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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 27 ottobre/4 dicembre 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 14 marzo 2007 (EF.2007.509), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 290.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 27 marzo 2007 postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto definitivo, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che l'escusso con osservazioni 16 aprile 2007 si oppone all'appello, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27 ottobre/4 dicembre 2006 dell'UE __________, AP 1 ha escusso l'ex marito AO 1 per l'incasso dell'importo di fr. 15'643.– oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2006. Quale titolo di credito ha indicato: “Contributi alimenti arretrati. Sentenza cresciuta in giudicato del 24.06.2005”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante fonda la sua pretesa sulla modifica della sentenza di divorzio 23 giugno 2005 con cui il Pretore __________, ha aumentato a fr. 800.– mensili il contributo alimentare per le figlie __________ (27 aprile 1987) e __________ (6 giugno 1988) da febbraio 2003 e fino alla maggior età o, rispettivamente fino a indipendenza economica (doc. C). Questa decisione è stata confermata dalla Prima camera civile del Tribunale d'appello il 7 luglio 2006 (doc. B). L'istante produce altresì una distinta dei contributi alimentari arretrati rivendicati con l'esecuzione (doc. D e F) e degli estratti bancari (doc. E).
C. All'udienza di contraddittorio 9 marzo 2007, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva dell'istante in quanto le figlie, uniche creditrici delle pretese alimentari, erano già maggiorenni e non avevano mai autorizzato la madre ad agire in tal senso. L'aumento degli alimenti era poi effettivo dal 1° febbraio 2003 e non dal 1° gennaio 2003. In ogni caso, un'analoga istanza di rigetto definitivo era già stata introdotta e ritirata: l'escusso ha pertanto sollevato l'eccezione di cosa giudicata. Difettando della legittimazione attiva poi, l'istante non poteva nemmeno esigere l'incasso delle ripetibili riconosciute nella sentenza di primo e di secondo grado. La procedente ha replicato che il divorzio era stato pronunciato il 22 gennaio 1993 e che allora i contributi erano stati fissati fino alla maggior età, quindi fino ai 20 anni. Ha inoltre prodotto un conteggio dettagliato da cui risultava che, perlomeno, il rigetto avrebbe dovuto essere concesso per fr. 9'600.– oltre interessi, ossia il credito maturato dalle due figlie prima dei 18 anni. L'escusso, confermata la sua tesi, ha evidenziato come il precetto esecutivo fosse stato emesso allorquando le figlie avevano già compiuto i 18 anni, e come il calcolo del credito e degli interessi fosse errato.
D. Con sentenza 14 marzo 2007 il Pretore __________ ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva della madre. La procedura esecutiva era stata promossa il 27 ottobre 2006, quindi dopo la maggior età di __________ e __________, e agli atti mancava il consenso delle figlie a che la madre richiedesse gli alimenti in qualità di loro sostituta processuale.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'istante sostenendo che, indipendentemente dall'età delle figlie, la sentenza pretorile, e di riflesso quella in appello, sono state emesse in suo favore nel senso che hanno condannato l'escusso a versarle il contributo alimentare per le figlie, motivo per cui essa poteva far valere le pretese alimentari a loro favore. L'appellante rimprovera altresì al primo giudice di non essersi espresso in merito alle indennità per ripetibili a lei riconosciute nella procedura di modifica di sentenza di divorzio.
F. Con le sue osservazioni 16 aprile 2007, AO 1 chiede la reiezione dell'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici. Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80; ), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta, Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler, Scheidunsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83° (1987) pag. 253).
2. La decisione di modifica 22 giugno 2005 della sentenza di divorzio 22 gennaio 1993 obbliga il convenuto a pagare per il mantenimento delle due figlie, a far tempo dal 1° febbraio 2003, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ciascuna, fino al raggiungimento della loro maggior età rispettivamente fino a indipendenza economica (doc. C, n. 2.1). Fino alla data indicata il padre era tenuto a un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.- mensili per ogni figlia (compresi gli assegni familiari).
Controversa nella fattispecie è la legittimazione attiva dell'istante a chiedere in giudizio l'incasso di contributi alimentari a favore delle figlie. La maggior età comporta la fine dell'assoggettamento dei figli all'autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC); ciò che, per il detentore di tale autorità, significa fra l'altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e quindi unico creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare dell'autorità parentale -dopo la maggiore età del figlio- ha ancora facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80); la stessa norma di legge stabilisce -d'altra parte- che, per la durata della minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.
3. Al momento della notifica del precetto esecutivo in esame, entrambe le figlie dell'istante erano maggiorenni. In concreto, __________ ha compiuto 18 anni il 27 aprile 2005, mentre __________ il 6 giugno 2006. Da queste diverse date, esse sono diventate singolarmente le uniche titolari del credito per alimenti in loro favore: in particolare, __________ soltanto sarebbe legittimata a procedere all'incasso di eventuali crediti alimentari diventati esigibili dopo il 27 aprile 2005, rispettivamente soltanto__________, relativamente a quelli dovuti dopo il 6 giugno 2006. Limitatamente a tali crediti, la sentenza impugnata merita conferma, in quanto nega alla madre la facoltà di procedere in luogo delle figlie.
