Incarto n.
14.2008.77

Lugano

10 novembre 2008

FP/sl/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2007.3259) promossa con opposizione 23 novembre 2007 da

 

 

 

AP 1

(patrocinata dall’ PA 1)

 

 

 

contro

 

 

 

 

il sequestro 7 novembre 2007 (inc. EF. 3027 ) richiesto nei confronti di __________ con istanza 6 novembre 2007 dalla

 

AO 1,

(patrocinata dallo PA 2)

 

in cui il Pretore __________, con decisione 13 agosto 2008 non ha ammesso l’opposizione e, di conseguenza, ha confermato il sequestro;

 

appellante AP 1 con atto del 19 agosto 2008, con cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’opposizione e di annullare il sequestro, protestate tasse, spese e indennità di entrambe le sedi;

 

viste le osservazioni 22 settembre 2008 con cui la AO 1 chiede la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e indennità;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con decreto del 7 novembre 2007, il Pretore __________, accogliendo l’istanza di sequestro presentata il 6 novembre 2007 dalla AO 1 sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.2 e 4 LEF nei confronti di __________, __________, ha decretato il sequestro:

 

                                 “ 1.   presso __________

 

                                1.1.   tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassetta di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a __________.

 

                                 1.2   tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________.

 

                                 1.3   tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate alla società __________, __________, segnatamente ma non solo:

                                         a) conto n. __________

                                         b) conto n. __________

                                         in quanto averi appartenenti in realtà a __________.

 

                                   2.   presso __________:

 

                                 2.1   tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o contestate a __________.

 

                                 2.2   tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________.

 

                                         Il tutto fino a concorrenze di fr. 175'330'868.- pari a € 105'553'000.- , oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2007.

 

                                         La sequestrante ha in buona sostanza fondato la propria richiesta dipartendosi dall’ordinanza datata 20 dicembre 2006 (act. A), con la quale il Tribunale di __________ ha decretato il sequestro conservativo fino a concorrenza di € 380'000'000.- sui beni di

                                         proprietà di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________, fino a concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito

                                         __________; dall’ordinanza datata 23 giugno 2007 (act. B), con la quale il Tribunale di __________ ha respinto il ricorso dei coniugi __________, confermando quindi il suddetto decreto, passato in giudicato, con conseguente sua immediata esecutività, come attestato dal parere legale sub act. Bbis.

 

                                         Ricordato che il 15 febbraio 2007 la __________. con sede a __________ ha inoltrato l’azione giudiziaria civile di merito davanti al Tribunale di __________, che ha fissato l’udienza di discus-

                                         sione per il giorno 11 novembre 2007 (act. C), la sequestrante ha puntualizzato che benché i sequestri siano stati effettuati a favore di crediti vantati da parte della __________, l’istanza di sequestro è stata presentata dalla AO 1 in virtù del conferimento di azienda e della fusione del 26 e 27 giugno 2007.

 

                                         Secondo la stessa sequestrante, il credito a suo favore scaturirebbe dalla condotta tenuta da parte di __________, che le avrebbe causato un ingente danno. La banca sarebbe quindi titolare di un credito nei suoi confronti e nei confronti dei suoi condebitori solidali, per la restituzione di averi patrimoniali nonché per il risarcimento del danno cagionato mediante atti illeciti e per indebito arricchimento. La condotta che avrebbe dato origine all’obbligo di restituzione e all’obbligo di risarcimento da parte di __________ e dei condebitori solidali sarebbe – sempre secondo la sequestrante – ampiamente descritta e comprovata negli atti del procedimento penale italiano e del procedimento rogatoriale svizzero e, in parte, riconosciuta nei verbali di interrogatorio del debitore. L’ammontare del danno e, quindi, del relativo credito, ammontante in € 380'000'000.-, sarebbe già stato riconosciuto mediante le citate ordinanze emanate dal Tribunale civile di __________, immediatamente esecutive per legge. Sarebbero quindi date, secondo la sequestrante, le cause di sequestro di cui all’art. 271 n. 1 cpv. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore, decisione esecutiva straniera) e dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento dei beni da parte del debitore), in quanto per anni questi, unitamente ai condebitori solidali, avrebbe organizzato, fuori dal territorio italiano, strutture societarie complesse al fine di occultare il provento delle loro condotte illecite. L’oggetto del sequestro sarebbero in definitiva i conti intestati fiduciariamente a terzi, ma di cui il debitore sarebbe l’avente diritto economico. Tali beni sarebbero sequestrabili nella fattispecie, poiché il rapporti fiduciari sarebbero stati istituiti allo scopo di ostacolare l’esercizio dei diritti dei creditori.

