Incarto n.
14.2008.70

Lugano

13 agosto 2008

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Ermotti

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 4 giugno 2008 presentata da

 

 

AO 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

patr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

 

sulla quale istante il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza

3 luglio 2008 ha così deciso:

 

“1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, __________, a far tempo

     dal giorno 3 luglio 2008 alle ore 14.00.

 

 2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

15 luglio 2008 ne postula l’annullamento

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

rilevato che con ordinanza presidenziale 21 luglio 2008 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

In fatto

A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 2'470.20 oltre interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 30 giugno 2008 l’istante ha confermato la sua richiesta mentre la convenuta ne ha preso atto.

 

C.    Con sentenza 3 luglio 2008 il Segretario assessore

                                    della Pretura del Distretto di Bellinzona, statuendo ex art. 34 cpv. 1 LOG in sostituzione del Pretore, assente, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

 

D.    Con l’appello AP 1 asserisce di volere saldare i propri debiti.

 

Considerato

 

In diritto                     1.  

                                  a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

                                  b)   L’appellante non ha provato di avere estinto il debito oggetto dell’esecuzione in esame (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questa autorità l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto la creditrice non ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF),  per cui non risultando adempiuto alcuno dei  presupposti previsti all’art. 174 cpv. 2 n. 1 - 3 LEF, il fallimento non può essere annullato.

                                         In via abbondanziale va osservato che, per quel che concerne il requisito della solvibilità, dall’estratto delle esecuzioni dell’UEF di Bellinzona al 5 agosto 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 18 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 127’744.60. Determinante è  che nel corso di quest’anno per un’esecuzione è stato emesso l’avviso di pignoramento, per un’altra procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento mentre per un’ulteriore esecuzione, di importo elevato,  il 28 luglio 2008 è stata presentata la domanda di proseguimento, il che porta a concludere che l’appellante non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. In base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non sarebbe reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

                                                                               

 

                                   2.   L'appello va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

                                        

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

 

pronuncia:              1.   L'appello  è respinto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

 

                                         giovedi 14 agosto 2008 alle ore 10.00

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         -

                                         -                                      

                                         -

                                         -

                                         -;

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

                                     

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art.  72 e segg. LTF).