Incarto n.
14.2007.14

Lugano

31 ottobre 2007

B/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 novembre 2006 da

 

 

AP 1

patr. dall’ PA 2

 

 

contro

 

 

 

AO 1

patr. dall’ PA 1

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 ottobre 2006 dell’UEF __________;

 

sulla quale istanza la Pretore __________ con sentenza 15 febbraio 2007 ha così deciso:

 

“1.  L’istanza è respinta.

 

2.      Le spese di fr. 30.-- e la tassa di giustizia di fr. 650.--, sono poste a carico

     della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 625.-- a titolo di ripetibili.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 23 febbraio 2007 postula l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni 22 marzo 2007 della parte appellata;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 19/23 ottobre 2006 dell’UEF __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 125'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006, indicando quale titolo di credito: “Commissioni come da accordo del 20 dicembre 2004 sottoscritto dalle parti”. Interposta opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

 

                                  B.   AP 1 è stato assunto in qualità di responsabile amministrativo da AO 1 con contratto 8 marzo 2001. Il salario mensile è stato concordato in fr. 8'000.-- lordi per 13 mensilità oltre a fr. 500.-- mensili di rimborso spese per i primi 4 mesi di prova. Il contratto prevedeva inoltre che al termine del periodo di prova della durata di 4 mesi sarebbe stato discusso “un sistema di incentivi determinati dagli obiettivi fissati di comune accordo con la direzione” (doc. A e B). Il 30 marzo 2006 le parti hanno sottoscritto un accordo di rescissione consensuale del contratto di lavoro per il 31 maggio 2006 (doc. I). Con l’esecuzione in oggetto il procedente chiede il pagamento di fr. 125'000.--, corrispondenti a commissioni di fr. 25'000.-- annui per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, che gli sarebbero state riconosciute con accordo 20 dicembre 2004, sottoscritto dal direttore della convenuta __________ (doc. F).

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il doc. F non sarebbe conforme con l’originale, sollevando inoltre l’eccezione di falsità di questo accordo. Secondo AO 1 questo documento è stato indebitamente compilato da controparte allo scopo di confezionare un riconoscimento di debito in realtà mai sottoscritto nei termini illustrati. Il doc. F risulta essere la trascrizione sotto forma di appunti di un accordo concluso con un altro dipendente, __________, di cui è stata prodotta una dichiarazione (doc. 2). L’accordo con __________ è stato perfezionato in deroga a quanto stabilito dal contratto concluso a suo tempo con quegli che prevedeva altre percentuali per il computo delle provvigioni (doc. 3). Secondo l’escussa il contenuto e la disposizione del testo che appare sul doc. F sono singolari come pure singolari sono le ulteriori circostanze.            

 

                                         Replicando il procedente ha ribadito la conformità del doc. F che rappresenta un chiaro riconoscimento di debito di AO 1 nei suoi confronti. Secondo AP 1 l’originale si troverebbe presso l’escussa, che non l’ha prodotto. Il procedente ha poi contestato l’eccezione di falso e ha ribadito che il doc. F si riferisce a lui stesso e non al dipendente __________, rilevando che controparte d’altro canto non spiega come mai un documento tanto importante, riguardante __________, sia potuto finire nelle sue mani. AP 1 ha poi contestato la dichiarazione (doc. 2), di __________ trattandosi di una dichiarazione di parte.

 

                                         Con la duplica AO 1 si è riconfermata nelle sue eccezioni,  sostenendo di non essere in possesso del preteso doc. F, il quale è stato consegnato a AP 1 nella sua qualità di responsabile amministrativo, che doveva disporre di tale atto per poter allestire i conteggi. Pertanto soltanto l’istante poteva disporre del doc. F in originale e modificarlo in modo da allestire l’accordo che mai è intervenuto tra le parti.

 

                                  D.   Con sentenza 15 febbraio 2007 la Pretore __________ ha respinto l’istanza, ritenendo la dichiarazione doc. 2 di __________ sufficiente ad inficiare la validità del riconoscimento di debito (doc. F); essa considera che in tale documento viene infatti indicato uno stipendio di fr. 95'500.-- , importo che non corrisponde al salario effettivamente percepito da AP 1 nel 2004 che ammontava invece a fr. 110’500.-- (doc.  6), né a quello del 2005 di fr. 114'000.-- (doc. E). Lo stipendio indicato nel doc. F corrisponde invece, come affermato da __________, al salario da lui percepito nel 2005 di fr. 7'350.-- per 13 mensilità (doc. 4). In prima sede è poi stato osservato che l’accordo tra il procedente e il direttore __________ sarebbe stato stipulato il 20 dicembre 2004, proprio il medesimo giorno in cui a AP 1 è stato notificato l’adeguamento del suo stipendio con lettera ufficiale di AO 1, sottoscritta da entrambe le parti, e nella quale non risulta alcun accenno alle asserite commissioni di fr. 25'000.-- annui (doc. E). La prima giudice ha poi rilevato che il doc. F è costituito di due parti distinte, la parte di calcolo delle provvigioni scritta in nero e la parte relativa all’accordo per la commissione annua di fr. 25'000.-- scritta in blu. Questo importo si riferisce a calcoli effettuati sulla base di dati non conformi alla situazione di fatto dell’istante, dati cancellati da AP 1, il quale non  si è peritato ad apportarvi la relativa correzione.

