Incarto n.
14.2007.37

Lugano

27 settembre 2007

/LS/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 gennaio/20 marzo 2007 da

 

 

AO 1

(rappr. dall' RA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(rappr. dallo RA 1)

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ in via di realizzazione di pegno manuale del 23/24 gennaio 2007 dell'UEF __________;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 20 aprile 2007 (EF.2007.35), ha così deciso:

 

“1.    L'istanza 31gennaio/20 marzo 2007 di AO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

 

1.1.   L'opposizione interposta da AP 1 avverso il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________, è rigettata in via provvisoria in relazione al credito (importo) di fr. 6'753.90 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007.

1.2.   È mantenuta l'opposizione di AP 1 in relazione al diritto di pegno (diritto di ritenzione n. __________ dell'UEF __________).

                 

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AO 1 nella misura di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico di AP 1, la quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 200.– a titolo di indennità ridotta.

 

3.    omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 maggio 2007 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 18'253.90, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

preso atto che il procedente non ha formulato osservazioni;

 

richiamato il decreto presidenziale 8 maggio 2007 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 23/24 gennaio 2007 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso AP 1 “in via di realizzazione di un pegno manuale”, a convalida dell'inventario di ritenzione n. __________ del 22 gennaio 2007, per l'incasso di fr. 18'253.90 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (1) e fr. 164.– di spese (2). Quale titolo di credito ha indicato: “(1) Locazione arretrata esercizio 2006 pigione scaduta dal 07.04.2006 al 31.12.2006 di fr. 16'395.55 – e pigione in corso dal 01.01.2007 al 31.01.2007 di fr. 1'858.35. (2) Spese verbale DR No. __________ del 22.01.2007” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, il 31 gennaio 2007 (rispettivamente il 20 marzo 2007) la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente all'importo di fr. 9'253.90.  

 

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 25 gennaio 2000 con cui AP 1 ha preso in locazione un locale di 68.60 mq, da adibire a negozio, presso il Centro commerciale __________ (doc. B).

 

                                  C.   In merito al processo svoltosi in prima sede, è opportuno premettere che si sono tenute due udienze di contraddittorio. Accertato nel corso della prima di esse -di data 14 marzo 2007- che la procedente non era adeguatamente rappresentata, né con la firma apposta in calce all'istanza, né in sede di udienza, il giudice ha fissato alla stessa parte un termine per presentare una seconda istanza di rigetto che sanasse tale presupposto; ciò che è avvenuto in data 20 marzo 2007. Alla stessa ha fatto seguito un secondo contraddittorio nell'ambito del quale l'escussa si è tra l'altro confermata -senza obiezioni da parte dell'istante- nel proprio riassunto scritto già prodotto nel corso della prima udienza. Al di là di ogni considerazione sulla correttezza del procedere, anche in questa sede si terrà conto indistintamente delle allegazioni delle parti, così come esposte in entrambe le occasioni.

 

                                  D.   L'escussa ha contestato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito in quanto il contratto di locazione era scaduto il 28 febbraio 2005. Ciò posto, ammessa l'occupazione dei locali da parte sua e a riprova della sua buona fede, aveva comunque effettuato dei versamenti alla locatrice che considera anticipi in vista della conclusione di un nuovo contratto. Ritiene inoltre il contratto non correttamente adempiuto da controparte a dipendenza di differenze sorte in merito a spese di propaganda e di gestione del centro commerciale: circostanze che corrisponderebbero a una completa modifica delle condizioni iniziali, tanto da attuare il principio della clausola rebus sic stantibus per dichiararsi non vincolata al contratto oltre la fine di febbraio del 2005. Al contraddittorio del 18 aprile 2007, l'istante ha precisato di procedere solo per le pigioni arretrate e non per l'incasso di spese accessorie e di pubblicità. Dal canto suo l'escussa, ribadito il suo punto di vista, ha addotto di aver effettuato un ulteriore versamento in favore della procedente di fr. 2'500.– (doc. 4).

 

                                  E.   Con la sentenza 20 aprile 2007, il Segretario assessore ha anzitutto accertato non essere oggetto dell'istanza il rigetto dell'opposizione relativamente all'inventario di ritenzione, esulando così dalla procedura il diritto di pegno della locatrice. Per quanto riguarda invece il credito, elementi quali l'utilizzo del locale e il puntuale pagamento della pigione fino all'aprile 2006, indicano che il contratto di locazione era stato tacitamente prorogato oltre il 28 febbraio 2005, potendo essere considerato valido riconoscimento di debito anche per il periodo controverso. Infine, ha deciso di tener conto dell'acconto di fr. 2'500.–, così che ha deciso il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 6'753.90 oltre interessi.

 

                                  F.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1: contesta l'esistenza di un valido titolo di rigetto, rilevando che il contratto di locazione scaduto non era mai stato rinnovato, che i suoi versamenti intendevano solo dimostrare all'istante la disponibilità a un suo eventuale rinnovo ma a condizioni più favorevoli, che quanto rivendicato a titolo di spese era comunque sproporzionato rispetto alle prestazioni offerte dall'istante e che, in definitiva, rispetto alla conclusione del contratto originario, la situazione era del tutto mutata.

 

                                         Alle allegazioni d'appello la procedente non ha formulato osservazioni.

 

 

Considerato

 

 

in diritto                   1.   Il Segretario assessore ha esposto i motivi per cui al diritto di ritenzione sull'inventario -ossia al diritto di pegno- è stata mantenuta l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La questione, mai contestata, esula dalla presente decisione.

