Incarto n.
14.2007.53

Lugano

13 novembre 2007/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 marzo 2007 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 5 giugno 2007 (EF.2007.899), ha così deciso:

 

“1.    L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria limitatamente alla somma di fr. 39'359.60 oltre interessi al 5% a far capo dal 01.04.2005.  

        

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.– a titolo di indennità.

 

3.    omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 18 giugno 2007 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che l'istanza sia totalmente accolta e quindi, che l'opposizione sia rigettata per l'importo di fr. 60'000.– oltre interessi, protestate spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

viste le osservazioni 27 luglio 2007 dell'escusso, chiedente la reiezione dell'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'importo di fr. 60'000.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2005, indicando quale titolo di credito: “Convenzione 1° settembre 2004 tra AO 1 e AP 1, §2”. Interposta tempestiva opposizione, il 26 marzo 2007 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                     

 

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sulla convenzione 1° settembre 2004 conclusa, in aggiunta all'accordo sulla sua estromissione dalla successione del padre, con il fratello AO 1 allo scopo di liquidare definitivamente i loro rapporti di dare e avere (doc. A). In particolare, AO 1 ha versato seduta stante al fratello fr. 25'000.–, ha riconosciuto nei confronti dello stesso sei note di credito del valore di fr. 12'500.- cadauna sottoscritte dalla __________, relative a prestazioni alberghiere di ristorazione e/o di cura, ha riconosciuto altre tre note di credito da fr. 5'000.- relative all'asporto di bevande, vini e liquori, ha confermato a AP 1 il beneficio del servizio gratuito di lavanderia (punto 1 lett. a - d) e infine si è riconosciuto debitore nei confronti del medesimo della somma di fr. 60'000.-, pagabile nella misura minima di fr. 1'000.- entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2005, con la precisazione che un ritardo di oltre 2 mesi nel versamento di una rata mensile renderà esigibile l'intero saldo scoperto e che l'intero credito sarebbe stato esigibile nel medesimo termine in caso di vendita delle azioni del __________ (punto 2).

                                        

                                         L'ottenimento delle descritte prestazioni in natura è oggetto di una parallela procedura esecutiva pendente davanti al medesimo giudice (inc. EF.2007.900).

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio 24 maggio 2007 -indetta per la discussione congiunta delle due procedure esecutive- l'escusso ha contestato la validità della convenzione 1° settembre 2004 sostenendo di averla sottoscritta per timore ragionevole giusta l'art. 29 CO. Ha sostenuto inoltre che la pretesa non era nemmeno esigibile visto che l'obbligo di pagamento era sospeso dal 31 gennaio 2007, giorno in cui la perdita del suo posto di lavoro era diventata effettiva, e la vendita della società -dedotti gli oneri ipotecari- non aveva prodotto nessun utile. In ogni caso e del tutto gratuitamente, l'istante ha attinto ampiamente a prestazioni presso l'albergo. AP 1, ha contestato la verosimiglianza delle eccezioni sollevate dall'escusso: la tesi del timore ragionevole non troverebbe riscontro nei documenti agli atti e l'importo di fr. 60'000.– era esigibile ben prima del 31 gennaio 2007.

                                        

 

                                  D.   Con sentenza 5 giugno 2007 il Segretario assessore ha ritenuto la convenzione 1° settembre 2004, valido riconoscimento di debito. Non ha considerato dati i presupposti per ritenere che l'accordo fosse stato sottoscritto dall'escusso -peraltro patrocinato da un legale- per timore ragionevole, mentre la pretesa di fr. 60'000.– era diventata esigibile già il 6 marzo 2005. D'altra parte, l'istante non si era opposto alla proposta di compensazione avanzata dall'escusso e siccome i documenti prodotti indicavano in fr. 20'640.40 le prestazioni di cui egli aveva beneficiato (bibite e pasti presso l'albergo __________), ha rigettato l'opposizione limitatamente all'importo di fr. 39'359.60, ossia alla differenza fra la somma oggetto di esecuzione e il valore delle prestazioni alberghiere godute.

 

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'escusso, oltre a sollevare l'eccezione di compensazione solo in sede di duplica, non aveva specificato a quale delle pretese discusse al contraddittorio intendesse opporla. Di fatto, le prestazioni in natura erano semmai strettamente legate alle note di credito, non al debito di fr. 60'000.–. Contesta di averne ammesso la deducibilità evidenziando comunque come, anche in assenza di contestazione, il convenuto avrebbe dovuto rendere verosimile l'eccezione. E, i documenti agli atti, oltre a non soddisfare questo presupposto, dimostravano che titolare delle pretese poste in compensazione in realtà era la __________ e non l'escusso.

