Incarto n.
14.2007.63

Lugano

22 agosto 2007

B/sc/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 18 maggio 2007 presentata da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 10 luglio 2007 ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo

     dal giorno 10 luglio 2007 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 16 luglio 2007 ne postula l’annullamento;

 

lette le osservazioni della parte appellata;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 19 luglio 2007 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'539.-- oltre interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 2 luglio 2007 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Con sentenza 10 luglio 2007 il Segretario assessore della Pretura __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 10 luglio 2007 alle ore 14.00.

 

                                  D.   Con atto d’appello 16 luglio 2007 AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti della creditrice il 28 giugno 2007, producendo copia di una ricevuta postale di tale data relativa al versamento __________ di fr. 1'832.65 a favore di AO 1 (doc. 1). L’appellante rileva di avere pertanto saldato il suo debito anteriormente al termine scadente il 29 giugno 2007, concessogli dalla creditrice per il pagamento.

 

                                  E.   Con le sue osservazioni AO 1 conferma che il debito oggetto dell’esecuzione in esame è stato effettivamente pagato il 28 giugno 2007 e che per una sua svista non ha ritirato la domanda di fallimento.

 

 

Considerato

 

in diritto:                       

                              1.

                                  a)   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                  b)   L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                   2.   L’appello 16 luglio 2007 di AP 1 va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in sede pretorile a carico di AP 1, avendo egli provocato la procedura di fallimento, mentre le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e d’appello sono poste a carico di AO 1, non avendo quest’ultima, a pagamento avvenuto, ritirato tempestivamente la domanda di fallimento (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità, non avendone l’appellante presentato richiesta (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                        

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 LEF

 

 

pronuncia:               I.   L’appello 16 luglio 2007 di AP 1, __________, è accolto.

 

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 10 luglio 2007 pronunciata da__________, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

 

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare

                                              come di rito, è posta a carico di AP 1.

 

                                         3.   Le spese __________ __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1.

 

 

                                  III.   Intimazione:

                                         - AP 1, __________AO 1AO 1AO 1, __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del __________,

                                           __________.    

                      

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

terzi implicati

 

trzi implicati

 

 

erzi implicati

1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                  b)   L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 va annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

 

 

                                   2.   L’appello 11 novembre 2005 di AP 1 va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 174 LEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 11 novembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.

 

                                         “1  .La dichiarazione di fallimento 4 novembre 2005 pronunciata dal Segretario assessore della Pretura di__________, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1 __________, è annullata.

 

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare

                                               come di rito, è posta a carico di AP 1.

 

 

                                         3.   Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

 

                                  III.   Intimazione:

                                         - avv. RA 1, __________;

AO 1, __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio dei registri di __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di __________

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

terzi implicati

 

trzi implicati

 

 

 

ti implicati

Considerato

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

 

 

terzi implicati