Incarto n.
14.2008.123

Lugano

23 marzo 2009

/LS/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 agosto 2008 da

 

 

 AP 1 

(rappresentato dalla madre  RA 1 ,   e patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ del 13/20 giugno 2008 dell'UEF __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 27 novembre 2008 (EF.2008.364), ha così deciso:

 

1.   L'istanza è respinta.

 

2.    Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non si assegnano indennità.

 

3.    omissis.”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 9 dicembre 2008 postula l'accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e congrue indennità in prima e in seconda sede;

 

preso atto che con osservazioni 19 gennaio 2009 l'escusso chiede di respingere l'appello, protestate spese, tasse e una congrua indennità;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 13/20 giugno 2008 dell'UEF __________, AP 1 (1° giugno 2005), rappresentato dalla madre RA 1, ha escusso il padre CO 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 9'500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008. Quale titolo di credito ha indicato: “Contributi alimentari arretrati impagati dal 01.06.05 al 31.03.07 (fr. 3'500.– per il 2005; fr. 4'500.– per il 2006; fr. 1'500.– per il 2007)”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

 

 

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sulla convenzione 10 luglio 2005 con cui, attribuita l'autorità parentale alla madre, il padre escusso si è fra l'altro impegnato a versare in via anticipata un contributo alimentare mensile di fr. 500.– fino al 6° anno di età (doc. A). Questo accordo è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale __________, sede __________, con risoluzione n. __________ del 19 luglio 2005 (doc. A, pag. 2). La documentazione si completa di corrispondenza varia intercorsa tra i patrocinatori legali delle parti (doc. B), di un conteggio informativo riguardante le spese mensili fino al 30 aprile 2007 (doc. C), del precetto esecutivo (doc. D) e del verbale d'udienza 14 febbraio 2008 relativo ad un esperimento di conciliazione inteso a modificare la predetta convenzione di mantenimento con effetto al 1° marzo 2008 (doc. E).  

 

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 21 ottobre 2008, l'istante ha confermato la sua domanda. L'escusso vi si è anzitutto opposto in quanto la convenzione omologata dall'autorità tutoria, peraltro priva di un attestato di crescita in giudicato, legittimava semmai il rigetto provvisorio e non quello definitivo. Ha poi chiesto la rettifica dell'importo posto in esecuzione in fr. 9'000.–, cifra questa rivendicata con diffida di pagamento 2 novembre 2007 (doc. 1), evidenziando come il periodo determinante fosse quello da giugno 2005 ad aprile 2007 e non ottobre 2007. Ciò posto, con la madre dell'istante egli aveva concordato che nel corso della vita in comune in luogo del versamento diretto di fr. 500.–, egli avrebbe partecipato per metà a tutte le spese della famiglia, comprese quindi quelle dell'affitto, del vitto e quelle appunto riferite al figlio. Prova ne era il fatto che, per la prima volta a novembre 2007, ossia trascorsi cinque mesi dalla fine della convivenza con la madre, era stato chiesto il pagamento di contributi alimentari arretrati. Contribuendo per metà ai costi della famiglia egli aveva ampiamente coperto la pretesa alimentare di fr. 500.–, di modo che accogliere l'istanza di rigetto significava imporre al lui un doppio onere. Complessivamente l'escusso ha stimato in fr. 12'247.50 la sua partecipazione al mantenimento dell'istante. Riguardo al conteggio doc. C, ha precisato che non considerava il pagamento di fr. 773.– da lui effettuato nel 2006, mentre andava rettificato in fr. 5'376.80 l'importo di fr. 3'500.– che l'istante aveva ritenuto a titolo di versamenti eseguiti nel 2007, di modo che la cifra posta in esecuzione andava perlomeno diminuita di ulteriori fr. 2'649.80 (1'876.80+773). Ad ogni modo però, nella convenzione di mantenimento era stata involontariamente omessa la clausola che ne sanciva la validità solo in caso di vita separata tra i coniugi. L'escusso ha infine rilevato una lesione della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC), poiché la questione dei contributi arretrati non era stata sollevata nel corso della procedura di conciliazione intesa a modificarla. 