 

 

                                   2.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

 

                                   3.   Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Quando un contratto di locazione è stato validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell'opposizione per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 362 seg.).

 

                                         Il locatore può però dimostrare con documenti -o il conduttore ammettere esplicitamente- una riconduzione tacita del contratto ai sensi dell'art. 266 cpv. 2 CO: il contratto consente così di ottenere il rigetto fintanto che il conduttore non avrà reso verosimile di averlo validamente disdetto (Jaques, Incasso delle pigioni e degli affitti in via esecutiva, in: NRCP 2005 pag. 103 segg.). La presunzione legale dell'art. 266 cpv. 2 CO vale se: il termine di scadenza è stato raggiunto, il conduttore ha pacificamente utilizzato l'oggetto locato continuando a versare la pigione pattuita nel contratto e, infine, il locatore ha continuato ad incassarla senza alcuna riserva (Higi, Kommentar zum ZGB, Obligationenrecht, Teilband V 2b, Art. 266-268b, Zurigo 1995, n. 41 ad art. 266 e, a contrario n. 44-49 ad art. 266; SVIT-Kommentar Mietrecht II, Zurigo 1998, n. 13 ad art. 266; Lachat, Le bail a loyer, Losanna 1997, pag. 399).

 

 

                                   4.   In concreto, con il contratto di locazione 25 gennaio 2000 AO 1 ha locato a AP 1 un locale di 68.60 mq ad uso commerciale presso il Centro __________, destinato all'esercizio di un negozio (doc. B). Il rapporto contrattuale, della durata di cinque anni, è iniziato il 1° marzo 2000 per giungere a scadenza il 28 febbraio 2005 (n. 2.1 e 2.3). Nel corso dell'ultimo anno la pigione annuale ammontava a fr. 22'300.– (n. 3.1), pagabili in rate mensili, anticipate, di fr. 1'858.35.

 

                                         L'escussa ha confermato di aver continuato ad occupare i vani locati oltre la scadenza del contratto, avvenuta il 28 febbraio 2005. D'altra parte, con riferimento al periodo 7 aprile - 31 dicembre 2006, oltre a gennaio 2007, pacifico (e comprovato dai rispettivi cedolini di versamento: doc. 2) il versamento da parte sua di complessivi fr. 9'000.– quale acconto sul credito rivendicato e posto in esecuzione, essa non ha contestato -come evidenziato dall'istante- di aver regolarmente corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione dovuti sino ad aprile 2006, quindi per oltre un anno (verbale 18 aprile 2007, pag. 1, replica ad 2 e pag. 2 duplica ). Invano l'escussa tenta di dare un altro significato al suo comportamento: nulla mutano tuttavia le sue allegazioni -senza riscontro- secondo cui si tratterebbe di versamenti avvenuti a titolo di anticipi, rispettivamente di un rapporto precontrattuale in vista di una nuova stipula contrattuale. Ne consegue che la presunzione legale dell'art. 266 cpv. 2 CO, relativamente alla riconduzione tacita, nel caso particolare è valida, dal momento che -conformemente a quanto indicato al considerando precedente- la conduttrice non è riuscita a rendere verosimile di aver validamente disdetto il patto di locazione, protratto a tempo indeterminato.

                                        

                                         In conclusione, il contratto di locazione 25 gennaio 2000 (doc. B), costituisce valido titolo di rigetto per fr. 18'253.90, ossia per la somma delle pigioni maturate dal 7 aprile al 31 dicembre 2006 e nel gennaio 2007, dedotto il versamento di fr. 9'000.-.

 

 

                                   5.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 e seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

 

                                         L'appellante allude genericamente al fatto che il contratto scaduto il 28 febbraio 2005 (e, per quanto qui esposto in precedenza, tacitamente protratto) non sarebbe potuto essere continuato alle stesse condizioni, dal momento che la locatrice non offriva più un'adeguata controprestazione. In altre parole, l'istante avrebbe semmai adempiuto solo parzialmente i propri obblighi, creando fra le parti una situazione talmente diversa da quella iniziale da compromettere la validità della locazione e da escludere -secondo il criterio della buona fede- che dalla conduttrice si potesse pretendere la continuazione di quel contratto. Individua l'inadempienza di controparte in particolare nell'ambito delle spese accessorie e delle spese di pubblicità; sennonché, tali allegazioni dell'appellante -già espresse in prima sede- restano allo stadio di puro parlato, di modo che l'eccezione di parziale inadempienza del contratto da parte della locatrice, a sostegno della pretesa, mancata proroga -come già rilevato dal segretario assessore- non è resa nemmeno verosimile, tanto meno nel senso di rendere non vincolanti gli accordi taciti, seguiti al 28 febbraio 2005, specie invocando (invero impropriamente) la clausola rebus sic stantibus. Irrilevante, già perché irritualmente proposta solo in questa sede (art. 321 CPC), è infine la censura riguardante i bilanci 2004 - 2006 del "__________" che, comunque l'appellante sembra menzionare a titolo abbondanziale, affermando che la loro mancata approvazione da parte dei conduttori potrà essere accertata in procedura separata ecc.

 

 

                                   6.   Ne consegue che, a conferma della sentenza impugnata, l'appello dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 266 CO, 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 3 maggio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:      –RA 1;

                                                                       –RA 2.  

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia di diritto della locazione- di fr. 6'753.90, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).