Incarto n.
14.2007.108

Lugano

23 aprile 2008

SL/sc/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 settembre 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' RA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' RA 2)

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 10/18 maggio 2007 dell'UE __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 31 ottobre 2007 (EF.2007.2435), ha così deciso: 

 

“1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

2.    La tassa di giustizia in fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.– a titolo di indennità.

 

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 26 novembre 2007 ne postula la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate tasse, spese e indennità di primo e di secondo grado;

 

preso atto che l'istante con osservazioni 10 gennaio 2008 si oppone in via principale al ricorso, mentre in via subordinata propone che l'istanza sia perlomeno confermata per l'importo di fr. 3'969.30, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 10/18 maggio 2007 dell'UE __________, AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per l'incasso di fr. 11'938.30 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Diverse fatture come da richiamo del 05.12.2006”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

                                  B.   La pretesa si fonda sull'estratto conto riassuntivo 28 dicembre 2006 e le relative fatture (doc. C-I), concernenti prestazioni alberghiere (residenza, garage, ristorante, bar, lavanderia, wellness, beauty center, solarium) di cui l'escusso avrebbe usufruito tra il 1° agosto e l'11 ottobre 2006, nel corso del suo soggiorno presso __________, gestito dall'istante. La documentazione si completa di un “secondo richiamo” di pagamento 5 dicembre 2006 della procedente (doc. J), della relativa risposta 23 dicembre 2006 dell'escusso (doc. K), della diffida di pagamento 28 dicembre 2006 dell'istante (doc. L) ed infine dello scritto 11 gennaio 2007 del debitore (doc. M).

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio 31 ottobre 2007, cui l'escusso non ha partecipato, l'istante ha confermato la sua richiesta sulla scorta dei documenti già prodotti.  

 

                                  D.   Con sentenza del medesimo giorno, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli atti costituisse valido riconoscimento di debito e ha quindi rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. La decisione è stata notificata al patrocinatore dell'escusso, venutosi quest'ultimo a trovare in stato di detenzione, il 15 novembre 2007.     

 

                                  E.   Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito e lamentando carenza di motivazione della decisione da cui deduce una violazione del suo diritto di essere sentito.   

 

                                         Delle osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

                                          

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

 

                                   2.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere considerato quale valido riconoscimento di debito lo scritto 11 gennaio 2007, mentre il 23 dicembre 2006 egli avesse segnalato alla società istante di avere subito da parte del servizio di lavanderia dell'albergo danni a capi di abbigliamento del valore complessivo di fr. 7'969.–. Ma, anche volendo prescindere da questa sua contestazione, quel documento non sarebbe comunque un riconoscimento di debito dell'escusso: in effetti, con riferimento a un non meglio precisato pagamento fatture, si è limitato a dichiarare: provvedo al pagamento di quanto da voi dovuto nei prossimi giorni (doc. M).                                         

 

 

                                   3.   Invero, il primo giudice ha considerato che l'insieme della documentazione prodotta dalla creditrice -e non solo lo scritto 11 gennaio 2007- fosse un riconoscimento di debito. E, in questo contesto, se è vero che il debitore deve avere firmato lo scritto con cui si è impegnato a pagare, non è affatto indispensabile che nel medesimo egli abbia altresì quantificato l'importo riconosciuto: è però essenziale un rinvio o un riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo chiaro e preciso la cifra dovuta al creditore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 82 e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents [JdT 2008 II 23, pag. 26 e nota 28] e in: Muster, Développements récents en matière de mainlevée de l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]).

 

                                   4.   In concreto, il 5 dicembre 2006 l'istante ha inviato al debitore il sommario relativo alle fatture scoperte il cui totale ammonta a CHF 11'938.30 con i relativi giustificativi, invitandolo a versare l'importo summenzionato entro e non oltre il 30 dicembre 2006 (doc. J). In merito, tuttavia, l'appellante ha formulato le contestazioni espresse nella presa di posizione 23 dicembre 2006, di cui già s’è detto, precisando che l'importo da Voi addebitato non corrisponde a verità, per aver subito dei danni materiali a capi di abbigliamento di una certa importanza, di non avere ricevuto nessuna comunicazione in merito e di essere a disposizione per risolvere tale problema e definire la questione (doc. K).           

 

                                         Certo, il 28 dicembre 2006, l'istante ha obiettato che alla partenza dall'albergo l'escusso non aveva accennato al danno causatogli dal servizio lavanderia, che la notifica sarebbe quindi tardiva, che ad ogni modo -esperiti i necessari controlli- nessun danno era stato comunicato né alla governante né al personale responsabile dei piani e che -pertanto- se non dovesse pervenirci il pagamento di CHF 11'938.30 entro il 7 gennaio 2007, proseguiremo per le vie legali (doc. L). Ma, vista la genericità dello scritto 11 gennaio 2007, viene meno un chiaro e preciso rinvio a quella diffida di pagamento. Ciò posto, nulla consente di ritenere che l'escusso abbia espresso qualsiasi impegno a versare alcunché all'istante. Di modo che -diversamente dalle conclusioni del Pretore- l'insieme dei documenti prodotti dalla procedente non costituisce valido riconoscimento di debito del convenuto.

                                     

                                   5.   Considerato che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun riconoscimento di debito, l'appello deve così essere accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Nondimeno, davanti al Pretore, il convenuto non ha partecipato al contraddittorio e non ha affrontato alcun costo: questo esclude l'assegnazione di un'indennità in suo favore.

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 26 novembre 2007 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 31 ottobre 2007 del Pretore __________, sono così riformati:

 

                                         1.  L'istanza di rigetto dell'opposizione 7 settembre 2007 di AO 1, __________, è respinta.

 

                                          2.  La tassa di giustizia in fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità. 

  

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 270.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, fr.  300.– a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –RA 2;

                                         –RA 1.                           

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'938.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).