 

                                         L'istante, confermata la sua domanda, ha precisato che l'obbligo alimentare dell'escusso non era prescritto e partiva dal 1° giugno 2005, giorno della sua nascita. La convenzione di mantenimento, approvata dalla Commissione tutoria regionale era chiara, vincolante, immediatamente esecutiva, cresciuta in giudicato ed efficace alla stregua di una sentenza giudiziale, motivo per cui legittimava il rigetto definitivo dell'opposizione. Il contributo alimentare cui egli aveva diritto -peraltro inferiore ai minimi previsti dalle tabelle di Zurigo- era da distinguere da quello che erano le spese comuni riconducibili alla convivenza con sua madre. Ciò posto, a prescindere dal pagamento di metà della retta per l'asilo nido, l'escusso aveva fatto fronte al suo obbligo di mantenimento limitandosi a versare con la causale “a favore del figlio” fr. 1'500.– nel corso del 2006 e fr. 3'500.– nel 2007. Per il resto, i giustificativi da lui prodotti riguardavano spese legate alla convivenza con la madre, ma escluse dal contributo alimentare a suo favore.     

                                         Il convenuto ha precisato che l'importo di fr. 9'000.– era calcolato tenendo conto anche del mese di giugno 2005. Da quella cifra bisognava poi dedurre quanto da lui pagato per l'asilo nido, fr. 270.– per 23 mesi ossia complessivi fr. 6'210.–. Avendo pattuito con la madre la sospensione dell'obbligo di pagamento del contributo alimentare per tutta la loro convivenza, ha ribadito di avere assunto la metà di tutte le spese sorte in costanza della loro vita comune, i cui giustificativi erano detenuti dalla madre, a quel tempo, occupatasi di tutte le questioni amministrative legate alla comunione domestica. La convenzione infine non costituiva titolo di rigetto definitivo, mentre il conteggio doc. C non considerava i versamenti di cui ai giustificativi doc. 7 e 8.

 

                                         L'istante -previa autorizzazione del Pretore- si è opposto alla compensazione del contributo alimentare con metà della retta per l'asilo nido pagata dall'escusso, in quanto si trattava di una spesa straordinaria e la durata della frequentazione non era conosciuta. Quest'ultimo ha obiettato che lo stesso conteggio doc. C dava atto della frequentazione, contestando che quella spesa potesse considerarsi straordinaria.   

 

 

                                  D.   Con sentenza 27 novembre 2008 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Egli ha premesso che la questione a sapere se la convenzione omologata dall'autorità tutoria costituisse valido titolo di rigetto definitivo o provvisorio, era controversa. Ad ogni modo, l'escusso non aveva né provato né reso verosimile che la convenzione vincolasse le parti solo in caso di vita separata da madre e figlio, e nemmeno che vi fosse stata una rinuncia tacita o esplicita al pagamento del contributo alimentare. Dal conteggio doc. C risultava che per tutta la convivenza con la madre, l'escusso aveva contribuito in ragione di metà alle spese mensili per la locazione (anche se a detta della madre solo da giugno 2006), l'elettricità, il riscaldamento, l'acqua potabile, il canone radiotelevisivo, la pulizia del camino e la tassa dei rifiuti e che ogni mese aveva versato fr. 270.– quale pagamento di metà della retta per l'asilo nido. Di modo che, egli aveva perlomeno sopportato la metà della quota parte di tutte quelle spese che di fatto rientravano anche nel fabbisogno dell'istante. Dal conteggio doc. C risultava oltretutto che egli si era altresì assunto i costi dell'arredo e della camera da letto di quest'ultimo, come pure dei suoi pannolini e che nel 2006 aveva versato in contanti complessivi fr. 1'500.–. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che l'escusso avesse provato di avere estinto il suo debito di fr. 500.– mensili, tramite pagamento diretto di costi di mantenimento appartenenti al figlio.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'istante. Ribadisce che la convenzione omologata dall'autorità tutoria e accettata dai genitori, costituisce valido titolo di rigetto definitivo. Precisa che la partecipazione per metà alle spese di famiglia sorte durante la convivenza tra l'escusso e sua madre -fatto questo che trova riscontro nel conteggio doc. C- non può essere dedotta dal contributo di mantenimento stabilito a suo favore dalla convenzione. Specifica che l'arretrato per il 2005 ammonta a fr. 3'500.– (500x7mesi), per il 2006 a fr. 4'500.– (500x9mesi: 3 mensilità pagate) e per il 2007 a fr. 1'500.– (500x3mesi: 7 mensilità pagate nei primi 10 mesi dell'anno), che l'obbligo contributivo è valido a prescindere dalla convivenza dei genitori e il costo per l'asilo nido va in aggiunta al contributo alimentare. Trattandosi di rigetto definitivo, l'escusso deve dimostrare il pagamento del suo debito, ciò che in concreto non ha fatto. Errato infine computare le spese per l'arredo della camera da letto e per i pannolini, da considerare alla stregua di regali di importo indefinito. Giustificato, invece, il computo del versamento nel 2006 di fr. 1'500.–, quale ulteriore riprova dell'obbligo contributivo anche durante la vita in comune. Per il resto, dal conteggio doc. C, risulta che la partecipazione della madre al suo mantenimento è stata preponderante rispetto a quella dell'escusso. Conclude sottolineando che senza i giustificativi di pagamento del contributo alimentare, l'istanza di rigetto definitivo deve essere accolta.     

