Incarto n.
14.2007.8

Lugano

10 maggio 2007/SC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 dicembre 2006 da

 

 

AP 1 

(rappr. dal socio gerente  RA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

(rappr. dall'  RA 2 )

 

tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 5/6 ottobre 2006 dell'UEF __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 7 febbraio 2007 (EF.2006.608), ha così deciso:

 

“1.    L'istanza è respinta.

 

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 360.–, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest'ultima, che inoltre rifonderà alla controparte fr. 400.– di indennità. 

 

3.    omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante con atto 9 febbraio 2007 con cui formula diverse domande;

 

preso atto che l'escusso con osservazioni 16 marzo 2007 si oppone al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

 

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

 

 

                                         che con PE n. __________ del 5/6 ottobre 2006 dell'UEF __________, AP 1, ha escusso AO 1 per l'importo di fr. 40'000.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2006, precetto esecutivo cui il debitore ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che l'istanza di rigetto dell'opposizione, fondata su un preventivo 22 giugno 2006, concernente la costruzione di un muro di confine tra le particelle n. __________ e __________ RFD di __________, per un importo complessivo di fr. 38'021.55, è stata respinta dal Pretore;

 

                                         che nella propria impugnazione -al di là di ogni considerazione sulla validità formale dell'atto- la società procedente mette in evidenza l'esistenza di un contratto relativo all'opera menzionata, ritenendo indifferente il fatto di chiedere il pagamento della mercede anticipatamente alla consegna del lavoro, non essendo sicura "di prenderli dopo";

 

                                         che, quanto alla validità del contatto d'appalto affermato da AP 1, è vero che il preventivo 22 giugno 2006 (doc. A) è stato sottoscritto dall’escusso (egli almeno non lo contesta) e non si può escludere che così facendo volesse esprimere il suo consenso all'esecuzione dell'opera;

 

                                         che -data questa situazione- occorrerebbe valutare la portata giuridica dello scritto 30 giugno 2006 dei committenti alla controparte con cui puntualizzano che il citato muro sarà messo in cantiere dall'impresa che proporrà la migliore esecuzione unitamente al minor prezzo tra quelle che daranno seguito alla nostra richiesta di preventivo (doc. 1);

 

                                         che tuttavia non torna conto tale disamina sull'esistenza del contratto, dal momento che -stesse la tesi dell'appellante- il credito oggetto dell'esecuzione non sarebbe comunque esigibile;

 

                                         che infatti, in virtù dell'art. 372 cpv. 1 CO, il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera, ossia ad opera effettuata e non prima,

                                         che, non avendo le parti pattuito alcunché di diverso riguardo ai termini di pagamento della mercede, l'esigibilità della stessa è determinata dalla norma testé menzionata;

 

                                         che, fosse anche stato versato agli atti un valido contratto d'appalto, esso non potrebbe costituire titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF, dal momento che l'opera -com'è stato eccepito dall'escusso e come peraltro è pacifico in causa- non è stata affatto eseguita (Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 82 LEF, N. 128; CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18], cons. 1b);

 

                                         che, ciò posto, la sentenza impugnata dev'essere confermata, respingendo l'appello, con il carico di tassa di giustizia e di indennità all'appellante.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 9 febbraio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 240.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 350. – a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – AP 1, __________;

                                         – RA 2, __________.

                                        

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).