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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 marzo 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'AP 1 al PE n. __________ del 22/23 febbraio 2007 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 22 giugno 2007 (EF.2007.685), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'AP 1 che con atto 4 luglio 2007, in via principale, ne postula l'annullamento e il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo aver considerato le eccezioni sollevate e i documenti prodotti, mentre in via subordinata, chiede di respingere l'istanza di rigetto, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 8 agosto 2007 si oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 6 luglio 2007 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22/23 febbraio 2007 dell'UE __________, AO 1, __________, ha escusso l'AP 1, __________, per l'incasso di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 19 febbraio 2007, indicando quale titolo di credito: “Vaglia cambiario emesso da __________ in data 19.02.2002, avallo apposto da AP 1 sul vaglia cambiario emesso da __________ in data 19.02.2002. Dichiarazione ed autorizzazione 19.02.2002 di __________ e di AP 1”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso da __________, il 19 febbraio 2002 per fr. 200'000.– all'ordine di AO 1, __________, recante quale data di scadenza il 19 febbraio 2007, avallato dall'AP 1 (doc. D, 1° foglio). L'istante ha inoltre prodotto una lettera di autorizzazione 19 febbraio 2002 (doc. D, 2° foglio), sottoscritta da __________ e dall'avallante AP 1, del seguente tenore:
“__________
__________ __________, 19 febbraio 2002
AO 1
__________
__________
Egregi Signori
Con riferimento al credito commerciale plus di 1'000'000 CHF da voi concessoci come da contratto del 19 febbraio 2002, vi alleghiamo, a garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e sottoscritto per avallo dal signor AP 1 privo dell'importo e della data di scadenza.
Con la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario indicando la somma dovuta alla Banca, fino a un massimo di
200'000 CHF (duecentomila franchi svizzeri 00/100)
e la data di scadenza, entro il
19 febbraio 2007
dando sin d'ora per accettate queste aggiunte.
Con i nostri migliori saluti (firma)
__________
(firma)
D'accordo con quanto sopra: L'avallante: AP 1”
Completano i documenti, il contratto di credito commerciale plus 19 febbraio 2002 (doc. C), la disdetta 29 aprile 2004 del limite di credito concesso a __________ (doc. E), l'avviso di scadenza 30 gennaio 2007 del vaglia cambiario (doc. F), i giustificativi degli invii raccomandati agli atti (doc. G) e la procura (doc. B).
C. Citate le parti una prima volta il 6 marzo 2007 per l'udienza dell'11 maggio successivo, il Pretore -accogliendo un'istanza di rinvio dell'istante- con ordinanza 11 maggio ha indetto il contraddittorio per il 22 giugno 2007 alle 11.00. Il giorno precedente, 21 giugno, il convenuto ha comunicato al Pretore di non poter presenziare al contraddittorio, presentando per scritto le sue eccezioni all'istanza cui ha allegato i doc. da 1 a 3. All'udienza la procedente, oltre a confermare la sua richiesta e produrre i propri documenti, ha sottoposto al giudice, per verifica, l'originale del vaglia cambiario e della lettera di autorizzazione.
D. Con la sentenza il Pretore __________, ha accertato l'esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio e ha accolto la richiesta della procedente. Ha invece estromesso dall'incarto lo scritto e i documenti inviati per posta dall'escusso visto che, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF, unica sede per contestare l'istanza, pena la perenzione, sarebbe stata l'udienza di discussione da cui l'escusso è stato assente.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta l'estromissione dall'incarto del proprio scritto e dei documenti trasmessi al giudice prima della discussione, ossia entro il termine di perenzione di cui all'art. 20 cpv. 2 LALEF. Rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo, l'art. 84 cpv. 2 LEF garantendo all'escusso il diritto di essere sentito e di esprimersi per scritto sul rigetto dell'opposizione. Nel merito, le eccezioni da lui sollevate renderebbero privo di efficacia il riconoscimento di debito dell'istante.
F. Con osservazioni 8 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del ricorso con argomenti che, se del caso, saranno ripresi nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. La parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello. Ma dalla ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera, risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 25 giugno 2007 (data del ritiro). Di modo che l'appello 4 luglio 2007 ossequia il termine legale di 10 giorni (doc. 1: copia busta d'intimazione e risultato della ricerca).
2. L'appellante lamenta una lesione degli art. 20 cpv. 2 LALEF e dell'art. 84 cpv. 2 LEF, segnatamente un eccesso di formalismo da parte del primo giudice e la lesione del suo diritto di essere sentito. Ora, il diritto federale stabilisce che, non appena ricevuta la domanda di rigetto, all'escusso è data la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF), mentre è competenza dei singoli Cantoni di stabilire in che forma debba avvenire il contraddittorio, ovvero oralmente o per scritto (Schmidt, Commentaire romand de la LP, Basilea 2005, n. 7 ad art. 84). Il Canton Ticino ha optato in linea di massima per il principio dell'oralità che ha concretizzato all'art. 20 cpv. 2 LALEF, laddove è concesso alle parti di esporre le loro ragioni e le loro domande verbalmente o per iscritto; in quella stessa sede, ossia all'udienza esse devono pure formulare eventuali eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non siano già stati prodotti unitamente all'istanza. Concretamente, per l'escusso questo significa di dover prendere posizione alla domanda di rigetto -se del caso riassunte in un allegato scritto- e produrre i documenti solo in sede di contraddittorio, non prima e non dopo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5, 6 e 8 ad art. 20 LALEF). Conseguendone che l'obbligo di comparsa imposto al debitore che intende far valere le proprie argomentazioni, non consente di rimediare a un'eventuale assenza per mezzo dell'invio al giudice di un memoriale scritto o di documentazione (CCC 16 novembre 2004 [16.2004.112], in: RtiD 117c/I-2005). E questa è appunto l'ottica in cui è stata concepita e adottata la Legge cantonale di applicazione della LEF (Verbali del Gran Consiglio sess. autunnale 96, vol. II. 3, pag. 2371 e 2313 ad art. 20 cpv. 2 LALEF).
