc. G) (cfr. appello, ad 3, 4 e 5). Al proposito non possono essere sollevati dubbi sulla circostanza che la sequestrante abbia acquistato da controparte quantità maggiori di merce, ma la disponibilità al risarcimento -come detto, per implicita ammissione della stessa creditrice- non è stata formulata in relazione a tutta la merce vendutale: ne consegue che, al di là della verosimiglianza sulla non autenticità dei prodotti, il credito per tutto l'importo (fr. 108'331.79) non sussiste, dovendo essere a sua volta reso verosimile anche da una causa giuridica. Dev'essere invece precisato che la merce resa dal cliente giapponese corrisponde a modelli che si trovano nella lista delle contraffazioni indicate nella dichiarazione doc. N, ad eccezione del no. 20253, il cui prezzo corrispondente dev'essere espunto dalla somma di cui alla nota di credito 5 marzo 2007, emessa a favore della __________ (doc. G). Ciò posto, visto l'impegno assunto dall'escussa di risarcire il costo degli articoli verificati insieme all'attestazione 11 ottobre 2007 di non autenticità della merce, il credito deve perlomeno ritenersi verosimile ed esigibile ai sensi dell'art. 272 LEF per l'importo di Euro 34'588.75 (12'127.50 + 11'392.50 + 11'068.75: doc. G), ossia fr. 57'351.60 (doc. G1: tasso di cambio del 1.65810), cifra per la quale il sequestro merita conferma.

 

 

                                10.   L'appello 22 ottobre 2007 di AP 1, __________, va pertanto parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità di primo e di secondo grado, seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 22 ottobre 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 9 ottobre 2007 del Pretore __________, vengono riformati come segue:

 

                                         1.1.    L'opposizione 27 luglio 2007 di AO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza, il sequestro 17 luglio 2007 n° __________ della Pretura __________, è confermato limitatamente a fr. 57'351.60, oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2007.

 

                                          1.2.    La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla parte opponente, restano per metà a suo carico e per l'altra metà a carico di AP 1, __________, compensate le indennità.”          

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta per metà a suo carico, e per metà a carico di AO 1, __________, compensate le indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –PA 2;

–PA 1.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 108'331.79, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).