 

                                     

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il            procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. A proposito della dichiarazione di __________, AP 1 ha rilevato che quest’ultimo è fratello del genero di __________, pure dipendente di AO 1. AP 1 ha poi sostenuto che __________ ha acconsentito a pagargli commissioni di fr. 25'000.-- all’anno soltanto sulla base di un salario più basso, che è quello che compare nella parte alta del doc. F. Che tale salario corrisponderebbe a quello percepito da __________ può essere un caso oppure una precisa volontà di __________ di mettere i due dipendenti in una condizione identica. L’appellante ha dichiarato di non essere stato d’accordo, per cui ha scritto di proprio pugno quanto pattuito sulla parte bassa del doc. F e __________ vi ha apposto la sua firma.

                                     

 

                                  F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

 

                                         La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

 

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                        

                                     L’escutente pretende che l’accordo redatto a mano su un foglio di un bloc notes illustrato, pubblicato dalla Fondazione __________, recante la data 20 dicembre 2004, firmato da __________, direttore di AO 1 (doc. F e doc. 5), secondo il quale gli sarebbero state riconosciute commissioni ammontanti a fr. 25'000.-- all’anno più rimborso spese a decorrere dal 2001, costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò in particolare per le commissioni poste in esecuzione di fr. 25'000.-- all’anno dal 2001 al 2005, ossia per complessi fr. 125'000.-

 

AO 1 solleva l’eccezione di falso e di non conformità del doc. F con l’originale. In sostanza, motivo del contendere è la presenza o no all'incarto di un valido riconoscimento di debito, indicato in quel documento.

 

 

                               2.      Secondo l’art. 20 cpv. 3 LALEF nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all’istanza scritta, se dall’attore, rispettivamente al principio dell’udienza, se proposta dal convenuto. All’udienza di contraddittorio l’istante può produrre qualsiasi nuovo documento, comprese deposizioni testimoniali in forma scritta la cui efficacia probatoria è però minore (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, n. 10 ad art. 20 LALEF). Comunque, al di là della questione della forza probatoria di tali dichiarazioni scritte e della almeno apparente diversificazione della stessa a seconda del momento in cui il rispettivo documento viene prodotto, sta il fatto che la dichiarazione scritta di una persona, idealmente sostitutiva di una testimonianza davanti al giudice, non è ammissibile se il dichiarante è escluso dalla possibilità di testimoniare (Cocchi/Trezzini, TI-CPC, Appendice, n. 54 ad art. 20 LALEF).

 

                                         L’escussa ha prodotto al contraddittorio una dichiarazione di __________, pure suo dipendente (doc. 2). A questo proposito AP 1 sostiene, per la prima volta in sede di appello, che __________ è fratello del genero di __________, direttore di AO 1. Sennonché, questa allegazione è irricevibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre, la prima volta in sede di appello, nuovi fatti, prove ed eccezioni. Né si pone in concreto il problema dell'applicabilità di questa norma a fronte di una caso di impossibilità assoluta a testimoniare, prevista nella forma dell'esclusione dall'art. 228 CPC, dal momento che il preteso rapporto di parentela fra il dichiarante e il direttore della datrice di lavoro è di tale grado da non rientrare nella norma in esame.

 

 

                                   3.   A proposito del doc. F, __________ ha attestato che:

                                         -  gli appunti indicati riguardano la calcolazione pattuita con  __________ per quel che riguarda il mio operato, valida per la determinazione dell’acconto di giugno 2005;

                                         -  sul foglio in questione erano riportate originariamente     soltanto le parti scritte in nero, di proprio pugno da  __________, in mia presenza;

                                         -  lo scritto è stato stilato in occasione di un incontro tenutosi      nel corso del mese di giugno 2005;

                                         -  sia l’importo indicato alla voce stipendio (Fr. 95'500.00) sia il totale (Fr. 120'000.00) non sono stati cancellati da __________ in mia presenza;

                                         -  gli importi riportati, compresa la voce “stipendio” sono quelli discussi in occasione dell’incontro.