 

                                  B.   In occasione dell’udienza di discussione del 28 febbraio 2008, resasi necessaria a seguito dell’opposizione al sequestro presentata il 23 novembre 2007 da AP 1, moglie di __________, la opponente ha confermato la propria opposizione asserendo anzitutto che, contrariamente a quanto indicato dalla sequestrante, non esiste alcuna sentenza o decisione che attesti i crediti vantati, che quindi non possono che venire contestati, dato che le ordinanze del Tribunale civile di __________ (act. A e B) sono semplici ordinanze per sequestro conservativo, giuridicamente identiche al decreto di sequestro 7 novembre 2007, che non sanciscono alcuna pretesa della banca.  Essa ha dipoi sostenuto di essere del tutto estranea a ogni ipotesi di illecito penale o civile, come a ogni ipotesi di arricchimento, sicché non è debitrice o condebitrice nei confronti della sequestrante. Con il che, sempre a giudizio dell’opponente, il sequestro non potrà estendersi alla quota del patrimonio comune ai coniugi __________ che è di pertinenza della moglie. Premesso che la sequestrante fonda le sue richieste sulle citate ordinanze che autorizzano a eseguire sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di proprietà personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi __________, omettendo tuttavia di adeguare il suo petitum al fatto che la stessa ordinanza limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito “, che la metà dei beni comuni di pertinenza dell’opponente non può perciò essere aggredita, come pure premesso che la sequestrante reitera nell’ignorare tale situazione, aggredendo anche le quote di pertinenza della moglie del debitore, l’opponente ha quindi asserito di avere, con atto di citazione notificato al marito e alla sequestrante, chiesto in data 4 aprile 2007 di procedere allo scioglimento della comunione ordinaria fra i coniugi e di disporre la divisione dei beni (act. 3). La memoria istruttoria del 25 ottobre 2007, essa ha spiegato, parimenti notificata al marito e alla controparte, concerne pure alcuni conti esteri sottoposti anche essi alla disciplina della normativa italiana, che deve trovare rispetto anche nel presente contesto. Dove i coniugi hanno scelto la comunione legale, ha proseguito l’opponente, stando al diritto italiano, tutti i beni loro intestati, dopo la contrazione del matrimonio e prima della decisione di sciogliere la comunione, si intendono comuni anche se l’intestazione del bene immobile o dei conti correnti o dei depositi è fatta al nome di uno solo di essi. I coniugi __________, sempre stando alla opponente, hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del 4 luglio 2006 hanno optato per la separazione dei beni (act. 5). Con il che tutti i rapporti giuridici aperti tra febbraio 1982 al 4 luglio 2006, anche a nome di uno solo dei coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere comuni all’altro, circostanza di cui ne ha dato atto la stessa sequestrante, come risulta dal plico act. 9 e dagli act. 10 e 11 relativi a sequestri intentati in Italia. In ogni modo, ha fatto presente la opponente, non vi sono nemmeno beni da seque-strare nei luoghi indicati nel decreto di sequestro, il conto __________ essendo stato estinto il 4 aprile 2006 su richiesta della sequestrante, che ha ottenuto il rientro dei fondi in Italia a favore di una conto “specchio” nel frattempo aperto presso la __________, gestito dall’autorità italiana, con l’avallo del Ministero pubblico ticinese, circostanza peraltro nota alla sequestrante, che fin dall’aprile 2006 sapeva che il conto in questione era stato estinto, fatti salvi i diritti dell’opponente sulla quota parte di sua spettanza; diritti che non possono essere frustrati con la nuova iniziativa giudiziaria avversaria. Quanto al conto no. __________ presso la __________, secondo l’opponente, esso non è mai stato utilizzato e risulta estinto fin dal giugno 2004, con il che non vi sono beni da sequestrare nemmeno al riguardo. Il conto no. __________ presso la stessa __________, ha dipoi rilevato l’opponente, risulta estinto fin dall’aprile 2004, quando gli averi sono stati trasferiti al conto no. __________; conto quest’ultimo che non è però stato acceso presso quell’istituto di credito, sicché ancora una volta non vi sono beni da sequestrare in questo contesto nel __________. Del resto, secondo la stessa opponente, questi fondi sono comunque destinati a essere accreditati al conto “specchio” presso __________ di __________ sotto la gestione della Magistratura inquirente (act. 12). La sequestrante, ha concluso l’opponente, non ha poi minimamente reso verosimile la presenza di altri valori appartenenti a __________ che possano essere colpiti da sequestro secondo i dettami della LEF. Ciò che non poteva essere diversamente, visto che non ve ne sono. L’ampia formulazione dell’istanza di sequestro, ripresa nel relativo decreto pretorile, non regge alla critica che trattasi in realtà di un illegittimo Sucharrest. Quanto alla causa del sequestro, secondo l‘opponente, non entra iin considerazione quella del trafugamento di beni ippotizzata dalla controparte, per tacere del fatto che contro __________ non esiste alcuna ipotesi di reato per il titolo di riciclaggio, il corrispondente capo di accusa contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio prodotta dalla controparte (act. P annesso all’istanza di sequestro) riguardando infatti altre persone.

