Incarto n.
14.2007.44

Lugano

6 dicembre 2007

LS/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walzer

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 febbraio 2007 da

 

 

AP 1

(rappr. dall' RA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(rappr. dall' RA 1)

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 24/25 ottobre 2006 dell'UE __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 14 maggio 2007 (EF.2007.512), ha così deciso:

 

“1.   L'istanza è respinta.

 

 2.   La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.

 

3.    omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 23 maggio 2007 postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate spese, tasse e ripetibili;

 

preso atto che l'escusso non ha formulato osservazioni;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 24/25 ottobre 2006 dell'UE __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre interessi al 5% dal 4 novembre 1998, indicando quale titolo di credito: “Prestito di US$ 50'000.– del 27.10.1998”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

                                  B.   L'istante fonda la sua istanza su due documenti: sulla dichiarazione 27 ottobre 1998 dell'escusso con la quale, preso atto che il procedente avrebbe versato sul suo conto n. __________ presso la __________ "per un periodo di tre mesi (fine gennaio 1999)" la somma di US$ 50'000.–, dichiarava di restituirla per la data stabilita (doc. B), e sull'avviso di addebito 4 novembre 1998 di __________ (__________) che attesta il versamento di US$ 50'000.– sul conto indicato (doc. C).

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'escusso si è opposto all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, affermando che il mutuo sarebbe stato erogato a tale ditta __________ e non a lui e che la restituzione della somma (ossia il credito in esecuzione) non era esigibile.

 

                                  D.   Con sentenza del 14 maggio 2007 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione. Pur considerando dato titolo sufficiente per concedere il rigetto dell'opposizione, ha ritenuto determinante il fatto che l'istante non abbia provato con documentazione appropriata il tasso di conversione dollaro/ franco, valido il giorno in cui è stata promossa l'esecuzione.

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli ammette di non avere documentato il tasso di conversione; reputa però che, da quando internet è diventato di facile consultazione per tutti, questo tipo di informazione sia oramai da considerare fatto notorio e quindi, con riferimento all'art. 184 CPC, che non occorra di essere provata.

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 331).

 

 

                                   2.   Nel caso concreto, al di là di ogni considerazione sulla stretta applicazione di questa norma, l'appellante sostiene anzitutto la notorietà del tasso di conversione dollaro statunitense/ franco svizzero che il primo giudice avrebbe omesso di riconoscere. La tesi non trova tuttavia nessun sostegno. Infatti, fatta eccezione per alcuni Cantoni confederati che hanno ritenuto notori non tutti i tassi di conversione, ma almeno quelli relativi a valute estere oggetto di regolare pubblicazione sulla stampa (Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 80 LEF, N. 52), la giurisprudenza di questa Camera -rifacendosi alla dottrina generale in materia di LEF- resta aderente al principio secondo cui il tasso di cambio dev'essere allegato e provato dal creditore (Kofmel Ehrenzeller, in Comm. di Basilea, art. 67 LEF, N. 40; Staehelin, op. cit., ibidem, e art. 82, N. 41; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 1999, art. 67, n. 67). Inoltre, la motivazione di questa scelta appare sostenibile in particolare laddove ricorda che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni (CEF 4 maggio 1995 -inc. 14.1995.83-, 8 agosto 2000 -inc. 14.2000.38- e 5 febbraio 2003 -inc. 14.2002.81).

 

 

                                   3.   Confermata tale soluzione, il vero problema controverso resta quello di sapere se -in assenza di prova su un tasso di conversione- il giudice debba respingere l'istanza anche in assenza di contestazione da parte dell'escusso. Fra gli incombenti del giudice del rigetto si trova l'esame d'ufficio dell'importo del credito posto in esecuzione, nel senso che sia determinato in modo preciso o almeno sia determinabile in base agli atti prodotti dalle parti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Trattandosi di pretese espresse in valuta estera, egli deve verificare che sia portata la prova (che -come detto- incombe al creditore) della regolarità della conversione in franchi svizzeri (conversione imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), sia relativamente al momento determinante per il cambio, sia in merito al tasso di conversione applicato. In mancanza di tale prova, il giudice deve respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF cit. 4 maggio 1995; 8 agosto 2000 e 5 febbraio 2003).

 

                                         Secondo il diritto processuale ticinese, nel caso in cui un fatto debba essere provato (com'è il caso per un tasso di conversione valutaria), è calzante il ricorso all'art. 184 cpv. 2 CPC secondo cui la prova è limitata ai fatti contestati, laddove si presumono ammessi i fatti non chiaramente contestati (art. 170 cpv. 2 CPC). Norme che trovano applicazione nelle cause di merito dove il tasso di conversione proposto dall'attore e rimasto senza contestazione da parte del convenuto è stato ritenuto senz'altro applicabile in quanto elemento fattuale tacitamente ammesso (II CCA 1° ottobre 2003 -inc. 12.2002.119-).

 

                                         Diversa è la situazione in sede di rigetto dell'opposizione, procedura sommaria retta formalmente dalla LALEF e nella sostanza dal diritto federale. E' il diritto federale infatti che impone al giudice tutta una serie di verifiche che deve compiere d'ufficio, segnatamente non solo in caso di contumacia dell'escusso, ma anche in mancanza di contestazione: e fra tali oggetti (come già detto) anche l'idoneità delle prove -prodotte dalla parte procedente- sul tasso di conversione valutaria applicabile nel caso specifico, trattandosi di una componente della necessaria determinazione del credito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Ma non è tutto, infatti a questa considerazione può essere aggiunta una seconda riflessione, ossia che la prova del tasso di conversione occorre al giudice per stabilire una delle tre identità (Gilliéron, op. cit., art. 84, n. 68), ossia quella fra il credito in valuta estera espresso nel titolo esecutivo esibito al giudice dal procedente e il credito in valuta interna oggetto dell'esecuzione e dell'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF 24 febbraio 2000 – inc. 14.1999.130 -). Quindi, anche in assenza di contestazione puntuale, il giudice del rigetto deve esigere dal procedente la prova in questione, potendo respingere l'istanza in caso di mancata prova. Questa conclusione intende precisare la giurisprudenza su questo tema dove -almeno una volta- è stata decisa la reiezione dell'istanza per mancata prova del tasso di cambio, riservato il caso in cui non vi è contestazione (cfr. CEF sentenza cit. 8 agosto 2000).

                                   4.   Nel caso concreto, in cui l'appellante non ha provato il tasso di conversione fra la valuta statunitense espressa nel riconoscimento di debito 27 ottobre 1998 (doc. B) e la valuta svizzera di cui al precetto esecutivo e all'istanza di rigetto dell'opposizione, segnatamente applicabile al giorno in cui è stata chiesta l'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 67; Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, n. 14 ad §16, pag. 104), l'istanza di rigetto dell'opposizione -così come ha deciso il primo giudice- non può essere accolta. L'appello va pertanto respinto con il carico di tassa, spese all'appellante. Non si assegnano indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni.

 

                                     

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 23 maggio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –RA 2;

                                         –RA 1.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 70'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).