                                         -  Durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 il mio      salario percepito ammontava esattamente a Fr. 95'500.00.“

 

                                         Orbene esaminando il doc. F risulta che la prima parte, sui cui sono stati scritte le percentuali della provvigione, la provvigione stessa di fr. 25'000.- e l’importo dello stipendio di fr. 95'000.- è stata scritta con penna nera verosimilmente da __________, direttore di AO 1, il quale ha apposto la sua firma, che appare al di sotto della seconda parte del foglio. La seconda parte del documento, del seguente tenore: “OK Va bene frs. 25'000.-- annui di commissioni + rimborso spese come da contratto 08/03/2001, decorrenza 2001” più la data “20/12/2004”, la menzione “ Per accordo” e la firma “AP 1” è stata invece scritta con penna blu e calligrafia diversa, verosimilmente da AP 1, che vi ha apposto pure la sua firma. L’indicazione del salario di fr. 95'500.- risulta essere stata cancellata da un tratto di penna blu così come l’importo di fr. 120'000.- (stipendio di fr. 95'500.-- + fr. 25'000.-- di provvigione). Orbene, a proposito dello stipendio, cancellato con tratto di penna blu, di fr. 95'500.--, va rilevato che questo corrisponde allo stipendio di __________ di fr. 7'350.-- per 13 mensilità, che risulta dal suo conteggio per giugno 2005 (cfr. doc. 2 e 4), mentre non corrisponde allo stipendio percepito da AP 1 al 20 dicembre 2004 ammontante a fr. 8'500.-- al mese, ossia a fr. 110'500.-- annui, come emerge dallo scritto 20 dicembre 2004, con cui AO 1 ha notificato ad AP 1 l’adeguamento del suo salario per il 2005 da fr. 8'500.-- a fr. 8'800.-- (doc. E). Lo stipendio di fr. 8'500.- percepito da AP 1 fino a dicembre 2004 corrisponde a quanto appare apposto a lato a matita sul doc. F, ossia: “fino al 20.12.04” poi l’importo di “fr. 110'000.-- stip.” e “fr. 6'000.-- spese”. Appare pertanto verosimile che il doc. F sia stato originariamente redatto da __________ nell’ambito di un incontro, forse proprio con __________, per discutere le provvigioni da pagare a quest’ultimo e che l’originale di questo documento sia fors'anche stato consegnato ad AP 1, che nella sua funzione di responsabile amministrativo (cfr. conferma di assunzione doc. A), doveva occuparsi della contabilità. Non sembra invece credibile che il giorno stesso, il 20 dicembre 2004, in cui AO 1 ha notificato a __________ il predetto aumento di stipendio (doc. E), con l’indicazione “le altre condizioni richiamate nel contratto restano immutate”, sia stato allestito a suo favore il doc. F, con cui gli sarebbero state riconosciute provvigioni, ritenuto che il contratto di lavoro doc. A nemmeno le prevedeva.

 

                                         D’altro canto non è il doc. G, relativo ad una “Due diligence” del 2 settembre 2005, in cui viene menzionato “Lettere di incarico e tutti i contratti di lavoro con i dirigenti, incluso gli accordi per benefici aggiuntivi” e indicati, scritti a mano, i nomi “__________, __________, __________, AP 1 e __________”, che possa indurre a considerare il doc. F un riconoscimento nei confronti dell’appellante di una provvigione annua di fr. 25'000.--, atteso che il doc. F è stato allestito, secondo AP 1, precedentemente, ossia il 20 dicembre 2004, mentre nel doc. G non ne viene fatta menzione. In una attestazione 19 gennaio 2007 (doc. 11) l’avv. __________ ha dichiarato in merito al doc. G: “con riferimento al documento allegato alla presente (doc. G), posso confermare che l’aggiunta manoscritta riguarda i nominativi dei dirigenti in essere al momento presso AO 1 senza indicazioni circa eventuali benefici aggiuntivi in natura o in denaro a favore delle persone menzionate”.

 

                                         Per un'ulteriore ragione appare inverosimile che il doc. F sia stato allestito al fine di riconoscere provvigioni a AP 1. Infatti, con scritto 10 marzo 2006 a AO 1 (doc. H), questi così si è espresso: “Con la presente Le chiedo gentilmente di poter sistemare la pendenza contrattuale ancora aperta. Il nostro accordo sottoscritto prevede determinati punti e l’anno scorso (più o meno di questi tempi), avendoglielo chiesto, mi ha confermato che la AO 1 rispettava gli accordi sottoscritti e mi ha anche invitato ad operare e proseguire in tal senso”. In questo scritto l’appellante non fa infatti alcun riferimento alle provvigioni, che egli pretende gli siano state concesse con il documento in esame (doc. F) già il 20 dicembre 2004.

                                         Sulla base di tutte queste considerazioni, ma anche (va pur detto) a dipendenza della mancanza di determinate caratteristiche formali del preteso accordo, altrimenti ossequiata nei rapporti fra le parti, si deve concludere che AO 1 ha fornito elementi più che sufficienti, atti a rendere verosimile che il doc. F non è stato allestito allo scopo di riconoscere al procedente provvigioni per l’importo posto in esecuzione. L’istanza di AP 1 è stata pertanto correttamente respinta dal primo giudice, data l'assenza dall'incarto di un valido riconoscimento di debito.

 

 

                                   4.   L’appello 23 febbraio 2007 di AP 1 va quindi

                                         respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48,

                                         49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 23 febbraio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 fr. 625.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. PA 2, __________                                             - avv. PA 1, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura di __________

 

 

terzi implicati

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 125'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).