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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini presidente, Walser e Ermotti |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre 2007 da
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AP 1
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Contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/29 ottobre 2007 __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 12 dicembre 2007 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.--, da anticipare dalla
parte istante, restano a carico di quest’ultima, che inoltre rifonderà alla controparte
fr. 600.-- di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che
con atto 21 dicembre 2007 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
lette le osservazioni 24 gennaio 2008 della parte appellata;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 25/29 ottobre 2007 __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 19'479.25 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2007, indicando quale titolo di credito: “1) Contratto leasing no. 461113 2) Spese d’incasso.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la creditrice ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. AP 1 fonda la sua pretesa su un contratto di leasing sottoscritto dall’escusso il 13 luglio 2005, relativo ad una vettura Alfa Romeo 147 3.2 GTA, della durata di 60 mesi, che prevede il pagamento di una rata mensile ammontante a fr. 640.40, IVA inclusa, ed un valore residuo di fr. 19'368.-- IVA inclusa (doc. A). Contemporaneamente al contratto di leasing AO 1 ha sottoscritto le relative Condizioni generali (doc. G). In seguito al mancato pagamento da parte del debitore delle rate da dicembre 2006 a marzo 2007, AP 1 (SA), con lettera raccomandata 2 aprile 2007, è retrocessa dal contratto (doc. C), chiedendo la restituzione della vettura. Dopo il deposito del veicolo da parte del convenuto, AP 1 ne ha chiesto una perizia, da cui è risultato che il veicolo aveva riportato danni per fr. 2'530.85 IVA inclusa. Il 9 ottobre 2007 AP 1 SA ha inviato a AO 1 il conteggio finale, allestito secondo la clausola B. 2 delle Condizioni generali, chiedendo il pagamento di fr. 19'479.25 entro 10 giorni (doc. E). Il ricalcolo delle rate leasing è stato eseguito come segue:
“Effettiva durata del contratto leasing:
01.08.2005 – 01.04.2007 = 21 mesi
Nuova rata mensile (condizioni generali, lett. B art. 2)
CHF 43'680.30 escl. 7.6% Iva x 2.95 (fattore) = CHF 1'288.55
escl. 7.6% Iva.
Canoni definitivi
21 mesi x CHF 1'288.55 CHF 27'059.55
+ 7.6 Iva su CHF 27'059.55 CHF 2'056.55
./. Canoni pagati durante la durata
effettiva, 7.6% Iva Incl. CHF 12'167.60
./. cauzione
+ spese di riparazione
riportate dalla perizia del 18.04.2007,
7.6% Iva incl. CHF 2'530.75
Total, inkl.7.6% MwSt. CHF 19'479.25”
C. All’udienza di contraddittorio, AO 1 ha sostenuto che il contratto di leasing prevedeva una copertura assicurativa in caso di incapacità di guadagno e/o disoccupazione, nel senso che in tali casi le rate di leasing sarebbero state pagate, al suo posto, da tale assicurazione. Un caso di copertura assicurativa era già stato aperto nel mese di dicembre 2006 e, dopo i necessari chiarimenti, la parte istante aveva accettato l’avverarsi dei casi di malattia e disoccupazione, accettando la copertura assicurativa prevista contrattualmente (doc. da 1 a 8). Secondo l’escusso la disdetta del contratto di leasing non è pertanto valida come non è stato corretto da parte della creditrice notificargli il conteggio finale 9 ottobre 2007 con la richiesta di pagamento. Infatti, per gli accordi in seguito intervenuti, le premesse per la disdetta del contratto di leasing non erano adempiute. AO 1 ha poi rilevato che diverse rate di leasing sono state pagate dall’assicurazione a copertura delle rate rimaste impagate e che altri versamenti sarebbero stati effettuati sulla base delle attestazioni della Cassa disoccupazione.
D. Con sentenza 12 dicembre 2007, il Pretore della __________ ha respinto l’istanza, ritenendo che il contratto di leasing doc. A non può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le rate ricalcolate secondo la formula contenuta nelle condizioni generali, seppure sottoscritte dall’escusso, in quanto la verifica di tale conteggio si è rivelata eccessivamente complicata e quindi inconciliabile con il carattere sommario della procedura di rigetto dell’opposizione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330).
L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).
Nel presente caso il 13 luglio 2005 AO 1 ha sottoscritto il contratto di leasing doc. A, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’Alfa Romeo 147 3.2 GTA – rate leasing mensili di fr. 640.40, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente egli ha sottoscritto le Condizioni generali (doc. G), che contengono tra l’altro una tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing (clausola B. 2.). Questi documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In particolare, è innegabile che, sottoscrivendo i predetti documenti, l’escusso si è dichiarato d’accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta, compresa la predetta tabella che indica le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing.
2. Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP (art. 1-88) Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).
a) L’escusso sostiene che prevedendo il contratto di leasing doc. A una copertura assicurativa in caso di incapacità di guadagno e/o disoccupazione ed essendo subentrati tali eventi, le premesse per la disdetta del contratto non erano adempiute e di conseguenza il conteggio finale 9 ottobre 2007, con la richiesta di pagamento del relativo importo, non sarebbe corretto. A sostegno delle sue argomentazioni AO 1ha prodotto una dichiarazione di adesione da parte sua all’assicurazione Comfort/Comfort Plus, come parte del contratto di leasing, con le relative Condizioni generali, sottoscritta il 13 luglio 2005 (doc. 1 e 3), in concomitanza con il contratto di leasing, che prevede una copertura assicurativa in caso di incapacità di guadagno/lavorativa nonché in caso di disoccupazione. L’assicurazione è stata stipulata tra l’appellante come contraente dell’assicurazione e la __________, quale assicuratrice. Nello scritto 23 luglio 2007 della __________ – amministratrice servizi dell’assicurazione __________ – si evince che AP 1l’ha informata dell’incapacità lavorativa dell’escusso e che dopo diversi solleciti circa l’invio dei documenti necessari, la richiesta di assicurazione sulle rate per incapacità lavorativa dello stesso escusso e per la perdita di lavoro è stata inoltrata all’assicurazione __________ (doc. 4 e 5). Da un ulteriore scritto 28 luglio 2007 della __________ (doc. 6) si evince poi che l’escusso è stato considerato inabile al lavoro dal 18 luglio 2006 e che l’assicurazione, trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni, ha effettuato il pagamento di 3 rate per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2006 di fr. 640.40 l’una, complessivamente di fr. 1'921.20. Da un susseguente scritto 15 novembre 2007 della __________ doc. 7) emerge che sulla base della documentazione ricevuta inerente alla disoccupazione dell’escusso, l’assicurazione ha effettuato il pagamento di 8 ulteriori rate da gennaio fino ad agosto 2007 di fr. 640.40 l’una, per un importo complessivo di fr. 5'123.20 (7.6 IVA inclusa). Nel predetto scritto la __________ ha chiesto poi l’invio dei conteggi della cassa disoccupazione per i mesi di settembre e ottobre 2007. Questi conteggi dell’Ufficio pagamento __________, per i mesi di settembre e ottobre 2007, sono stati prodotti dal debitore (doc. 8). Dal canto suo, l’appellante non ha contestato di avere ricevuto i citati pagamenti da parte dell’assicurazione. Orbene lo scritto 15 novembre 2007 della __________ (doc. 7) indica che la procedente ha ricevuto 8 ulteriori rate per il periodo da gennaio ad agosto 2007. Quando questi pagamenti sono stati effettuati non è dato sapere. Questi versamenti rendono tuttavia verosimile che non si sia avverato un caso di mora e che, di conseguenza, la risoluzione del contratto di leasing non sia avvenuta vali- damente. D’altro canto è documentato che AO 1ha aderito al contratto di assicurazione Comfort che prevede una copertura in caso di incapacità di guadagno/lavorativa nonchè di disoccupazione. Nel suo predetto scritto 15 novembre 2007 (doc. 7) la __________ ha infatti comunicato all’escusso che avrebbe informato la AP 1 in quanto “la banca provvederà a bloccare qualsiasi tipo di sollecitazione durante il periodo del pagamento delle prestazioni”
b) La creditrice ha fondato la determinabilità della sua pretesa sulla tabella per il ricalcolo delle rate in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, contenuta nelle Condizioni generali (doc. G clausola B. 2.), ritenendo quale durata del leasing un periodo di 21 mesi, ossia dall’1. agosto 2005 all’1. aprile 2007, corrispondente alla percentuale “2.95”. Orbene, come osservato in precedenza, nel caso di specie l’escusso ha fornito sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che il contratto potrebbe essere in effetti durato più a lungo e che ulteriori rate avrebbero potuto ancora venire pagate. Le precedenti considerazioni portano a concludere che nel caso di specie la durata del contratto e di conseguenza la percentuale per il ricalcolo delle rate ancora da pagare, non sono facilmente determinabili. Ciò non si concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. In concreto, il contratto di leasing e le Condizioni generali sottoscritte dall’escusso possono offrire indicazioni per determinare la pretesa posta in esecuzione. Nell’ambito di questa procedura, tale determinazione deve però essere fattibile sulla base di un calcolo elementare e di immediato esame, il che non si verifica nel caso concreto. D’altro canto non vi è valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF nemmeno per le spese di riparazione, ritenuto che il loro ammontare, al momento della firma del contratto di leasing, non era né determinato, né determinabile.
c) Il contratto di leasing doc. A non può quindi costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo posto in esecuzione, come correttamente ritenuto in sede pretorile.
3.Di conseguenza l’appello va respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.L’appello è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 480.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 600.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione: - AP 1, __________;
- avv. RA 1, __________;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 19'479.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversiua concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nelllo stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).