3. In concreto, estromettendo dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 e i documenti prodotti dal convenuto, il Pretore non ha affatto leso il diritto di essere sentito del convenuto, né è incorso in un eccesso di formalismo. Peraltro, la prima ordinanza 6 marzo 2007 di citazione delle parti all'udienza di discussione avvertiva le parti che in caso di non comparsa il giudice avrebbe deciso in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF). Ciò nonostante, il giorno precedente il contraddittorio, l'escusso -persona attiva professionalmente quale avvocato e quindi cognita del diritto- non ha chiesto un rinvio motivato dell'udienza, ma si è limitato ad annunciare la sua impossibilità a presenziarvi e ha irritualmente prodotto la sua memoria scritta di difesa.
Né, in concreto, risultano adempiuti i presupposti eccezionali accertati nella sentenza cantonale citata dall'appellante con riferimento a Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea 2005, ad n. 43 ad art. 84. Certo, allora i giudici d'appello hanno ritenuto che il fatto di non considerare il giustificativo di versamento dell'importo posto in esecuzione, fatto pervenire al giudice prima del contraddittorio, avrebbe costituito eccesso di formalismo. Occorre tuttavia precisare che la stessa decisione di quel caso particolare, non solo teneva conto che il documento in questione costituiva la prova certa dell'avvenuto pagamento del debito, ma che quella valutazione veniva presa nell'ottica della cassazione e impregiudicata la piena validità dell'art. 20 cpv. 2 LALEF quanto all'udienza di contraddittorio come unica sede ed occasione per lo scambio delle rispettive allegazioni e per la produzione dei documenti offerti dalle parti (CCC 3 agosto 1999 [16.1999.46] in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., Lugano 2005, m. 51 ad art. 20 LALEF). Ciò posto, non vi sono motivi per annullare la sentenza impugnata per pretesa lesione del diritto dell'appellante di essere sentito in giudizio: egli infatti, pur avendone avuta la possibilità, ha immotivatamente rinunciato a esporre la propria tesi difensiva nella sede processualmente corretta.
4. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 331).
Nella procedura esecutiva ordinaria -non cambiaria- un vaglia cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente, anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti dell'avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO; da ultimo: CEF, 6 luglio 2007 [14.2007.20], consid. 2a con riferimenti). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l'emittente tralascia intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO per rinvio dell'art. 1098 cpv. 2 CO). L'emittente autorizza colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in bianco. La portata dell'autorizzazione a completare viene stabilità tramite un accordo tra l'emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed., Berna 2000, §7 n. 41 e 42 pag. 130 segg.).
5. Nel precetto esecutivo, l'istante ha indicato quale titolo di credito il vaglia cambiario e la lettera di autorizzazione prodotta agli atti (doc. A), mostrati in originale in sede di udienza. Non v'è pertanto dubbio -e nemmeno è contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito cambiario. Il 19 febbraio 2002, __________ con l'avallo dell'escusso, ha emesso un vaglia cambiario in bianco quanto alla data di scadenza e all'importo. Il medesimo giorno essi hanno altresì autorizzato AO 1 a completare questo titolo fino ad un importo massimo di fr. 200'000.– entro il 19 febbraio 2007, giorno della sua scadenza, dando per accettate tali aggiunte.
Dalla lettera di autorizzazione, si evince che il vaglia cambiario è stato emesso a garanzia di un credito commerciale plus di CHF 1'000'000.– (doc. C), disdetto con effetto immediato, chiedendo il suo rimborso entro il 28 maggio 2004 (doc. E). Con avviso di scadenza 30 gennaio 2007 (doc. F), l'istante ha infine chiesto all'escusso, in qualità di avallante, il pagamento del vaglia cambiario completato con l'importo di fr. 200'000.– e con la data di scadenza 19 febbraio 2007. Di modo che, completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, il vaglia cambiario, insieme all'autorizzazione sottoscritta dall'escusso nella sua qualità di avallante il 19 febbraio 2002 al momento della sua emissione, costituiscono un valido riconoscimento di debito.
6. Estromessi dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 dell'escusso e i relativi documenti, l'appellante li produce in questa sede per la prima volta. In quanto documenti nuovi essi sono tuttavia irricevibili giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (art. 22 cpv. 4 LALEF) che vieta, in sede di appello, la possibilità di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni. A titolo aggiuntivo è comunque possibile osservare che -esclusa la possibilità di tener conto di ogni allegazione dell'escusso- questi nemmeno afferma di essere titolare di un credito tale da poter essere validamente opposto in compensazione a quello della banca nei suoi confronti, ossia nel senso di infirmare il riconoscimento di debito della controparte: accennando a un rapporto apparentemente complesso di dare-avere con AO 1, l'escusso si limita infatti ad affermare che chiederà nell'adeguata sede un risarcimento dei danni, indicativamente fissati in fr. 1'200'000.-, dimostrando con i fatti di non essere in grado di rendere attendibile con sufficiente chiarezza l'importo e l'esigibilità di tale sua pretesa.
7. Respingendo l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1, 84 cpv. 2 LEF, 20 cpv. 2 e 4 LALEF, 1096 segg. CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 4 luglio 2007 dell'AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– __________ RA 2 __________;
– __________ RA 1 __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 200'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).