Incarto n.
14.2008.47

Lugano

3 luglio 2008/B/fp/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Ermotti e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 9 aprile 2008 presentata da

 

 

 

 

AO 1

patr. dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

 

 

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 30 maggio 2008 ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì

     2 giugno 2008 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

12 giugno 2008 ne postula l’annullamento;

 

lette le osservazioni 1. luglio 2008 della parte appellata;

 

preso atto che con ordinanza presidenziale 16 giugno 2008 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

 

In fatto:

 

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. ____________________ AO 1 (in seguito: AO 1) ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 5'500.--.

 

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 14 maggio 2008 il convenuto non è comparso.

 

 

C.    Con sentenza 30 maggio 2008 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 2 giugno 2008 alle ore 14.00.

 

 

                                  D.   Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta 12 giugno 2008 __________ relativa al pagamento di fr. 6'056.40 a saldo dell’esecuzione n. 1271918 promossa da AO 1 (doc. A).  

 

 

 

Considerato

 

 

In diritto:

 

                               1.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)     il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)     l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)     il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   Dalla ricevuta __________ (doc. A__________ emerge che, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, AP 1 ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’appellata. Di conseguenza va ritenuto adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.   

                                         Per quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________ al 2 luglio 2008 risultano, nei confronti dell’appellante, tre ulteriori procedure esecutive. Queste procedure si trovano tuttavia allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura gli importi posti in esecuzione non sono ancora stati accertati. Orbene, avendo l’appellante dimostrato di essere stato in grado di saldare l’esecuzione in oggetto, va ritenuto che ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.

 

 

                                   2.   L'appello 12 giugno 2008 di AP 1 va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

 

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è accolto.

                                     

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 2 giugno 2008 pronunciata dalla Pretore del __________ inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, è annullata.

                                          

                                         2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.

 

                                          3. Le spese __________ __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

                                        

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

 

 

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - AP 1, __________;

                                         - avv. PA 1, __________;

                                         - Ufficio __________, Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di __________;

                                         - Ufficio __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

terzi implicati

 

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