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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 aprile 2008 presentata da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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sulla quale istanza la Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 18 giugno 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì
18 giugno 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
27 giugno 2008 ne postula l’annullamento;
lette le osservazioni 21 luglio 2008 della parte appellata;
preso atto che con ordinanza presidenziale 30 giugno/1. luglio 2008 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 13'500.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 2009 il convenuto non è comparso.
C. Con sentenza 18 giugno 2008 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito in oggetto, producendo una ricevuta postale 10 giugno 2008 relativa al versamento di fr. 15'945.20 a favore di AO 1 (doc. A) e un estratto dell’UE di Lugano delle sue esecuzioni al 24 giugno 2008 (doc. B), da cui risulta che il PE in esame al 13 giugno 2008 è stato completamente pagato.
Considerato
In diritto
1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.
2.L’appello va pertanto accolto.
La tassa di giustizia in ambedue le sedi e l’indennità d’appello sono poste a carico dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia
I. L’appello è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 18 giugno 2008 pronunciata
dalla Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5,
inc. EF.2008.1054, nei confronti di AP 1,__________,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,
già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1,
il quale rifonderà a AO 1 fr. 200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).