 

                                         In replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.

 

                                  C.   Con sentenza del 13 agosto 2008 il Pretore __________, non ha ammesso l’opposizione al sequestro. Ricordato che all’udienza di discussione la opponente, al fine di provare l’assenza di beni da porre sotto sequestro, ha prodotto due richieste di edizione dalla __________, rispettivamente da __________ di tutti i documenti relativi a relazioni bancarie riconducibili a __________ e che tali istanze sono state respinte a verbale in quanto incompatibili con i principi di celerità che informano la procedura sommaria, il primo giudice ha rilevato che secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un mezzo di impugnazione – tale è l’opposizione al sequestro - è l’esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso. In altri termini, ha fatto presente lo stesso giudice, la legittimazione per ricorrere, che costituisce un presupposto processuale, va distinta dalla legittimazione attiva (“Sachlegitimation”), la quale è questione di merito. L’assenza d’interesse a ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso, mentre l’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua reiezione. Orbene, ha osservato il Pretore, l’esigenza di un interesse vale anche per l’opposizione al sequestro, ritenuto del resto che l’art. 278 cpv. 1 LEF precisa che l’opponente deve essere toccato nei suoi diritti. Ciò posto, egli ha puntualizzato, visto che l’istituto dell’opposizione al sequestro è a disposizione, oltre naturalmente del debitore destinatario del sequestro, anche di chi è toccato nei propri diritti. colui che non è pregiudicato nei propri interessi da un sequestro, poiché la misura non ha colpito suoi diritti patrimoniali, non è legittimato a interporre opposizione ex art. 278 LEF. Nel caso in esame, secondo il giudice,  l’opponente non solo non ha reso verosimile e nemmeno allegato di essere lesa nei propri interessi dal sequestro, ma essa medesima ha asserito come non vi siano beni da sequestrare, quindi nemmeno beni di sua proprietà, i conti bancari in questione essendo già stati estinti. In queste condizioni, egli ha concluso, l’opposizione al sequestro va quindi respinta in quanto irricevibile e il sequestro confermato.

 

                                  D.   Con appello del 19 agosto 2008  AP 1 chiede di ammettere l’opposizione e di annullare pertanto il sequestro decretato dal Pretore __________ il 7 novembre 2007 nei confronti di __________ su istanza della AO 1. Contesta - in estrema sintesi - di non avere allegato, rispettivamente di non avere reso verosimile di essere lesa nei propri interessi dal sequestro e ritenendo del resto soddisfatte le condizioni per opporsi al citato provvedimento.