 

 

                                  F.   Con le osservazioni 27 luglio 2007 l'escusso postula la reiezione dell'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto                   1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

 

                                         Quando la validità del titolo di rigetto è subordinata alla mancata realizzazione di una condizione risolutiva, spetta all'escusso che si oppone al rigetto dell'opposizione rendere verosimile la realizzazione della condizione (art. 82 cpv. 2 LEF e Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 37 ad art. 82).

 

 

                                   2.   In concreto è pacifica l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte di AO 1 a favore dell'istante per un l'importo di fr. 60'000.– (doc. A). Giusta la convenzione 1° settembre 2004, l'escusso avrebbe dovuto versare entro il 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2005, un importo minimo di fr. 1'000.–, di modo che al più tardi a gennaio 2010 -e quindi nel termine massimo di 5 anni- la somma dovuta sarebbe stata liquidata. Altresì incontestata è l'esigibilità del credito che il primo giudice ha fissato al 6 marzo 2005, subentrata una volta scaduti due mesi di ritardo, posto come nessuna rata sia mai stata versata. Ogni altro motivo di pretesa inesigibilità del credito, esposto dall'escusso in prima sede, non è riproposto in questa sede.

 

 

                                   3.   Oggetto dell'appello è quindi solo la compensazione operata dal primo giudice, dopo aver riconosciuto in favore dell'escusso un credito di fr. 20'640.40, corrispondente a benefici in natura goduti presso l'albergo __________. Sennonché, a buona ragione, l'appellante definisce "sorprendente" la decisione del segretario assessore di operare tale deduzione dall'importo oggetto dell'esecuzione. Infatti, seguendo le diverse fasi del processo, si rileva anzitutto che la discussione congiunta di due istanze di rigetto dell'opposizione (anch'esse presentate in un unico allegato scritto) ha, in parte almeno, confuso gli argomenti attinenti all'una e all'altra. Devono invece essere distinti il credito di fr. 60'000.-, oggetto del PE n. __________ e relativo al punto 2 della convenzione (doc. B), e il credito di fr. 90'000.-, oggetto del PE n. __________ e relativo al risarcimento per mancato riconoscimento di 6 note di credito di fr. 12'500.- cadauna al portatore e di 3 note di credito di fr. 3'000.- al portatore ecc." (doc. C). In concreto, l'istanza (unica) di rigetto delle due opposizioni, è sistematicamente suddivisa in due parti: i punti 3 e 4 riguardano il primo credito e la prima esecuzione; il punto 5 concerne esplicitamente il "PE __________ (doc. C)". La risposta dell'escusso -sotto forma di riassunto scritto delle allegazioni orali- segue la stessa sistematica dell'istanza, laddove solo al punto "ad 5" l'escusso, dopo aver correttamente introdotto il tema delle note di credito, afferma che controparte ha attinto ampiamente (e del tutto gratuitamente) alle prestazioni del __________, con puntuale riferimento ai doc. 12 - 15. E nello stesso contesto, ossia nel contesto della seconda esecuzione, va collocata l'indicazione complessiva (sub duplica) degli importi corrispondenti a quelle prestazioni, di fronte al rimprovero dell'istante di non averle quantificate. Dovendosene dedurre che il convenuto non ha sollevato nessuna eccezione di compensazione e che il primo giudice ha effettuato la deduzione contestata, confondendo i fatti controversi relativi all'una e all'altra esecuzione. Deve pertanto essere accolta la censura d'appello, in particolare laddove ritiene immotivata le connessione fra la controversa eccezione dell'escusso con la prima esecuzione e non con il PE __________. A dire il vero, non si potrebbe escludere la possibilità di sollevare la compensazione nell'ambito della prima istanza, ma -per quanto testè esposto- così l'escusso non ha operato. E' pertanto inutile l'esame di ogni altro motivo esposto in questa sede per non ammettere la compensazione.

 

 

                                   4.   L'appello 18 giugno 2007 di AP 1, __________, va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la totale soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 120 CO; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'appello 18 giugno 2007 di AP 1, __________, è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 giugno 2007 del Segretario assessore della Pretura __________ vengono riformati come segue:

 

                                         1.    L'istanza 26 marzo 2007 di AP 1, __________, è accolta.

 

                                         1.1.   Di conseguenza l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________, è rigettata in via provvisoria.

 

                                         1.2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 400.– a titolo di indennità.”

                                     

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, fr. 300.– a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –PA 2;

                                         –PA 1. 

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'640.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).