Incarto n.
14.2008.44

Lugano

4 settembre 2008

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 31 marzo 2008 presentata da

 

 

AO 1

 

 

Contro

 

 

AP 1 __________

 

 

 

 

 

 

sulla quale istanza la Pretora del Distretto di __________, con sentenza 16 maggio 2008 ha così deciso:

 

“1.    È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 19 maggio 2008 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 22 maggio 2008 ne postula l’annullamento;

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 27/28 maggio 2008 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

 

In fatto:

 

                                   A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'294.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

 

B.  All’udienza di contraddittorio del 30 aprile 2008 nessuno è comparso.

 

C.   Con sentenza 16 maggio 2008 la Pretora del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 19 maggio alle ore 14.00.

 

                                   D.  Con l’appello AP 1 chiede l’annullamento del fallimento, sostenendo che l’Ufficio fallimenti gli ha comunicato telefonicamente la decisione di fallimento, mentre la decisione non gli era ancora stata notificata al suo domicilio in via __________. L’appellante sostiene poi di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 23 maggio 2008 __________, relativa al versamento di fr. 1'628.30 a saldo dell’esecuzione n. __________. Inoltre asserisce di avere un lavoro sicuro, per cui può far fronte ai suoi debiti.                                 

 

 

Considerato

 

In diritto:

 

                                   1.

                                     

                                  a)   Secondo l’art. 120 cpv. 1 e 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario. La consegna avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività. In diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC).

 

                                  b)   Dal Registro di commercio risulta che AP 1 è titolare della ditta individuale T__________ S__________ di AP 1 con indirizzo in via __________. Dalla ricerca postale risulta che nel caso di specie l’invio postale raccomandato n. 98.00.690001.01938896, contenente la decisione di fallimento 16 maggio 2008, è stato distribuito allo sportello della Posta di __________ il 23 maggio 2008, per cui la consegna è avvenuta correttamente, ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CPC, nel luogo dove l’appellante svolge la sua attività.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   Dalla ricevuta 23 maggio 2008 __________ risulta che l’appellante ha versato fr. 1'628.30 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il  presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che riguarda il requisito della solvibilità si rileva che dall’estratto delle esecuzioni al 1. settembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 53 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 112'263.60. Determinante è che il 28 settembre 2007 rispettivamente il 25 gennaio 2008 in due procedure esecutive, promosse per importi non molto elevati, sono state emesse le comminatorie di fallimento, il che porta a concludere che l’appellante non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. Inoltre nel periodo dall’11 gennaio 2005 al 28 aprile 2008 sono stati emessi a suo carico 27 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 20'829.70. Queste considerazioni portano  a concludere che il presupposto della solvibilità non è stato reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

                                                                               

 

                                   3.   L'appello va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

                                        

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, __________, a far tempo da

 

                                         mercoledì 10 settembre 2008 alle ore 10.00.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - AP 1, __________;

                                         - AO 1, __________  

                                         - Ufficio __________

                                         - Ufficio del Registro fondiario del __________

                                          Comunicazione alla Pretura del __________terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF)

 

implicati

 

terzi implicati

 

terzi implicati