 

                                  E.   Delle osservazioni 22 settembre 2008 – inutilmente prolisse - della AO 1 si dirà, se necessario, nel seguito. 

 

 

Considerando

 

 

in diritto

                                   1.   Secondo l’art. 278 cpv. 1 LEF, è legittimato ad opporsi al sequestro concesso dal giudice ai sensi degli art. 271 -272 LEF chi è toccato nei suoi diritti dal provvedimento. La legittimazione all’opposizione al sequestro costituisce presupposto processa-  le, ritenuto che il mancato adempimento di questa condizione comporta l’inammissibilità dell’opposizione (Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, voll. III, n. 20 ad art. 278). Legittimato ad avvalersi del citato istituto è anzitutto il debitore destinatario del provvedimento. A differenza del previgente art. 279 LEF, che riconosceva solo al debitore la facoltà di opporsi al sequestro, l’attuale normativa riconosce tale diritto anche al terzo, che fa valere diritti propri, come quello di proprietà e di pegno, sui beni colpiti dal sequestro (CR-LP-  Stoffel/Chabloz, art. 278 n. 16; Reiser, op. cit., n. 17 ad art. 278). In tutti i casi, il terzo opponente deve avere un interesse degno di protezione pertinente nel quadro del sequestro, ossia – in altri termini- deve invocare un pregiudizio qualificato (CR-LP- Stoffel/ChabLoz, art. 278 n. 16 con riferimento). Il fatto poi che la decisione definitiva sui diritti dei terzi cade nell’ambito della procedura di rivendicazione ex art. 106 segg. LEF non è di impedimento all’opposizione al sequestro da parte di terzi (Reiser, op. cit. loc. cit). Quanto ai motivi  di opposizione, la legge non differenzia tra debitore colpito dal sequestro e terzo toccato dal medesimo provvedimento (Reiser, op. cit. 27).

 

 

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi chinato sugli aspetti di merito dell’opposizione al sequestro, segnatamente di essersi limitato a un esame sommario della sua legitimazione e del suo interesse a ricorrere contro il sequestro bancario. Il pronunciato pretorile, assevera l’appellante, procede da una errata lettura degli atti processuali presentati dall’opponente, nella misura in cui giunge alla conclusione, assolutamente errata, che la stessa opponente non avrebbe allegato e/o reso verosimile di essere lesa nei propri interessi dal sequestro. Giacché, essa rileva, non va trascurato che i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del 4 luglio 2006 hanno optato per la separazione dei beni(act. 5), di modo che, in base al codice civile italiano (art. 159 ss.), applicabile anche in Svizzera e nel presente contesto in ragione degli art. 52-54 LDIP, tutti i rapporti giuridici aperti tra febbraio 1982 fino al 4 luglio 2006, anche a nome di uno solo dei coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere comuni all’altro e, quindi, si devono intendere comuni non solo i beni immobili acquistati, anche se intestati a un solo di essi, ma ugualmente devono intendersi comuni tutti i conti correnti, conti in deposito o depositi titoli, cassette di sicurezza ovunque aperti, in Italia e all’estero, a nome comune o a nome di uno solo di essi o comunque riconducibili anche a uno solo di essi. Non a caso, prosegue l’appellante, la stessa ordinanza del Tribunale di __________ del 20 dicembre 2006 (act. A), posta alla base del sequestro, che autorizza la Banca ad eseguire sequestro conservativo in Italia sui beni mobili ed immobili di proprietà personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________, limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito” (act. A). La controparte, sempre secondo l’appellante, ignora la normativa italiana, benché applicabile alla fattispecie, come pure la decisione citata, tentando di aggredire anche gli eventuali beni ed averi di spettanza dell’opponente. E’ quindi pacifico che l’appellante risulti toccata dal provvedimento nei suoi diritti patrimoniali riferiti alla comunione dei beni fra i coniugi __________, segnatamente nel suo diritto a ricevere il corrispettivo della metà dei ben acquistati tra la data del matrimonio e il momento dell’adozione del regime della separazione dei beni. Di fronte a questo scenario, conclude l’appellante, il giudice doveva perciò vagliare, nell’ambito del procedimento scatente dall’art. 278 LEF, se tutte le condizioni del sequestro risultino ancora date.