4. Diversa la situazione, per quanto attiene i contributi di mantenimento maturati in favore di __________ tra febbraio 2003 e il 27 aprile 2005, rispettivamente __________ tra febbraio 2003 e il 6 giugno 2006. A proposito della possibilità d'incasso di questi crediti da parte del genitore titolare dell'autorità parentale, già s'è detto al considerando 2 (in fine), così che in concreto l'istante -contrariamente all'assunto pretorile- può procedere nei confronti dell'escusso, al di là di ogni considerazione sulla data alla quale l'esecuzione è stata promossa.
5. Mentre l'istanza di rigetto dell'opposizione, relativa al PE __________, indica il credito da incassare in fr. 15'643.- con interessi al 5% dal 26 ottobre 2006, al contraddittorio la procedente ha presentato un conteggio dettagliato (doc. F), da cui si può vedere a pagina 1 come l'importo di fr. 9'600.- dovrebbe essere quello che la qui istante è legittimata ad incassare se si dovesse seguire la tesi di parte convenuta per la quale il diritto dell'istante ad agire per le figlie viene meno al compimento loro dei 18 anni. A tale importo comunque devono essere aggiunti fr. 1'200.- e fr. 1'300.- per ripetibili riconosciuti in sentenza di I e II grado, ecc. L'istante ha per contro omesso di chiedere nuovamente ed esplicitamente la capitalizzazione di interessi, ma postulando comunque genericamente interessi di mora. Questo conteggio non è stato contestato nemmeno a titolo subordinato, salvo per quanto riguarda l'importo richiesto per interessi capitalizzati fino al 30 agosto 2006. Orbene, fatta una breve verifica e accertata la facoltà della madre ad agire come indicato, non v'è nessun motivo per ritenere che il capitale qui indicato non sia il credito per il quale essa chiede il rigetto dell'opposizione a titolo di alimenti dovuti alle figlie sulla base della sentenza di modifica della originaria decisione di divorzio. Sentenza di modifica, confermata dalla Prima Camera civile d'appello che, per tale importo, costituisce pacificamente valido titolo esecutivo.
6. In merito agli interessi di mora di cui è controverso il computo, dev'essere precisato che, secondo la prassi, vale la presunzione che il debitore sia in mora almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di merito. I termini fissati dal giudice per il pagamento di contributi di mantenimento rappresentano scadenze (esigibilità) (Verfalltage), così che il debitore, tenuto a pagamenti mensili, deve interessi di mora del 5% da ogni scadenza mancata. Per il calcolo pratico, si tiene generalmente conto di una scadenza media (Staehelin, op. cit., ad N. 49). In concreto, dal momento che il periodo riferito al mancato pagamento, da parte del padre, dell'aumento stabilito con la sentenza di modifica delle condizioni fissate con il divorzio, si estende dal 1° febbraio 2003 al mese di maggio 2006, appare equo fissare il calcolo degli interessi di mora dal 1° ottobre 2004.
7. Riguardo alle ripetibili delle due cause di merito, basti osservare che la causa di modifica è stata presentata dalla qui istante il 5 febbraio 2003, quando entrambe le figlie erano minorenni, e che entrambe le sentenze -la seconda specificando che AP 1 ha agito in sostituzione processuale delle figlie- hanno riconosciuto alla stessa, vincente nelle due sedi, indennità ripetibili. E' quindi lei che ha titolo per chiederne il pagamento alla controparte, pacifica la crescita in giudicato delle due decisioni e la loro caratteristica di titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, relativamente agli importi di fr. 1'200.-, rispettivamente fr. 1'300.- (in totale fr. 2'500.-).
8. In tal senso, l'appello 27 marzo 2007 di AP 1, __________, va pertanto parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità di primo e di secondo grado, seguono il rispettivo grado di soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamato l'art. 80 LEF; art. 289 cpv. 1 e 296 cpv. 1, 297 cpv. 2 CC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello 27 marzo 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 14 marzo 2007 del Segretario assessore della Pretura __________, vengono riformati come segue:
“1.1. L'istanza 19 febbraio 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'UE __________, è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'100.-, oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2004 su fr. 9'600.- e dal 4 dicembre 2006 su fr. 2'500.-.
1.2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.–, sono a carico della parte istante per fr. 25.–, e per il resto a carico di AO 1, __________; questi rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità parziali.”.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.–, già anticipata dall'appellante, resta suo carico per fr. 70.–, mentre la rimanenza è posta carico di AO 1; questi rifonderà a AP 1 un'indennità parziale di fr. 300.–.
3. Intimazione a:
– AP 1 __________;
–RA 1.
Comunicazione alla Pretura __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'643.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).