 

                                        

                                  F.   Con le sue osservazioni, l'escusso propone di respingere l'appello con argomenti che, se del caso, saranno ripresi nel seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:                 1.    In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione, solo se è stata omologata dal giudice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 80). Per contro, non trattandosi di un'autorità giudiziaria, la convenzione sui contributi di mantenimento omologata dall'autorità tutoria non consente il rigetto definitivo dell'opposizione e legittima solo quello in via provvisoria (Staehelin, op. cit., 24 ad art. 80, n. 142 ad art. 82; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 24 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 260; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurigo 1980, §104 n. 31; Breitschmid, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, vol. I, 3a ed., Basilea 2006, n. 16 ad art. 289 nondimeno evidenziando la pertinenza e la correttezza dell'opinione contraria sostenuta da: Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, II/1, Friborgo 1987, pag. 399 segg., 401; Hegnauer, Berner Kommentar, II/2/2, 1997, n. 48 ad art. 289; TC VD in JdT 2000 II 121).

 

 

                                  2.    L'appellante evidenzia anzitutto come una convenzione di mantenimento omologata dall'autorità tutoria giustifichi il rigetto definitivo dell'opposizione visto che, laddove i genitori non coniugati raggiungono un'intesa riguardo ai contributi alimentari a favore di un figlio, va a sostituirsi alla decisione del giudice giusta l'art. 134 cpv. 3 CC (appello, n. 1 e 2). L'argomentazione, pur convincente per una parte della dottrina, non può tuttavia essere seguita (sopra, consid. 1), motivo per cui al riguardo l'istanza deve essere respinta. Indipendentemente dal fatto che il procedente abbia postulato il rigetto definitivo dell'opposizione (sopra, consid. A) però, la richiesta va senz'altro esaminata sotto il profilo del rigetto provvisorio dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 39 ad art. 84; Stücheli, op. cit., pag. 126; BSchK 2001 pag. 76). Non vi è in effetti alcuna ragione per ritenere che in questo contesto il diritto di essere sentito dell'escusso sia stato in qualche modo leso. E anzi, in sede di contraddittorio, il convenuto medesimo ha rilevato come la convenzione fosse semmai da considerare quale titolo di rigetto provvisorio (sopra, consid. C; riassunto scritto allegato al verbale, n. 2). Cosciente di ciò, non v'è motivo per ritenere che egli sia stato in qualche modo pregiudicato nella sua difesa.         

 

 

                                   3.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Il riconoscimento di debito può poi risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali e dagli uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di commercio e delle esecuzioni e dei fallimenti) (Cometta, op. cit., pag. 337).

 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

 

                                         Infine, la capacità di essere parte nel processo esecutivo di un figlio minorenne per l'incasso dei contributi di mantenimento, è data con la rappresentanza legale del detentore dell'autorità parentale (Cometta, op. cit., pag. 342).  