 

                                   3.   Il sequestro ordinato dal Pretore con decreto del 7 novembre 2007 per un credito di fr. 176'330'868.- oltre accessori (corrispondenti a € 105'533'000.-), trae – tra l’altro –  origine dall’ordinanza per sequestro conservativo datata 20 dicembre 2006, con la quale il Tribunale di __________ autorizza la __________ (ora AO 1) a procedere a sequestro conservativo, a garanzia del proprio credito, fino a concorrenza di € 380'000'000.-, sui beni mobili ed immobili di proprietà personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________ fino concorrenza della quota della metà di cui è  titolare il marito (act. A). Nella sua istanza di sequestro del 6 novembre 2007 la AO 1 si è infatti fondata, tra l’altro, proprio su tale decisione (oltre che su quella del 23 giugno successivo, act. B, con la quale il Tribunale di __________ ha respinto il reclamo presentato dai coniugi __________ e sulle approfondite indagini della Procura __________, sintetizzate nella richiesta di rinvio a giudizio del 25 luglio 2007, act. P, riguardante anche __________). Del resto, come visto, nel decretare il sequestro, il Pretore ha richiamato anche quanto disposto dal Tribunale di __________, senza però distinguere tra beni di esclusiva spettanza di __________ e beni della comu-nione legale fra gli stessi coniugi fino a concorrenza della quota parte della metà di cui è titolare il marito, come previsto dall’ ordinanza __________. Orbene nella misura in cui l’appellante paventa che il sequestro possa avere leso i suoi diritti scatenti dalla comunione legale dei beni a seguito del matrimonio con-tratto con __________, i cui beni sono stati indistintamente colpiti da sequestro, l’appellante ha di per sé dimostrato di avere un interesse degno di protezione nell’avvalersi dell’istituto dell’ opposizione al sequestro, avendo essa invocato un potenziale qualificato pregiudizio in relazione al potenziale rischio che il provvedimento impugnato abbia toccato beni suoi, ancorché formalmente intestati al marito o a sue società. Di per sé l’opposizione al sequestro sarebbe pertanto da considerare rice-vibile, con il che sarebbero date le condizioni per vagliare la stessa impugnazione nel merito.

 

                                   4.   Sennonché, il preteso pregiudizio dipendente dal sequestro, così come decretato dal giudice, non è reale. Giacché, come corret-tamente rilevato dal primo giudice, è la stessa appellante che ha riconosciuto – sfiorando l’autolesionismo - di non avere, per finire, subito alcun pregiudizio nel suoi diritti patrimoniali derivanti dalla sua partecipazione alla comunione legale dei beni, indican-do capo per capo – ossia con riferimento ai singoli dispositivi del decreto di sequestro – l’attuale situazione, ovvero reiterando nel sostenere che i rispettivi conti bancari colpiti da sequestro sarebbero stati da tempo estinti e, dandosene il caso, perfino trasferiti altrove, in ogni modo non nel luogo del sequestro, rispettivamente allegando che, comunque sia, non vi sarebbero altri beni da sequestrare, visto che non ve ne sono (verbale di udienza del 28 luglio 2008, ad 2.2.3). Orbene. tenuto conto che come terza persona avvalsasi dell’istituto dell’opposizione al sequestro l’appellante, in buona sostanza anche per propria ammissione, non risulta in definitiva avere alcun reale interesse degno di protezione –  non ha infatti adotto un pregiudizio qualificato conseguente al provvedimento impugnato (v. CR-LP StOffel/Chabloz, art. 278 LEF N 16) - nel procedimento in rassegna, la decisione del Pretore di dichiarare irricevibile l’opposizione al sequestro proposta dalla insorgente nella sua qualità di moglie del marito-debitore destinatario del sequestro, non viola il diritto federale. Giacché, come visto, il motivo che per finire sorregge l’opposizione stessa - ossia il teorico pregiudizio per i beni soggetti al regime della comunione legale dei beni, che potenzialmente potrebbero essere stati colpiti dal sequestro – non sussiste, dato che è la stessa opponente ad averlo riconosciuto, asserendo senza mezzi termini che nella specifica fattispecie non vi è un solo centesimo che sarebbe stato colpito dal sequestro del 7 novembre 2007, sequestro che essa medesima ha definito infruttuoso. Ne discende pertanto che l’appello, deve essere disatteso già sulla base delle considerazioni che precedono, il che rende superflua la disamina degli ulteriori argomenti addotti dall’appellante a fondamento del gravame.

 

                                         5. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48. 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 278 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia

 

                                         1. L’appello è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 20'000.- di indennità.

 

 

 

                                         3. Intimazione a:

 

                                         -;

                                         -

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 176'330'868.- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).