 

 

                                  4.    In concreto, è pacifico che sottoscrivendo la convenzione su cui il procedente fonda la sua pretesa l'escusso si è impegnato a versargli dalla nascita al 6° anno di età -e fino al raggiungimento della maggiore età nelle mani della di lui madre- oltre all'assegno per figli, un contributo alimentare mensile anticipato al primo di ogni mese di fr. 500.– (doc. A, n. 2). Altresì chiara poi l'esigibilità di questo contributo alimentare per la durata di 22 mensilità, ossia dal 1° giugno al 31 dicembre 2005 (7mesi), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 (12 mesi) e dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 (3 mesi), periodo per il quale l'istante ha fatto spiccare il precetto esecutivo (doc. D). Di per sé quindi, vi sarebbe senz'altro un valido titolo di rigetto provvisorio per l'importo di complessivi fr. 9'500.– pari alla somma capitale di fr. 11'000.– (500x22mesi) dedotto l'acconto di fr. 1'500.– ammesso dall'istante e versato dall'escusso nel corso del 2006 (doc. C; osservazioni, n. 3 a pag. 5 in mezzo). Non si giustifica per contro di considerare anche l'acconto di fr. 3'500.– (500x7mesi) in quanto riferito al contributo alimentare maturato e pagato dal 1° aprile al 31 ottobre 2007  (doc. C e D; doc. 8 e 9; verbale, pag. 2 ad 5; appello n. 4 pag. 3), lasso di tempo non toccato dalla presente esecuzione.        

 

 

                                  5.    Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

                                    

                                         L'eccezione di estinzione del debito per compensazione -che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha contro il procedente (art. 120 cpv. 2 CO)- deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss. pag. 80 segg. ;Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all'escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, pag. 81).

 

 

                                  6.    Il Pretore ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dall'escusso secondo cui egli aveva estinto il suo debito verso l'istante assumendosi metà delle spese della famiglia durante tutta la convivenza tra i genitori e metà della retta per l'asilo nido. A suo dire, egli aveva dimostrato di avere pagato la metà di spese rientranti nel fabbisogno dell'istante. Inoltre, aveva altresì contribuito con l'acquisto dell'arredo della camera da letto e dei pannolini. Ciò posto, ha ritenuto provata l'estinzione del suo debito.

 

                                  7.    Il ricorrente sostiene che l'obbligo contributivo fissato dalla convenzione sussiste a prescindere dalla convivenza tra i genitori (appello, n. 4). La circostanza non ha tuttavia rilevanza ai fini del presente giudizio. L'interessato omette in effetti di considerare che di fatto il Pretore ha già accertato che agli atti non vi era alcun documento che provi o renda anche solo verosimile l'inefficacia della convenzione in costanza della convivenza tra le parti, precisando che se ciò fosse stato il caso l'autorità tutoria ne avrebbe fatta sicuramente menzione del testo stesso dell'accordo (sentenza impugnata, pag. 2 in mezzo). La censura, è quindi priva di fondamento.

 

 

                                  8.    In appello, l'istante riconferma la partecipazione da parte dell'escusso nella misura del 50% alle spese inerenti l'economia domestica fino al 30 aprile 2007 come esposto al conteggio riassuntivo doc. C (appello, n. 3). Egli contesta però che questi costi possano essere computati sul suo credito alimentare, trattandosi di pretese che l'escusso avrebbe semmai dovuto opporre in compensazione a crediti che egli aveva verso la madre, unica debitrice di eventuali spese pagate a torto nel corso della convivenza (appello, n. 3). Si oppone inoltre alla deduzione dal contributo di mantenimento di fr. 500.– della posta relativa alla retta per l'asilo nido sopportata dall'escusso, in quanto -a suo dire- si tratterebbe di un costo dovuto in aggiunta ad esso (appello, n. 5), così come quello per l'arredo della camera da letto e per i pannolini (appello, n. 7).   

 

                                         a)  II ricorrente contesta che le spese di casa di cui al doc. C possano essere ritenute quale quota parte da conteggiare sul suo contributo di mantenimento, in quanto si tratterebbe di pretese fra i suoi genitori e non fra lui e l'escusso. Tuttavia l'interessato dimentica che il fabbisogno dei figli minorenni -calcolato separatamente da quello del genitore affidatario- è stabilito per consolidata prassi della Prima camera civile del Tribunale d'appello in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del canton Zurigo, adattate di caso in caso (Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, CFPG, Lugano 2002, pag. 12). Ciò posto, secondo le predette raccomandazioni, il costo effettivo dell'alloggio per un figlio unico è stimato in un terzo della spesa reale (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Pertanto, in concreto, a fronte di una pigione reale di fr. 1'000.– (doc. 3) la quota parte effettiva a carico dell'istante (1'000x) e realmente pagata dall'escusso (½) corrisponde perlomeno a fr. 166.65. E, questo, senza tener conto degli altri costi legati all'abitazione (elettricità, riscaldamento, acqua, tassa rifiuti, Billag, spazzacamino, riparazioni varie e tasse, legna da ardere, altro affitto), che per ammissione della stessa controparte (doc. C) sono stati pacificamente ripartiti a metà fra i genitori. In definitiva, pertanto, da questo punto di vista, non v'è motivo per ritenere fondata la censura dell'appellante, che deve pertanto essere disattesa.        

 

                                         Invero, al contraddittorio l'istante ha evidenziato come il suo contributo fosse manifestamente al di sotto dei valori stimati dalla predetta normativa (verbale, pag. 2 ad 1). A titolo abbondanziale, giova però rammentare che l'entità del fabbisogno di un figlio minorenne non va confuso con il contributo alimentare effettivo (Epiney-Colombo, op. cit., pag. 13) commisurato non solo ai bisogni del figlio ma anche alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Si tratta tuttavia di un ambito che esula da quello che è il potere d'esame del giudice del rigetto per il quale -come si è visto- determinante rimane solo il fatto che a fronte di un contributo di mantenimento fissato in fr. 500.–, l'escusso ha effettivamente partecipato alla quota parte dell'alloggio a carico dell'istante, costi accessori esclusi, perlomeno nella misura di fr. 166.65 mensili.    

 

                                         b)  L'appellante contesta che, per il periodo contributivo cui è riferita l'esecuzione in oggetto, quanto versato dall'escusso a titolo di retta per l'asilo nido ossia fr. 270.– mensili, possa essere considerato quale parziale estinzione del suo credito alimentare. A suo dire, in effetti si tratterebbe di una spesa supplementare all'importo mensile dovutogli di fr. 500.–. Ma, invano. Di per sé in effetti l'onere dovuto al collocamento di un figlio presso una struttura di accoglimento quale l'asilo nido, dettato dal fatto che il genitore affidatario svolge un'attività lucrativa, rientra in quello che è il suo fabbisogno (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in basso). Oltretutto, nemmeno risulta che la posta relativa alla frequenza dell'asilo nido possa essere intesa quale spesa straordinaria giusta la casistica indicata alla clausola n. 3 della convenzione di mantenimento (doc. A, n. 3). Di modo che, anche al riguardo, l'appello deve quindi essere respinto.  

 

                                         c)  In definitiva, l'eccezione dell'escusso che ha sostenuto di avere già estinto la pretesa dell'istante nella misura in cui ha contribuito a pagare la metà della quota parte di locazione destinata all'istante (riassunto scritto allegato al verbale, n. 1), la metà delle spese dell'economia domestica e di quelle dovute per il figlio (riassunto scritto allegato al verbale, n. 1 e 5; verbale, pag. 3 e 4), può ben ritenersi verosimile. Anzi, per quel che ne è della partecipazione al costo della quota parte per l'alloggio (fr. 166.65) e per l'asilo nido (fr. 270.–), spese effettive che di fatto rientrano nel fabbisogno dell'istante, l'eccezione risulterebbe finanche dimostrata. Ciò posto, a fronte di un saldo mensile ancora scoperto di fr. 63.35 (500./.166.65./.270), considerata la quota parte dei costi aggiuntivi per l'abitazione che non sono stati computati nell'alloggio e delle spese per l'arredo della camera da letto e dei pannolini che ha pacificamente sostenuto l'escusso, ad un esame limitato alla verosimiglianza il credito alimentare dell'istante può ben ritenersi estinto. Da questo punto di vista pertanto, la valutazione del Pretore appare tutto sommato opportuna ed equa e merita di essere confermata anche in questa sede. Per il resto, giova ricordare che se da un certo punto di vista gli argomenti sollevati dall'istante potrebbero finanche ritenersi condivisibili, sembrerebbe si attengano più ad un esame di merito che non a quello di una causa di rigetto.         

 

 

                                   9.    La sentenza impugnata deve per finire essere confermata con conseguente reiezione dell'appello. Tassa di giustizia e indennità segue la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).   

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 80 e 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

 

 

 

pronuncia:              1.    L'appello è respinto.

 

 

                                   2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.–, anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–.

 

 

 

 

                                  3.    Intimazione a:

                                         – ;

                                         – __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 9'500.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).